Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11

Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

(B.U. 15 giugno 1999, n. 27).

Art. 1

(Finalità).

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta esercita tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, ai sensi della legislazione statale di settore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

2. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Art. 2

(Procedimenti).

1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte delle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5.

2. L'istanza di accertamento degli stati di cui al comma 1, nonché dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è presentata dagli interessati alla struttura competente, corredata della documentazione sanitaria attestante la natura dell'infermità invalidante.

3. La commissione medica collegiale procede, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, alla verifica dello stato invalidante. Il termine è sospeso in caso di ulteriori accertamenti sanitari.

4. All'esito del procedimento sanitario, e comunque non oltre trenta giorni da detto esito, il dirigente della struttura competente richiede all'interessato la documentazione attestante il possesso dei restanti requisiti di legge. Il dirigente provvede in ordine alla concessione delle provvidenze entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione (1).

Art. 3

(Erogazione delle provvidenze e controlli).

1. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 1, comma 1, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione delle istanze di cui all'articolo 2, comma 2.

2. L'amministrazione regionale corrisponde, sulle prestazioni dovute, gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.

3. I beneficiari delle provvidenze economiche devono:

a) comunicare alla struttura competente, entro trenta giorni, ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse;

b) trasmettere alla struttura competente, ogni due anni, un certificato del medico di medicina generale attestante il proprio stato di salute al fine della valutazione dello stato di invalidità.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), non si applicano alle persone ultrasettantenni, ai minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al cento per cento e ai soggetti affetti da patologie irreversibili.

5. La struttura competente accerta la permanenza dei requisiti non sanitari prescritti per usufruire delle provvidenze economiche.

6. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, le commissioni di cui all'articolo 4 hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il godimento delle provvidenze economiche.

7. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa delle stesse, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite (2).

7bis In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme da restituire è ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (3).

7ter. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica (*), con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (4).

Art. 4

(Commissioni mediche collegiali).

1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla Giunta regionale. Le commissioni durano in carica per un triennio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'articolo 3 della l. 381/1970, dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), dall'articolo 8 della l. 118/1971 e dall'articolo 4 della l. 104/1992.

3. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di Presidente, e da tre medici membri effettivi, di cui uno designato, rispettivamente, dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC) per la commissione invalidi civili, dall'Unione Italiana Ciechi (UIC) per la commissione ciechi civili, dall'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) per la commissione sordomuti. Per l'accertamento di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, le commissioni, integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, designati dalla Giunta regionale, accertano la gravità della situazione di handicap nonché la capacità lavorativa e relazionale.

4. Le commissioni deliberano con la presenza minima di tre membri. L'assenza ingiustificata comporta la decadenza dall'organo qualora si ripeta per tre volte nell'ambito della durata in carica della commissione.

5. I membri delle commissioni si assentano nel caso in cui l'accertamento riguardi i propri assistiti o propri parenti o affini entro il quarto grado.

6. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Presidente può essere sostituito da altro membro della commissione specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali o, in subordine, dal membro più anziano di età.

7. Le commissioni esaminano le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.

8. Il Presidente della commissione può disporre la visita domiciliare della persona convocata per l'accertamento, sulla base di esigenze obiettive indicate dalla persona convocata o su richiesta del medico curante. Per le visite domiciliari è richiesta la compresenza di almeno tre membri della commissione.

9. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello stato di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, le commissioni possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di un'esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, la struttura competente notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.

11. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente della struttura competente.

Art. 5

(Ricorsi).

1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'articolo 4 gli interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo, ricorso motivato alla commissione di seconda istanza.

2. Il ricorso viene definito, su base documentale, salvo diversa decisione del Presidente della commissione, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto.

3. La commissione di seconda istanza per l'invalidità civile, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal dirigente medico di secondo livello del servizio di medicina legale ed è composta da due medici legali o medici del lavoro.

4. Le commissioni di seconda istanza per la cecità civile e il sordomutismo, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono presiedute dal dirigente di cui al comma 3 e sono composte, rispettivamente, da due medici oculisti e da due medici otorinolaringoiatri.

5. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso. Il Presidente della commissione autorizza la deroga a tale termine, previa valutazione del caso, quando si manifesta un improvviso aggravamento dello stato di salute.

Art. 6

(Compensi).

1. Ai membri delle commissioni di cui agli articoli 4 e 5 è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta ed un compenso per ogni soggetto visitato pari al settantacinque per cento del compenso spettante al Presidente delle commissioni stesse, che è determinato in lire 150.000 lorde per ogni giornata di seduta ed in lire 15.000 lorde per soggetto visitato. I suddetti importi possono essere adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, in misura non superiore alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nel periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente.

2. Ai membri delle commissioni residenti in un comune diverso da quello sede della commissione di appartenenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio secondo le stesse modalità previste per i dirigenti regionali.

3. Il gettone di presenza ed il compenso di cui al comma 1 non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che partecipino alle sedute delle commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, valutato in lire 28.713 milioni (euro 14.829.026,95), a decorrere dal 1999 grava sul capitolo 60950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001, il cui stanziamento per gli anni 1999, 2000 e 2001 è integrato mediante utilizzo, per lire 700 milioni (euro 361.519,83), della somma iscritta al capitolo 60960 e, per lire 13 milioni (euro 6.713,94), delle somme iscritte al capitolo 60940.

2. L'onere per l'applicazione dell'articolo 6, valutato in lire 200 milioni (euro 103.291,38), a decorrere dal 1999 grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 60955 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001.

3. A decorrere dal 2002, alla determinazione degli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio.

Art. 8

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate, per ciascun anno, le seguenti variazioni di competenza e, per il 1999, di cassa:

a) in diminuzione:

Capitolo 60940 "Provvidenze a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili per l'assistenza integrativa regionale"

competenza lire 13.000.000

cassa lire 12.000.000

Capitolo 60960 "Provvidenze a favore di ciechi civili per l'assistenza integrativa regionale"

competenza lire 700.000.000

cassa lire 700.000.000;

b) in aumento:

Capitolo 60950 "Provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti"

competenza lire 713.000.000

cassa lire 712.000.000.

Art. 9

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 23 maggio 1973, n. 25;

b) la legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43;

c) la legge regionale 9 novembre 1974, n. 40;

d) la legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2;

e) la legge regionale 21 giugno 1977, n. 46;

f) la legge regionale 9 agosto 1979, n. 50;

g) la legge regionale 17 luglio 1981, n. 44;

h) la legge regionale 13 agosto 1984, n. 42;

i) la legge regionale 7 luglio 1995, n. 22;

j) la legge regionale 10 luglio 1996, n. 14;

k) la legge regionale 26 maggio 1998, n. 42.

Art. 10

(Disposizioni transitorie).

1. Le provvidenze economiche di cui alle leggi regionali 17 luglio 1981, n. 44, come modificata dalla legge regionale 13 agosto 1984, n. 42, e 9 novembre 1974, n. 40, come modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1975, n. 43 e 9 agosto 1979, n. 50, sono trasformate in assegni "ad personam", nella misura erogata al momento dell'entrata in vigore della presente legge, riassorbiti in misura pari agli aumenti delle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente.

(1) Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 2 recitava:

"4. Il dirigente della struttura competente decide circa la concessione delle provvidenze economiche entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento sanitario.".

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 3 recitava:

"7. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa delle stesse, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.".

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 17 giugno 2009, n. 17.

(4) Comma inserito dall'art, 1, comma 3, della L.R. 17 giugno 2009, n. 17.