Legge regionale 2 agosto 1999, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 2 agosto 1999, n. 22

Bollettino Ufficiale regionale 10 08 1999 n. 35

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale).

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale

26 maggio 1998, n. 38

)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale) č sostituito dal seguente:

"1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 4 i concessionari individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni, per le finalitą di cui all'art. 1. I beneficiari degli interventi devono avere sede legale e fiscale in Valle d'Aosta."

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 38/1998)

1. L'articolo 3 della l.r. 38/1998 č abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/1998)

1. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 38/1998 č sostituito dal seguente:

"7. I termini di cui al presente articolo devono essere ridotti, qualora la scadenza della gestione prevista dai progetti vincitori di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati risulti antecedente."

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 38/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 38/1998 č sostituito dal seguente:

"1. L'accensione dei mutui comporta l'acquisizione di ipoteche o di altre forme di garanzia indicate nei progetti risultati vincitori di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 38/1998)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 č sostituita dalla seguente:

"b) essere ceduti a titolo gratuito o oneroso, per tutta la durata di preammortamento e di ammortamento del mutuo, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti nelle procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati."

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.