Legge regionale 8 settembre 1999, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 8 settembre 1999, n. 24

Bollettino Ufficiale regionale 10 09 1999 n. 40

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999/2001 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

INDICE

Art. 1 - Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

Art. 2 - Disposizioni in materia di patrimonio regionale

Art. 3 - Strutture sanitarie

Art. 4 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario

Art. 5 - Disposizione in materia di ricerca, sviluppo e qualità nel settore industriale

Art. 6 - Autorizzazioni di spesa in materia di finanza locale

Art. 7 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 8 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 9 - Copertura finanziaria

Art. 10 - Pareggio del bilancio

Art. 11 - Modifica alla denominazione ed alla codificazione di capitoli

Art. 12 - Modifica dell'allegato n. 8 al bilancio di previsione - fondo di riserva per le spese impreviste

Art. 13 - Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali

Art. 14 - Istituzione in via provvisoria di posti di aiutante tecnico

Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese

recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, come rideterminate dalla legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001) e successiva modificazione, sono modificate, per l'anno 1999, nelle misure indicate nell'allegato A).

Art. 2

(Disposizioni in materia di patrimonio regionale)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/1999, è aumentata di lire 1.400 milioni (Euro 723.039,66) - cap. 46940.

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 1/1999, è diminuita, per l'anno 1999, di lire 1.050 milioni (Euro 542.279,74) - cap. 35080.

Art. 3

(Strutture sanitarie)

1. L'autorizzazione di spesa, determinata dall'articolo 17, comma 3, della l.r. 1/1999, è aumentata di lire 416 milioni (Euro 214.846,07) - cap. 60420.

Art. 4

(Partecipazione finanziaria della Regione ai

programmi di investimento oggetto di

finanziamento comunitario)

1. Gli oneri a carico della Regione determinati in lire 5.819,37 milioni, dall'articolo 18, comma 1, della l.r.1/1999, sono aumentati di lire 43,559 milioni (Euro 22.496,35).

2. La lettera a) dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 1/1999 è così sostituita:

"a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/99 – lire 2.855,409 milioni (Euro 1.474.695,68) per l'anno 1999 - cap. 25024 parz."

Art. 5

(Disposizione in materia di ricerca, sviluppo

e qualità nel settore industriale)

1. Per il finanziamento dell'attività di ricerca svolta nel 1998, anche in deroga alla durata prevista dai progetti, dalle imprese di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità) e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 700 milioni (cap. 46850 parziale).

Art. 6

(Autorizzazioni di spesa in materia di

finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 1999 agli interventi in materia di finanza locale dall'articolo 7 della l.r. 1/1999, è modificato come segue:

  1. in diminuzione:

Cap. 33760 (legge regionale 23 giugno 1994, n. 28)

lire 250 milioni (Euro 129.114,22)

Cap. 58600 (legge regionale 21 agosto 1990, n. 60)

lire 500 milioni (Euro 258.228,45)

Cap. 62570 (legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77)

lire 23,9 milioni (Euro 12.343,32);

b) in aumento:

Cap. 20681 (legge regionale 23 novembre 1994, n. 71)

lire 250 milioni (Euro 129.114,22)

Cap. 58560 (legge regionale 16 agosto 1982, n. 37)

lire 500 milioni (Euro 258.228,45)

Cap. 62565 – nuova istituzione - (legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77)

lire 23,9 milioni (Euro 12.343,32).

Art. 7

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

  1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio è autorizzata:

a) l'iscrizione dell'entrata, per maggiore gettito annuo dell'imposta regionale di trascrizione di cui al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7, come modificato dal regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2 (cap. 1150), di lire 4.000 milioni per l'anno 1999, di lire 310 milioni per l'anno 2000 e di lire 250 milioni per l'anno 2001;

b) l'iscrizione, per l'anno 1999, della maggiore entrata di lire 695 milioni quale recupero di somme sulle erogazioni di spese correnti (cap. 9500).

2. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

a) in termini di competenza per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001 ed anche in termini di cassa per il solo anno 1999:

Cap. 1150 "Imposta regionale di trascrizione (I.R.T.) dei veicoli iscritti al P.R.A."

1999 lire 4.000.000.000

2000 lire 310.000.000

2001 lire 250.000.000

Cap. 9500 "Ricupero di somme sulle erogazioni di spese correnti"

1999 lire 695.000.000;

b) in termini di cassa per l'anno 1999:

Cap. 1200 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. di cui all'art. 2 lett. a) della legge 26 novembre 1981 n. 690"

1999 lire 150.000.000.000.

