Legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 19

Bollettino Ufficiale regionale 13 07 1999 n. 31

Concessione di contributo all'ente ecclesiastico "Canonici Regolari Lateranensi - Prevostura di Verrès" per ricerche, classificazione, schedatura, esposizione e pubblicazione del fondo librario della biblioteca.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della competenza prevista dall'articolo 2, comma primo, lettera s), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), concede all'ente ecclesiastico "Canonici Regolari Lateranensi - Prevostura di Verrès", proprietario del fondo librario costituente la biblioteca della Prevostura di Verrès, un contributo per ricerche, classificazione, schedatura, esposizione e pubblicazione del fondo stesso al fine del suo recupero, per permetterne sia la corretta conservazione che la fruizione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari ai due terzi del costo dei lavori da eseguire e non può, comunque, eccedere l'importo di lire 40.000.000 (Euro 20.658,28).

Art. 2

(Procedure)

  1. Per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 1, l'ente ecclesiastico "Canonici Regolari Lateranensi - Prevostura di Verrès" presenta, alla struttura regionale competente in materia di tutela del patrimonio culturale, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge, apposita domanda, corredata dal progetto con annesso computo estimativo dei lavori da realizzare.

2. La Giunta regionale delibera la concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa istruttoria da parte della struttura regionale competente volta a verificare:

a) la regolarità formale della domanda;

b) l'idoneità del progetto a realizzare le finalità previste all'articolo 1, comma 1.

3. La struttura regionale competente liquida il contributo su presentazione di stati d'avanzamento dei lavori, nella misura del sessanta per cento degli importi di spesa contabilizzati.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40.000.000 (Euro 20.658,28), grava sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

2. Alla copertura dell'onere di lire 40.000.000 per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto al punto D2 (Acquisizione ed allestimento della collezione Cerise) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

  1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

competenza lire 40.000.000

Cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

cassa lire 40.000.000;

b) in aumento:

Programma regionale: 2.2.4.07

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.6.06

Cap. 66145 (di nuova istituzione)

"Contributo per ricerche, classificazione, schedatura, esposizione e pubblicazione del fondo librario della biblioteca dei Canonici Regolari Lateranensi, presso la Prevostura di Verrès"

competenza lire 40.000.000

cassa lire 40.000.000.

Art. 5

(Dichiarazione di urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.