Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 5 - Testo storico

Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 5

Bollettino ufficiale regionale 24 08 1999 n. 37

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale).

Art. 2

(Determinazione dei contributi per la

localizzazione o rilocalizzazione

di attività informative)

1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 4, della l.r. 41/1998, sono concessi, nella misura massima del trenta per cento della spesa ammessa, contributi per gli interventi finalizzati alla localizzazione e alla rilocalizzazione di attività dell'informazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 41/1998. In particolare, sono concessi contributi per:

a) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di locali;

b) l'acquisto di automezzi;

c) l'acquisto di tecnologie funzionali all'attività aziendale;

d) l'acquisto di tecnologie informatiche.

Art. 3

(Determinazione dei contributi di sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica)

1. Alle imprese editoriali e radiotelevisive in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 4, della l.r. 41/1998, sono concessi contributi per gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e di mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva, nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del venti per cento per l'acquisto di carta e per i servizi di impaginazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della l.r. 41/1998, sulla base della documentazione presentata;

b) fino ad un massimo del venti per cento per le spese di realizzazione di notiziari, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 41/1998, sulla base della documentazione presentata;

c) fino ad un massimo del trenta per cento della spesa ammessa per gli interventi previsti all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 41/1998, e comunque fino ad un massimo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni iniziativa;

d) lire otto milioni (Euro 4.131,66) per gli interventi previsti all'articolo 6, comma 2, lettera d), della l.r. 41/1998, alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino l'uso delle lingue francese, francoprovenzale e walser per una quota di almeno il dieci per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno.

2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 è concesso un ulteriore contributo annuo di lire dodici milioni (Euro 6.197,48) alle imprese editoriali e radiotelevisive che documentino il raggiungimento di una quota di almeno il venti per cento sul totale degli articoli redatti, dei notiziari radiotelevisivi e dei programmi di produzione diretta realizzati durante l'anno. Il contributo può essere elevato fino ad un massimo annuo di lire venti milioni (Euro 10.329,14) per ogni testata.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla l.r. 41/1998, i soggetti interessati devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, compilando appositi moduli predisposti e disponibili presso la struttura regionale stessa.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione, con proprio provvedimento, stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1.

Art. 5

(Istruttoria delle domande)

1. La struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della Regione e la Commissione tecnica per l'informazione di cui all'articolo 10 della l.r. 41/1998, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verificano l'ammissibilità delle domande stesse.

Art. 6

(Concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2, della l.r. 41/1998, sono concessi dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7

(Controlli ed erogazione dei contributi)

1. Per i contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2, lettera c), della l.r. 41/1998, la liquidazione dei contributi può avvenire anche in acconto, pari al trenta per cento del finanziamento totale.

2. L'erogazione dei contributi a saldo è subordinata alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a consuntivo. L'accertamento di eventuali irregolarità comporta la decadenza dei contributi e la restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.