Art. 8

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

  1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate in diminuzione nell'allegato B) ed in aumento nell'allegato C):

a) in diminuzione

competenza 40.611.198.000

cassa 16.243.000.000;

b) in aumento

competenza 45.306.198.000

cassa 170.938.000.000.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere, di lire 4.695.000.000 per l'anno 1999, di lire 310 milioni per l'anno 2000 e di lire 250 milioni per l'anno 2001, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 7.

Art. 10

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, a seguito della variazione, pareggia nelle risultanze finali di lire 2.965.017.958.775 per la competenza e di lire 3.717.442.958.775 per la cassa.

Art. 11

(Modifica alla denominazione ed alla

codificazione di capitoli)

1. Sono approvate le sottoindicate modifiche alla denominazione ed alla codificazione dei capitoli del bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001:

a) parte entrata

Cap. 8200 "Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione di ruoli, registri ed albi camerali."

Cap. 8250 "Proventi derivanti dal diritto annuale a carico delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese.";

b) parte spesa

Cap. 20440 "Oneri derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi"

Cap. 26020 "Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale"

Cap. 33220 Codificazione: 2.1.2.2.0.3.4.3.

"Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"

Cap. 40780 "Spese per la disponibilità del servizio di trasporto a mezzo elicottero"

Cap. 54705 Codificazione: 1.1.1.2.1.2.6.4.

"Oneri a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 71 CCNL-Scuola 4 agosto 1995, e sul fondo per interventi didattici educativi integrativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 352"

Cap. 62230 "Spese di cura e redazione di pubblicazioni, realizzazioni video e materiale didattico"

Cap. 65920 "Spese per restauro e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)"

Cap. 66055 "Spese per il funzionamento del museo Beck Peccoz nel comune di Gressoney-Saint-Jean (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)"

Cap. 66080 "Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione beni culturali ed ambientali e per gli ispettori onorari, nonché per il Comitato tecnico-scientifico".

Art. 12

(Modifica dell'allegato n. 8 al bilancio di previsione - fondo di riserva per le spese impreviste)

1. La voce "Oneri derivanti da sentenze giudiziarie esecutive o da accordi transattivi" di cui all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno 1999 (Elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste) è così sostituita:

"Oneri derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi".

Art. 13

(Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali)

  1. A seguito delle variazioni disposte dall'articolo 8, comma 1, lettera a), l'allegato n. 1 al bilancio per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) è così modificato:

a) per l'anno 1999:

a.1) i fondi iscritti al cap. 69020 sono diminuiti degli importi di seguito indicati:

B.1.1. – Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali

lire 4.700 milioni;

B.2.1. – Realizzazione di impianti sportivi di rilevanza strategica

lire 3.700 milioni;

B.2.2. – Riforma del sistema di interventi nel settore degli impianti di innevamento artificiale

lire 1.400 milioni;

B.2.3. – Promozione e creazione di servizi di assistenza tecnico-economica di marketing a favore delle piccole – medie imprese nei settori del commercio e del turismo

lire 1.910 milioni;

B.2.5. – Interventi per l'attuazione della riforma del commercio in Valle d'Aosta in base al D.Lgs. 114/1998

lire 1.000 milioni;

B.2.6. – Oneri relativi alla creazione di strutture in relazione al trasferimento di competenze in materia di ferrovie e di sicurezza sugli impianti a fune (U.S.T.I.F.)

lire 150 milioni;

a.2) il fondo iscritto al cap. 69000 è diminuito dell'importo di seguito indicato:

B.2.7. - Revisione del sistema di contributi di esercizio nel settore dei trasporti collettivi di persone

lire 1.234 milioni;

b) per il triennio 1999/2001:

b.1) il fondo iscritto al cap. 69020 è diminuito dell'importo di seguito indicato:

D.1. – Sistemazione della copertura dell'area megalitica di St. Martin de Corléans in Comune di Aosta:

anno 1999 lire 4.000 milioni

anno 2000 lire 3.240 milioni

anno 2001 lire 2.900 milioni.

Art. 14

(Istituzione in via provvisoria di posti di

aiutante tecnico)

1. In relazione all'introduzione di nuove metodologie didattiche e di processi di innovazione tecnologica, l'assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura può autorizzare presso le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, per l'anno scolastico 1999/2000, l'istituzione provvisoria di posti di aiutante tecnico, in eccedenza agli organici definiti ai sensi della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione) ed in deroga alla disciplina di cui agli allegati A e B alla medesima legge relativamente al profilo professionale di aiutante tecnico (Capp. 30500 e 30501).

Art. 15

(Dichiarazione di urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.