Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 - Testo storico

Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4

Bollettino ufficiale regionale 31 08 1999 n. 38

Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta.

INDICE

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione

Art. 2 - Nomina e modalità per la designazione dei componenti il Consiglio

Art. 3 - Attribuzioni del Consiglio

Art. 4 - Modalità di funzionamento del Consiglio

Art. 5 - Personale del Consiglio

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE SEDI DI SEGRETERIA

Art. 6 - Classificazione delle sedi di segreteria dei Comuni

Art. 7 - Classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane

Art. 8 - Classificazione della sede di segreteria del Comune di Aosta

Art. 9 - Classificazione delle sedi di segreteria convenzionate

Art. 10 - Revisione straordinaria delle classificazioni

CAPO III

ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI

Art. 11 - Articolazione dell'Albo regionale dei segretari

Art. 12 - Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998

Art. 13 - Percentuale di sedi di segreteria ricopribili con i soggetti di cui all'articolo 12

CAPO IV

MODALITÀ DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 14 - Modalità di accesso all'Albo per concorso

Art. 15 - Tirocinio

Art. 16 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese

CAPO V

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 17 - Rapporto di lavoro e dipendenza funzionale

Art. 18 - Incarico

Art. 19 - Revoca

Art. 20 - Incarichi ed incompatibilità

Art. 21 - Procedimento disciplinare

Art. 22 - Collocamento in disponibilità

Art. 23 - Procedimento per la verifica dei risultati

Art. 24 - Attività di formazione

Art. 25 - Mobilità temporanea della. dirigenza

CAPO VI

REVISIONI DELLE SEDI DI SEGRETERIA

Art. 26 - Convenzioni di segreteria

CAPO VII

SEGRETARI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 27 - Applicazione della l.r. 46/1998 ai segretari delle Comunità montane

CAPO VIII

RISORSE FINANZIARIE E FONDO

DI MOBILITA'

Art. 28 - Gestione del fondo di mobilità

Art. 29 - Risorse finanziarie

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Primo Consiglio

Art. 31 - Esercizio dell'opzione

Art. 32 - Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari comunali e delle Comunità montane

Art. 33 - Comando

Art. 34 - Prima iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12

Art. 35 - Incarichi

Art. 36 - Segretari delle Comunità montane

Art. 37 - Fondo di mobilità

Art. 38 - Clausole di salvaguardia

ALLEGATO A

Criteri e specificazioni per la classificazione delle sedi di segreteria dei Comuni

(Articolo 6, comma 2)

ALLEGATO B

Classificazione delle sedi di segreteria comunali

(Articolo 6, comma 1)

ALLEGATO C

Criteri e specificazioni per la classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane (Articolo 7, comma 2)

ALLEGATO D

Classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane

(Articolo 7, comma 1)

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 1

(Composizione e durata del Consiglio

di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), di seguito denominato Consiglio, è composto:

a) da un dirigente degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45), designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da due Sindaci e da un Presidente di Comunità montana, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

c) da due segretari comunali, designati dall'Associazione regionale dei segretari comunali;

  1. da un segretario di Comunità montana, designato dall'Associazione regionale dei segretari delle Comunità montane.

2. Il Consiglio resta in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti il Consiglio possono essere nominati per non più di due mandati interi consecutivi. Il Consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Ai componenti il Consiglio può essere corrisposta un'indennità, nella misura stabilita dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

4. Ai componenti il Consiglio, che non risiedono nel comune in cui ha sede il Consiglio, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i dirigenti regionali.

Art. 2

(Nomina e modalità per la designazione dei

componenti il Consiglio)

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalle designazioni dei componenti. Con lo stesso decreto è convocata la prima riunione, che deve tenersi entro quindici giorni dalla data del decreto stesso.

2. I componenti il Consiglio sono designati entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio permanente degli enti locali e, in caso di sostituzione di uno o più dei suoi componenti nel corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione, in via sostitutiva, nei quindici giorni successivi.

Art. 3

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio gestisce i segretari comunali e delle Comunità montane, nonché l'Albo regionale dei segretari, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, di seguito denominato Albo. In particolare il Consiglio:

a) cura la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni;

b) definisce le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'Albo, nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 46/1998 e dal presente regolamento;

c) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'Albo;

d) stabilisce l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, secondo le disposizioni del presente regolamento;

e) gestisce i concorsi per l'iscrizione all'Albo;

f) definisce e cura l'attività di formazione dei segretari;

g) adotta i provvedimenti e gli atti relativi alla gestione dei segretari iscritti all'Albo, ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 18, comma 1;

h) disciplina, con appositi provvedimenti, adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'organizzazione dei propri uffici e del personale e determina la propria dotazione organica;

i) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei procedimenti disciplinari.

