Legge regionale 8 settembre 1999, n. 26 - Testo vigente
Legge regionale 8 settembre 1999, n. 26
Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), gią modificata dalla legge regionale 1 agosto 1994, n. 37.
(B.U. 10 settembre 1999, n. 40).
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). (1)
(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68). (2)
(Disposizioni transitorie).
1. Sono fatti salvi i contributi assegnati per le scuole materne comunali nell'anno scolastico 1998/99 sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della l.r. 68/1993 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
(Norma finanziaria).
1. L'applicazione della presente legge non comporta maggiori oneri e trova copertura sullo stanziamento scritto al capitolo 54265 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e pluriennale per gli anni 1999/2001 che prende la nuova denominazione "Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate".
(Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(1) Sostituisce la lett. e), comma 1, art. 2 della L.R. 20 agosto 1993, n. 68.
(2) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 20 agosto 1993, n. 68.