Legge regionale 8 settembre 1999, n. 26 - Testo storico

Legge regionale 8 settembre 1999, n. 26

Bollettino Ufficiale regionale 10 09 1999 n. 40

Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), già modificata dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale

20 agosto 1993, n. 68

)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio) è sostituita dalla seguente:

"e) contributi straordinari agli enti locali per l'apertura di scuole materne e di scuole elementari sussidiate nonché per l'acquisto di arredi scolastici;"

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale

20 agosto 1993, n. 68

)

1. L'articolo 13 della l.r. 68/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Contributi straordinari ai Comuni per le scuole materne locali e le scuole elementari sussidiate)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/99, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Regione, sono concessi contributi straordinari ai Comuni, a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione del personale docente, per l'apertura di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate, in presenza delle seguenti condizioni:

a) ciascuna scuola sia ubicata ad un'altitudine superiore ai mille metri sopra il livello del mare ed a distanza di oltre dieci chilometri dalla corrispondente scuola regionale più vicina;

b) in ciascuna scuola vi siano, nell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di contributo, almeno tre alunni iscritti e frequentanti.

2. Le richieste di contributo, che devono dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, sono indirizzate alla struttura regionale competente in materia di diritto allo studio, che provvede all'istruttoria e all’assegnazione del contributo, suddividendo lo stanziamento di bilancio in parti uguali fra tutte le richieste ammissibili.

3. Il contributo relativo all’apertura di scuole sussidiate è concesso nella misura massima del settanta per cento del trattamento economico fondamentale iniziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unità di personale docente di scuola elementare, rapportato al periodo di effettiva apertura della scuola sussidiata stessa. Tale contributo è comprensivo del sussidio previsto dall’art. 348, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

4. La misura massima del contributo per l’apertura di scuole materne comunali è pari all’importo del trattamento economico fondamentale iniziale, maggiorato dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unità di personale docente di scuola materna, rapportato al periodo di effettiva apertura delle scuole materne stesse.".

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i contributi assegnati per le scuole materne comunali nell'anno scolastico 1998/99 sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della l.r. 68/1993 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta maggiori oneri e trova copertura sullo stanziamento scritto al capitolo 54265 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e pluriennale per gli anni 1999/2001 che prende la nuova denominazione "Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate".

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.