Art. 4

(Modalità di funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio ha sede presso l'ente locale individuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

2. La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età e le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere più giovane di età.

3. Il Consiglio elegge nella prima seduta, alla presenza della metà più uno dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente, con votazione a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere. Risultano eletti alla carica di Presidente e di Vicepresidente i consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. In successive votazioni, che possono tenersi anche nella stessa seduta, risultano eletti i consiglieri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Il Consiglio, presieduto e convocato dal Presidente, con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, si riunisce, di norma, una volta al mese. Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente, su richiesta motivata di almeno tre consiglieri, entro dieci giorni dalla richiesta. Alle sedute assiste un segretario verbalizzante, individuato dal Consiglio, nell'ambito del personale di cui all'articolo 5.

6. Le sedute del Consiglio sono valide se interviene la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.

7. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.

8. Le votazioni avvengono a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere.

9. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

10. Il segretario cura la redazione del verbale delle riunioni e delle deliberazioni adottate, nonché l'attuazione delle stesse.

11. Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive e sono affisse all'albo delle pubblicazioni per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni di carattere generale e di maggior rilievo, individuate dal Presidente del Consiglio, possono essere pubblicizzate con forme particolari, stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 5

(Personale del Consiglio)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 46/1998, il Consiglio si avvale prioritariamente, per il proprio funzionamento, dei segretari in disponibilità, utilizzandoli, preferibilmente, a rotazione.

2. Il Consiglio si può inoltre avvalere del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996, in posizione di comando.

3. In caso di necessità, il Consiglio può avvalersi di consulenze esterne, finanziate con le modalità di cui al comma 4.

4. Le modalità di utilizzo del personale di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi compresa la ripartizione, tra i Comuni e le Comunità montane, delle spese ad esso relative, sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h).

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE SEDI DI SEGRETERIA

Art. 6

(Classificazione delle sedi di

segreteria dei Comuni)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 46/1998, le sedi di segreteria dei Comuni sono classificate nelle fasce di cui all'allegato B), sulla base dei seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) popolazione media annua presente, desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti;

c) numero dei dipendenti previsti in pianta organica;

d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;

e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato A).

3. La classificazione di cui all'allegato B) è aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali.

4. Nel corso del quinquennio la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonché nel caso di modificazione territoriale del Comune.

5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato B) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.

Art. 7

(Classificazione delle sedi di

segreteria delle Comunità montane)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 46/1998, le sedi di segreteria delle Comunità montane sono classificate nelle fasce di cui all'allegato D), sulla base dei seguenti elementi:

a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana;

b) numero dei dipendenti previsti nella pianta organica;

c) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;

d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato C).

3. La classificazione di cui all'allegato D) è aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali.

4. Nel corso del quinquennio la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonché nel caso di modificazione territoriale delle Comunità montane.

5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato D) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.

Art. 8

(Classificazione della sede di

segreteria del Comune di Aosta)

1. La sede di segreteria del Comune di Aosta, in quanto capoluogo di regione, è convenzionalmente classificata nella prima fascia.

Art. 9

(Classificazione delle sedi

di segreteria convenzionate)

1. Le sedi di segreteria convenzionate sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia.

2. Il punteggio attribuito alle singole sedi di segreteria convenzionate concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.

Art. 10

(Revisione straordinaria delle classificazioni)

1. Entro il 31 dicembre 2002, gli elementi ed i criteri di classificazione delle sedi di segreteria di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono rivisti, con regolamento regionale, in relazione al conferimento di funzioni regionali agli enti locali, ai sensi del titolo terzo della parte prima della l.r. 54/1998 ed in relazione all'esercizio associato delle funzioni comunali da parte delle Comunità montane, ai sensi degli articoli 83, 84 e 85 della l.r. 54/1998.

CAPO III

ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI

Art. 11

(Articolazione dell'Albo regionale dei segretari)

1. L'Albo regionale dei segretari, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, costituisce una sezione dell'Albo dei dirigenti, di cui all'articolo 20 della l.r. 45/1995.

2. L'Albo regionale dei segretari è suddiviso in due parti.

3. Nella parte prima sono iscritti i segretari comunali di cui all'articolo 31, comma 1, i segretari delle Comunità montane della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i segretari che accedono all'Albo per concorso.

