Legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 2 agosto 1999, n. 20

Bollettino Ufficiale regionale 10 08 1999 n. 35

Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche).

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

CAPO II

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 - Autorizzazione di tipo A

Art. 6 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

Art. 7 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

Art. 8 - Autorizzazione di tipo B

Art. 9 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10 - Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche

Art. 11 - Deliberazioni comunali

Art. 12 - Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo

CAPO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 13 - Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere

Art. 14 - Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere

Art. 15 - Computo delle presenze

Art. 16 - Orari del commercio su aree pubbliche

Art. 17 - Aree particolari

Art. 18 - Uso di automezzi

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - Adempimenti dei Comuni

Art. 20 - Conversione delle autorizzazioni

Art. 21 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6

Art. 22 - Abrogazioni

Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

3. La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998;

c) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

d) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

e) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

f) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;

g) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;

h) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della l. 59/1963;

i) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

k) per presenza in un mercato, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

l) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

m) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate a coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati.

Art. 3

(Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno;

c) straordinari, qualora si tratti di edizioni aggiuntive dello stesso mercato, in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

2. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il settanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.

4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze, i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

5. Al fine di valorizzare specifiche aree urbane o rurali, nonché specifiche tradizioni locali, attività culturali, economiche e sociali, i Comuni possono istituire fiere o manifestazioni commerciali che si svolgono su aree pubbliche o private di cui abbiano la disponibilità. A tali manifestazioni partecipano prioritariamente gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche e nei posteggi in eccedenza possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle imprese.

Art. 4

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.

4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5

(Autorizzazione di tipo A)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune, adottata per motivi di pubblico interesse.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto, persona fisica o società, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 6

(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze di cui al comma 4.

2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all'Assessorato competente in materia di commercio, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale e debbono pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande pervenute ai Comuni fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni, decorso il quale l'istanza deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati nel bando;

d) ordine cronologico di spedizione.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e sono rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;

b) a posteggi fuori mercato.

Art. 7

(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'attività, i quali, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8

(Autorizzazione di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente ai fini della conservazione delle priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.

Art. 9

(Revoca e sospensione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca;

e) qualora vi siano rilevanti motivi di pubblico interesse. In tal caso la revoca è disposta senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 10

(Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale, acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, ha facoltà di emanare indirizzi per i Comuni, ai fini della determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

2. Prima di procedere all'istituzione di nuove fiere e mercati, i Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno trentadue metri quadri per posteggio.

3. Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nuova istituzione o da trasferire, i Comuni tengono conto principalmente:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed il riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche in relazione alla rete distributiva in sede fissa;

b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico e ambientale;

c) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento del traffico;

d) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.

4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno venticinque posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti e qualora vengano richiesti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Valle d'Aosta.

6. I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non è subordinato alla procedura ordinaria di cui all'articolo 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

7. Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'articolo 6, comma 4.

8. Il disposto del comma 7 non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo di mercati;

c) alla variazione di data di svolgimento.

9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 4.

10. Il Comune può consentire il cambio di posteggio di due operatori, mediante riassegnazione a ciascuno di essi del posteggio dall'altro contestualmente rinunciato.

11. Le procedure di cui ai commi 9 e 10 non sono esperibili nel periodo in cui è in corso la procedura di assegnazione di nuovi posteggi prevista all'articolo 6.

Art. 11

(Deliberazioni comunali)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114/1998, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, che è aggiornata di norma ogni quattro anni, contiene in particolare:

a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

c) la definizione di eventuali priorità integrative;

d) le determinazioni in materia di posteggi per i produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;

e) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

f) le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

g) la determinazione degli orari di vendita;

h) le norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998;

i) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;

j) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

k) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del d.lgs. 114/1998.

2. Nella deliberazione di riordino del settore sono stabiliti obiettivi specifici, da conseguire con un programma articolato in fasi operative con scadenze temporali, avendo cura, in particolare, di conseguire nel minor tempo possibile:

a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa ai sensi del d.lgs. 114/1998, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio previsti dalla normativa regionale;

b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;

c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in Euro, all'interno di fiere e mercati.

3. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio, emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e la tutela dei consumatori.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di:

a) tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale;

b) sicurezza nella circolazione stradale;

c) tutela igienico-sanitaria;

d) compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

5. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.

6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Art. 12

(Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche da parte dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di commercio:

a) le deliberazioni di riordino del settore di cui all'articolo 11, comprensive degli allegati tecnici;

b) un prospetto riassuntivo trimestrale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate o revocate;

c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

CAPO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 13

(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;

d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

3. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo pretorio, per almeno dieci giorni, prima della data della manifestazione.

5. Il disposto dell'articolo 5, comma 4, si applica anche alla partecipazione alle fiere.

Art. 14

(Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 15

(Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare; i Comuni tengono il registro delle presenze e ne curano l'affissione presso gli uffici comunali, in modo che chiunque possa prenderne visione.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

3. I Comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro svolgimento.

Art. 16

(Orari del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in assenza di apposita determinazione liberamente assunta dai Comuni, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante coincide con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;

b) l'orario dei mercati deve tener conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;

c) i Comuni possono prevedere orari particolari per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

2. E' consentita, previo parere delle associazioni di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

3. I Comuni, se a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse, debbono evitare lo spostamento di data dei mercati nei casi di coincidenza con festività.

4. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a carattere transitorio.

5. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

Art. 17

(Aree particolari)

1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto che cede la disponibilità di un'area privata può subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di non più di tre concessioni di posteggio; i destinatari devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 18

(Uso di automezzi)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle norme di polizia stradale ed igienico-sanitaria.

2. L'uso di automezzi all'interno di fiere e mercati è consentito negli appositi spazi indicati dai Comuni nelle deliberazioni di cui all'articolo 11 o, in assenza, dal Comando della Polizia municipale.

3. Gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su un mercato domenicale, o comunque coincidenti con giornate festive e prefestive, possono circolare nel territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività, anche con automezzo di portata superiore a settantacinque quintali.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Adempimenti dei Comuni)

1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune della deliberazione consiliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 11, comma 1:

a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;

b) non possono essere istituiti o ampliati il numero di posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;

c) non possono essere emanate nuove disposizioni in materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità e emergenza.

2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all'articolo 11, comma 1, senza che il Comune abbia deliberato in merito al riordino del settore, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 18, del d.lgs. 114/1998, provvede, in via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie, compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

Art. 20

(Conversione delle autorizzazioni)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della regione convertono d'ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998.

2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 114/1998 e dei titoli di priorità.

3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

Art. 21

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) è sostituita dalla seguente:

"d) più in generale, le manifestazioni disciplinate dal titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e dalle corrispondenti disposizioni regionali.".

Art. 22

(Abrogazioni)

  1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 2 maggio 1995, n. 12;

b) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 24.

Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui all'articolo 3, comma 3.

Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni

Prodotti alimentari tipici di provenienza valdostana

Frutta e verdura

Pesci, crostacei e molluschi

Pane, pasticceria e dolciumi

Bevande

Cosmetici ed articoli di profumeria

Prodotti tessili, biancheria

Articoli di abbigliamento e pellicceria

Accessori dell'abbigliamento

Calzature e articoli in cuoio

Mobili, articoli di illuminazione

Casalinghi

Elettrodomestici, radio TV

Dischi, musicassette, videocassette e strumenti musicali

Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico sanitari e da costruzione

Libri, giornali, cartoleria

Fiori e piante

Animali ed articoli per l'agricoltura

Accessori per auto-moto-cicli

Prodotti dell'artigianato tipico valdostano

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