4. Nella parte seconda sono iscritti, con le modalità di cui all'articolo 12, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998.

Art. 12

(Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998, sono iscritti, a cura del Consiglio, nella parte seconda dell'Albo, entro il 1° gennaio di ogni anno.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo, devono presentare al Consiglio apposita domanda, entro il 30 settembre dell'anno precedente il termine di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede annualmente, con le modalità da stabilirsi con apposito provvedimento, a dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale.

4. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalità di cui all'articolo 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese. Sono esonerati dall'accertamento i soggetti che abbiano già superato tale prova, con esito positivo e per la stessa fascia funzionale, presso pubbliche amministrazioni.

5. La parte seconda dell'Albo è aggiornata annualmente, dal Consiglio, nel termine di cui al comma 1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti non più in possesso dei requisiti o che lo richiedano espressamente, avviene in occasione dell'aggiornamento annuale.

Art. 13

(Percentuale di sedi di segreteria

ricopribili con i soggetti di cui all'articolo 12)

1. Gli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12 non possono superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria comunali e delle Comunità montane, di cui almeno uno riservato alle Comunità montane.

2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione del presente regolamento, le sedi di segreteria comunali sono quelle di cui all'allegato B), le sedi di segreteria delle Comunità montane quelle di cui all'allegato D).

3. Le variazioni delle sedi di cui agli allegati B) e D) sono effettuate dal Consiglio.

4. I soggetti di cui all'articolo 12 possono essere incaricati anche in soprannumero rispetto alle sedi di segreteria di cui ai commi 2 e 3.

5. Qualora il numero dei soggetti incaricati risulti superiore alla percentuale del quindici per cento, a seguito della riduzione del numero delle sedi di segreteria, tali soggetti mantengono comunque il proprio incarico fino al termine del contratto di diritto privato stipulato con l'ente.

CAPO IV

MODALITÀ DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 14

(Modalità di accesso all'Albo per concorso)

1. All'Albo si accede per concorso per esami, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 45/1995, fatta salva l'iscrizione effettuata ai sensi degli articoli 31 e 36 e la possibilità di iscrizione ai sensi dell'articolo 12.

2. Il Consiglio individua, entro il 1° febbraio di ogni anno, il numero delle sedi di segreteria da ricoprire tramite procedura concorsuale, tenuto conto del numero delle sedi vacanti e del numero delle sedi ricoperte dai soggetti di cui all'articolo 12.

3. Il bando di concorso, contenente l'indicazione del numero dei posti da ricoprire, è approvato dal Consiglio, entro il primo semestre di ogni anno, in relazione alle necessità evidenziate ai sensi del comma 2.

4. La graduatoria definitiva è approvata dal Consiglio ed i candidati dichiarati vincitori del concorso sono iscritti nella parte prima dell'Albo, a cura del Consiglio stesso, entro tre mesi dall'approvazione della graduatoria.

5. L'eventuale utilizzo della graduatoria, nel periodo di validità di cui all'articolo 31, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è disposto dal Consiglio, che non può bandire nuovi concorsi in presenza di graduatorie valide.

6. La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio. Il segretario della commissione è scelto tra il personale di cui all'articolo 5.

7. Salvo quanto disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte prima, ed in particolare nel titolo secondo (Accesso alla qualifica dirigenziale), del regolam. reg. 6/1996.

Art. 15

(Tirocinio)

1. Gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14, prima dell'accettazione di un incarico presso una sede di segreteria comunale o di Comunità montana, devono aver effettuato un periodo di sei mesi di tirocinio presso un Comune o una Comunità montana a fianco del segretario titolare.

2. L'ente locale presso cui il soggetto presta il tirocinio obbligatorio è individuato dal Consiglio.

3. Durante il periodo di tirocinio, i soggetti di cui al comma 1 sono collocati in disponibilità e il loro trattamento economico accessorio, stabilito dal Consiglio, non può essere superiore a quello dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio stesso.

4. Il periodo di tirocinio, nell'ipotesi in cui il segretario non sia incaricato, può essere prolungato dal Consiglio, anche su richiesta del segretario, per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 16

(Modalità di accertamento

della conoscenza della lingua francese)

1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, avviene con le modalità di cui all'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, sia per i soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'articolo 12, sia per i segretari che accedono all'Albo, ai sensi dell'articolo 14.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese per i soggetti di cui all'articolo 12 è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 14, del regolam. reg. 6/1996.

CAPO V

RAPPORTO DI LAVORO

Art. 17

(Rapporto di lavoro e dipendenza funzionale)

1. I segretari comunali e i segretari delle Comunità montane sono titolari di rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana che li ha incaricati. Ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 12 possono essere affidati esclusivamente incarichi a termine di diritto privato ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della l.r. 45/1995.

2. Il rapporto di lavoro è gestito dal Consiglio, che adotta i relativi atti, con esclusione di quelli di competenza del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

Art. 18

(Incarico)

1. Spettano al Sindaco o al Presidente della Comunità montana le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

2. Il Sindaco, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998. Il Presidente della Comunità montana, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario entro novanta giorni dalla data della sua elezione. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in servizio si intende confermato.

3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998, decorrente dalla data della vacanza stessa. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.

4. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, l'incarico, ai fini dell'accettazione di un altro incarico, presso altro Comune o Comunità montana o presso gli altri enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996, può, con il consenso del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, cessare anticipatamente. In caso di mancato consenso, l'incarico non può cessare prima che siano trascorsi due anni dall'accettazione dell'incarico stesso.

5. L'avvio della procedura di incarico è pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.

6. L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario.

7. Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi dal Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia e ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha incaricato.

9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha incaricato, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 28.

Art. 19

(Revoca)

1. Il segretario può essere revocato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 46/1998, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa dei risultati, con riferimento ad almeno due esercizi finanziari, anche non consecutivi.

2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana, previa deliberazione della Giunta comunale o della Comunità montana e contraddittorio con l'interessato, sentito il nucleo di valutazione, costituito dagli enti locali ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della Giunta comunale o della Comunità montana.

3. Qualora, in sede di verifica dei risultati, il nucleo di valutazione competente evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze del segretario, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana provvede a notificare formalmente al segretario detta valutazione. Il segretario che riceve comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione entro il termine assegnatogli contestualmente alla comunicazione. In caso di permanenza della valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione competente, il segretario, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, viene formalmente diffidato ed invitato ad ottemperare ai propri compiti d'istituto, nonché al raggiungimento dei risultati prefissatigli. Quando vi sia già stata una precedente valutazione negativa, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana adotta il provvedimento di revoca, previa deliberazione della Giunta comunale o della Comunità montana.

4. Qualora la valutazione negativa sia accertata, con le modalità di cui al comma 3, nei confronti di un segretario iscritto nella parte seconda dell'Albo, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana dispone immediatamente la risoluzione del contratto.

Art. 20

(Incarichi ed incompatibilità )

1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, ai segretari comunali e delle Comunità montane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della l.r. 45/1995.

2. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995 sono rilasciate dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana e, nei casi di segretari in disponibilità, dal Presidente del Consiglio. Le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana sono comunicate al Consiglio.

3. Al segretario comunale che svolge le funzioni di segretario di un'Associazione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della l.r. 54/1998, può essere attribuita una maggiorazione dell'indennità di posizione determinata in sede contrattuale in relazione alla complessità organizzativa dell'Associazione stessa.

Art. 21

(Procedimento disciplinare)

1. Il Consiglio è l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

2. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e delle sanzioni disciplinari è rimesso alla contrattazione collettiva. In attesa della disciplina contrattuale, ai segretari si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, contenute nel capo settimo del titolo quarto della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e successive modificazioni.

Art. 22

(Collocamento in disponibilità)

1. I segretari comunali che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, i segretari di Comunità montana in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i segretari che accedono all'Albo per concorso, non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede, sono collocati in disponibilità presso l'Amministrazione regionale, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata dal Consiglio, secondo criteri dallo stesso prestabiliti.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana tra coloro che sono collocati in disponibilità, previa comunicazione al Consiglio e nel rispetto dei criteri dallo stesso determinati. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilità utilizzabili, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana può incaricare un segretario in servizio, in accordo con il Sindaco o il Presidente della Comunità montana da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.

4. Qualora le procedure di cui al comma 3 siano espletate negativamente, l'incarico di reggenza o supplenza è conferito dal Consiglio.

5. Nei casi di sede vacante, il segretario è sostituito, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, per il tempo strettamente necessario ad attivare la procedura di incarico di cui all'articolo 18. La reggenza del vicesegretario, in caso di vacanza della sede di segreteria, qualora vi siano segretari collocati in disponibilità, non può eccedere il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998.

6. I segretari collocati in disponibilità e incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto allo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede comunale o di Comunità montana presso cui sono incaricati, con oneri a carico dell'ente presso il quale è effettuata la reggenza o supplenza.

7. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari di cui al comma 6 sono stabilite dal Consiglio.

8. Nei casi di reggenza o supplenza, per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi, da parte di un segretario già incaricato presso una sede di segreteria, allo stesso spetta la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26, comma 3.

9. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, è stabilito dal Consiglio stesso.

10. Il Consiglio può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza o collaborazione.

11. L'accordo definisce gli oneri per le prestazioni di cui al comma 10, che devono essere corrisposti da parte dell'ente presso cui il segretario presta servizio a favore del fondo di mobilità di cui all'articolo 6 della l.r. 46/1998. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 10 è il più favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento.

12. Il segretario collocato in disponibilità e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, è cancellato dall'Albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso gli enti del comparto di cui all'articolo 37 della l.r. 45/1995 o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni.

13. Il periodo di cui al comma 12, nell'ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario, a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.

14. Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

15. I periodi di cui ai commi 12 e 13 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Art. 23

(Procedimento per la verifica dei risultati)

1. In materia di verifica dei risultati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 45/1995, nel rispetto dell'ordinamento e delle competenze dei singoli enti, salvo quanto disposto dall'articolo 19.

2. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 19 può essere nominato dagli enti locali anche in forma associata.

3. La verifica dei risultati è effettuata a decorrere dall'anno successivo all'attivazione del controllo di gestione di cui al titolo quarto del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 24

(Attività di formazione)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e attitudini individuali, per un più efficace e qualificato espletamento dell'attività e costituiscono titolo per la valutazione di cui all'articolo 23.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio attiva programmi e iniziative da attuarsi direttamente o avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste ed in particolare dell'Agenzia del lavoro di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione), ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 54/1998.

3. Il Consiglio può inoltre avvalersi, previo accordo, della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui all'articolo 17, commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

4. Con deliberazione del Consiglio sono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e il limite minimo annuale di impegno individuale nelle attività formative.

Art. 25

(Mobilità temporanea della dirigenza)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, e in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 1, della l.r. 54/1998, relativo alla disciplina della mobilità del personale degli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996, i segretari inquadrati nella qualifica unica dirigenziale possono essere incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito degli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995 e nei limiti di cui all'articolo 17, comma 7, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45.

2. I segretari incaricati ai sensi del comma 1 sono collocati in disponibilità e agli stessi compete, per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il posto per cui è conferito l'incarico.

CAPO VI

REVISIONI DELLE SEDI DI SEGRETERIA

Art. 26

(Convenzioni di segreteria)

1. I Comuni e le Comunità montane possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio in forma associata di funzioni, stipulare tra loro convenzioni di segreteria.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti ed individuano il Sindaco o il Presidente della Comunità montana competente a conferire ed a revocare l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi è trasmessa al Consiglio.

3. Il contratto collettivo di lavoro determina la maggiorazione dell'indennità di posizione spettante ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate, in relazione:

a) al numero delle sedi convenzionate;

b) alla complessità organizzativa delle stesse;

c) alla presenza di sedi considerate disagiate.

4. Le convenzioni di segreteria possono essere stipulate o sciolte all'inizio di ogni legislatura o, nel corso del mandato:

a) nei casi in cui la stipulazione della convenzione non comporti la perdita della titolarità di sede da parte di alcun segretario;

b) nei casi di perdita della titolarità di sede, previo parere favorevole del Consiglio e dei segretari titolari delle sedi oggetto della convenzione.

5. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, possono essere stipulate convenzioni di durata non superiore al periodo di assenza del titolare.

CAPO VII

SEGRETARI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 27

(Applicazione della l.r. 46/1998

ai segretari delle Comunità montane)

1. Ai segretari delle Comunità montane si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998, ad eccezione degli articoli 2, commi 1 e 2, 11, 13, 14, e quelle del presente regolamento.

capo viii

risorse finanziarie e fondo

di mobilità

Art. 28

(Gestione del fondo di mobilità)

1. Alle spese di funzionamento del Consiglio e a quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo, si provvede mediante le risorse del fondo di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, individua l'ente locale, tra quelli indicati dalla l.r. 54/1998, che gestisce il fondo di mobilità di cui al comma 1, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 29

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilità sono a totale carico dei Comuni e delle Comunità montane e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria, di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998, versati dai Comuni e dalle Comunità montane, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo riscosso dagli enti stessi, nonché dai fondi versati dai Comuni e dalle Comunità montane, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dai Comuni e dalle Comunità montane, con le modalità stabilite dal Consiglio, all'ente locale individuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2. L'Amministrazione regionale provvede a trasferire allo stesso ente i proventi dei diritti di segreteria, versati dai Comuni e dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Primo Consiglio)

1. I componenti del primo Consiglio sono designati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 31

(Esercizio dell'opzione)

1. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, nonché i segretari comunali in servizio presso i Comuni della Regione Valle d'Aosta nominati dai Sindaci, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono comunicare al Consiglio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta effettuata relativamente al mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale o all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997.

2. I soggetti di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risultano più iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997, devono comunicare, entro la data di cui al comma 1, se intendono mantenere l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998.

3. I soggetti che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997 o che non intendano mantenere l'iscrizione all'Albo regionale sono cancellati dall'Albo regionale.

4. Dell'opzione effettuata viene data comunicazione all'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 1 del d.p.r. 465/1997, prima di procedere all'inquadramento dei segretari, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2.

Art. 32

(Inquadramento nella qualifica unica

dirigenziale dei segretari comunali e

delle Comunità montane)

1. Entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui l'opzione è stata esercitata da tutti i segretari comunali o, comunque, decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 1, i segretari che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale sono inquadrati, con provvedimento del Presidente del Consiglio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'opzione, nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'articolo 12 della l.r. 45/1995, qualora abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale o qualora siano già inquadrati nella qualifica dirigenziale.

2. I segretari comunali che, alla data di inquadramento, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale o non siano già inquadrati nella qualifica dirigenziale, sono inquadrati, con le modalità e con la decorrenza di cui al comma 1, nella qualifica ad esaurimento di cui all'articolo 11 della l.r. 46/1998 e, al compimento dei cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nella qualifica unica dirigenziale.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i segretari delle Comunità montane sono inquadrati, con provvedimento del Presidente del Consiglio, nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 12 della l.r. 45/1995.

Art. 33

(Comando)

1. Il Presidente del Consiglio, in relazione all'esigenza di garantire la copertura delle sedi di segreteria, può chiedere all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali il comando dei segretari comunali che, ai sensi dell'articolo 31, abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997.

Art. 34

(Prima iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12 avviene entro sei mesi dall'insediamento del primo Consiglio.

Art. 35

(Incarichi)

1. Le norme sugli incarichi di cui all'articolo 18 si applicano a decorrere dalle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36

(Segretari delle Comunità montane)

1. I segretari delle Comunità montane in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti all'Albo con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 37

(Fondo di mobilità)

1. Le spese di funzionamento del Consiglio e quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo sono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 28 a decorrere dalla data dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari, ai sensi dell'articolo 32.

2. Dalla data di cui al comma 1, i Comuni e le Comunità montane provvedono ad alimentare il fondo di mobilità come previsto dall'articolo 29.

Art. 38

(Clausole di salvaguardia)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari già appartenenti alla qualifica dirigenziale al momento dell'inquadramento di cui all'articolo 32 l'eventuale differenza tra la retribuzione di posizione in godimento secondo la disciplina previgente e la retribuzione di posizione di nuova attribuzione.

2. Nel caso di mutato posizionamento della classificazione della sede di segreteria nel corso dell'incarico, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e dell'articolo 7, comma 4, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane la retribuzione di posizione acquisita con l'incarico, fino al termine dello stesso.

ALLEGATO A

Criteri e specificazioni per la classificazione delle sedi di segreteria dei Comuni

(Articolo 6, comma 2).

  1. Elementi di valutazione:
  1. popolazione residente alla data del 31 dicembre 1998;
  2. differenza tra la popolazione residente alla data del 31 dicembre 1997 e la popolazione media annua presente nell'anno 1997, desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti al centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne. La popolazione media annua presente è calcolata nel modo seguente:
  1. quantitativo annuo dei rifiuti conferiti dal singolo Comune diviso 365 = quantitativo giornaliero conferito;
  2. quantitativo giornaliero conferito diviso 0,70 (stima del quantitativo medio giornaliero di produzione di rifiuto per persona) = popolazione media giornaliera presente;

c) numero dei posti a tempo pieno previsti nella pianta organica alla data del 31 dicembre 1998. I posti part time sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua;

d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997 desunte dai conti consuntivi;

e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni sede di segreteria è attribuito un valore per singolo elemento di valutazione di cui al punto 1, in proporzione al peso, uguale a 100, attribuito alla sede con più elevato valore assoluto.

I valori ottenuti sono ponderati nel modo seguente:

a) popolazione residente alla data del 31 dicembre 1998: 35% del totale complessivo;

b) differenza tra la popolazione residente alla data del 31 dicembre 1997 e la popolazione media annua presente nell'anno 1997,desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti al centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne: 15% del totale complessivo;

c) numero dei posti a tempo pieno previsti nella pianta organica alla data del 31 dicembre 1998: 10% del totale complessivo;

d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997 desunte dai conti consuntivi: 35% del totale complessivo;

e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, desunte dai conti consuntivi approvati, previa deduzione del risultato relativo agli esercizi finanziari con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio: 5% del totale complessivo.

Per ogni sede di segreteria la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito alle sedi di segreteria al fine del loro inserimento nelle fasce di cui all'allegato B).

3. Fasce:

1a fascia: Aosta, ai sensi dell'art. 8

2afascia: sedi di segreteria con punteggio uguale o superiore a 25 e sedi di segreteria convenzionate, ai sensi dell'art. 9, comma 1

3afascia: sedi di segreteria con punteggio inferiore a 25.

4. Aggiornamenti:

Gli aggiornamenti effettuati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, sono effettuati sulla base degli elementi di valutazione aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data delle elezioni comunali generali, ad eccezione dei dati relativi alle spese correnti e d'investimento, per i quali si fa riferimento al quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente alla data delle elezioni comunali generali.

ALLEGATO B

Classificazione delle sedi di segreteria comunali

(Articolo 6, comma 1)

1^ FASCIA

AOSTA

2^ FASCIA

Comuni e Convenzioni di Comuni

Pop. residente 1998

Pop.

Presente

1997

Dipendenti

1998

Spese

correnti

1998

Spese in

c.c.

1998

Totale

35%

15%

10%

35%

5%

100%

ST-VINCENT

100

51

100

100

90

92,033

COURMAYEUR

63

100

99

82

100

80,514

CHATILLON

100

20

76

60

74

70,340

VALTOURNENCHE

48

72

57

61

62

57,769

SARRE

85

16

74

46

35

57,308

PONT-ST-MARTIN

81

12

72

47

40

55,922

QUART

61

16

31

35

53

41,775

ST-PIERRE

52

11

54

39

39

41,073

ST-CHRISTOPHE

59

28

29

29

53

40,425

VERRES

55

12

49

33

36

39,122

GRESSAN

56

30

30

26

36

37,803

BRUSSON / CHALLAND - ST VICTOR

19

15

36

25

31

22,761

37,029

12

0

29

19

13

14,269

CHARVENSOD / ST - DENIS

46

5

24

21

29

28,186

34,306

7

-1

8

6

14

6,121

COGNE

30

27

46

36

38

33,544

MORGEX

39

25

33

30

37

33,120

NUS

53

5

31

25

25

32,712

PRÉ-ST-DIDIER / ST-NICOLAS

21

14

38

28

37

24,937

31,850

6

3

10

8

8

6,915

MONTJOVET / CHAMPDEPRAZ

34

-1

27

16

20

20,878

31,260

13

0

17

9

17

10,382

AYAS

27

36

38

31

30

30,980

DONNAS

54

-2

28

22

21

30,157

LA SALLE

39

14

33

27

31

30,036

LA THUILE

16

35

39

29

41

26,959

ROISAN / DOUES

17

-1

12

12

15

11,950

22,785

8

0

10

16

27

10,835

TORGNON / CHAMOIS

11

7

29

18

21

15,263

19,079

2

3

6

5

9

3,817

HONE / BARD

24

1

14

13

14

15,268

18,946

3

0

6

4

11

3,678

ANTEY-ST-ANDRE' / LA MAGDELEINE

12

10

14

14

28

13,430

17,793

2

2

7

6

10

4,363

ETROUBLES / VALSAVARENCHE

9

4

16

10

21

9,894

17,172

4

4

10

9

23

7,278

CHAMBAVE / EMARESE

19

0

12

10

14

12,202

16,770

5

0

6

6

10

4,568

ST-RHEMY-EN-BOSSES / ST - OYEN

8

3

13

11

23

9,495

16,039

4

1

8

9

17

6,545

RHEMES-ST-GEORGES / NOTRE - DAME

4

1

7

6

11

5,033

10,091

2

4

6

7

16

5,058

3^ FASCIA

GRESSONEY-ST-JEAN

17

25

36

27

26

24,065

AYMAVILLES

38

6

21

17

26

23,568

FENIS

33

5

14

19

25

21,932

GIGNOD

26

2

15

23

18

19,827

POLLEIN

29

3

19

16

14

18,855

ISSOGNE

28

0

21

15

24

18,464

ARNAD

28

0

19

12

21

17,013

VILLENEUVE

23

4

18

15

20

16,464

VERRAYES

25

0

15

13

22

15,887

ST-MARCEL

22

3

11

13

12

14,434

CHALLAND-ST-ANSELME

15

4

21

14

9

13,367

GABY

10

2

26

16

24

13,358

ARVIER

17

2

12

14

12

12,859

BRISSOGNE

18

5

10

11

19

12,751

PERLOZ

9

0

34

9

18

10,803

VALPELLINE

13

1

13

11

19

10,513

PONTEY

14

4

13

8

12

10,135

LILLIANES

10

1

11

11

17

9,502

FONTAINEMORE

9

0

17

11

18

9,340

GRESSONEY-LA-TRINITE'

6

11

14

9

10

9,022

INTROD

11

0

11

8

15

8,740

CHAMPORCHER

9

1

8

10

15

8,359

JOVENÇAN

13

1

10

6

10

8,211

ISSIME

8

0

10

8

16

7,372

AVISE

6

1

9

8

10

6,650

VALGRISENCHE

4

1

7

9

18

6,106

OYACE

4

-1

10

6

19

5,474

ALLEIN

5

0

11

6

6

5,358

BIONAZ

5

-1

7

7

10

5,324

OLLOMONT

3

2

8

6

8

4,692

PONTBOSET

4

0

6

4

10

4,111

ALLEGATO C

Criteri e specificazioni per la classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane (Articolo 7, comma 2).

1. Elementi di valutazione:

  1. numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana alla data del 31 dicembre 1998;
  2. numero di posti a tempo pieno, previsti nella pianta organica, alla data del 31 dicembre 1998. I posti part time sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua;
  3. media dell'ammontare delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, desunte dai conti consuntivi;
  4. media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997, desunte dai conti consuntivi, previa deduzione della cifra relativa agli esercizi finanziari coincidenti con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio.

2. Criteri di valutazione:

Ad ogni sede di segreteria è stato attribuito un valore per singolo elemento di valutazione considerato al punto 1, in proporzione al peso, uguale a 100, attribuito alla sede con più elevato valore assoluto.

I valori ottenuti sono stati ponderati nel modo seguente:

  1. numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana alla data del 31 dicembre 1998: 15% del totale complessivo;
  2. numero di posti a tempo pieno previsti nella pianta organica, alla data del 31 dicembre 1998: 15% del totale complessivo;
  3. media dell'ammontare delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997 desunte dai conti consuntivi approvati dagli enti: 35% del totale complessivo;
  4. media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dal 1993 al 1997 desunte dai conti consuntivi approvati, previa deduzione del risultato relativo agli esercizi finanziari con l'importo più alto e quello più basso delle spese d'investimento del quinquennio: 35% del totale complessivo.

Per ogni sede di segreteria la somma dei valori ponderati ottenuti costituisce il punteggio finale attribuito alle sedi di segreteria al fine del loro inserimento nelle fasce di cui all'allegato D).

3. Fasce:

2a fascia: sedi di segreteria con punteggio uguale o superiore a 25 e sedi di segreteria convenzionate, ai sensi dell'art. 9, comma 1

3a fascia: sedi di segreteria con punteggio inferiore a 25.

4. Aggiornamenti:

Gli aggiornamenti effettuati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, sono effettuati sulla base degli elementi di valutazione aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data delle elezioni comunali generali, ad eccezione dei dati relativi alle spese correnti e d'investimento, per i quali si fa riferimento al quinquennio che si conclude con il penultimo esercizio finanziario precedente alla data delle elezioni comunali generali.

ALLEGATO D

Classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane

(Articolo 7, comma 1)

2^ FASCIA

Comunità

Montane

Numero

Comuni

Numero

Dipendenti

Spese

correnti

Spese

di invest.

T

O

T

A

L

E

15%

15%

35%

35%

100%

MONTE CERVINO

100

99

100

76

91,405

GRAND PARADIS

100

37

84

90

81,379

MONT EMILIUS

100

10

78

100

78,612

GRAND COMBIN

92

100

83

59

78,477

EVANÇON

75

21

49

93

63,948

MONTE ROSA

75

15

60

69

58,511

VALDIGNE - MONT BLANC

42

10

47

56

43,729

WALSER - ALTA VALLE DEL LYS

33

20

28

23

25,803