Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 - Testo vigente

Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta.

(B.U. 11 febbraio 1999, n. 8)

(Abrogato dal comma 7 dell'art. 31 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettera b), e 5, dello stesso articolo 31)

[INDICE

TITOLO I

FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1 - Scopo, ambito di applicazione e regole generali

Art. 2 - Potestà regolamentare

Art. 3 - Servizio finanziario

TITOLO II

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

Art. 4 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Art. 5 - Caratteristiche del bilancio

Art. 6 - Struttura del bilancio

Art. 7 - Fondo di riserva

Art. 8 - Servizi per conto di terzi

Art. 9 - Allegati al bilancio

Art. 10 - Analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali

CAPO II

COMPETENZE DEGLI ORGANI

IN MATERIA DI BILANCIO

Art. 11 - Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione pluriennale e dei suoi allegati

Art. 12 - Variazioni al bilancio di previsione pluriennale

Art. 13 - Competenze dei responsabili

TITOLO III

LA GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I

LE ENTRATE

Art. 14 - Fasi del procedimento di entrata

Art. 15 - Accertamento

Art. 16 - Riscossione

Art. 17 - Versamento

CAPO II

LE SPESE

Art. 18 - Fasi del procedimento di spesa

Art. 19 - Impegno

Art. 20 - Liquidazione

Art. 21 - Ordinazione e pagamento

CAPO III

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Risultato contabile di amministrazione

Art. 23 - Avanzo di amministrazione

Art. 24 - Disavanzo di amministrazione

CAPO IV

RESIDUI

Art. 25 - Residui attivi

Art. 26 - Residui passivi

CAPO V

PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Art. 27 - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

Art. 28 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art. 29 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

Art. 30 - Utilizzo di entrate a specifica destinazione

TITOLO IV

CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 31 - Relazione previsionale programmatica e piano esecutivo di gestione

Art. 32 - Processo del controllo di gestione.

CAPO II

STRUMENTI

Art. 33 - Servizio di sostegno al controllo di gestione

Art. 34 - Strumenti del controllo di gestione

Art. 35 - Sistema di contabilità analitica dei costi

Art. 36 - Centri di contabilità analitica dei costi

Art. 37 - Configurazioni di costo nella contabilità analitica

Art. 38 - Rapporti tra contabilità analitica e contabilità finanziaria

Art. 39 - Piano dei conti dei fattori produttivi.

Art. 40 - Sistema di indicatori

Art. 41 - Referto del controllo di gestione, relazione di accompagnamento al rendiconto e attività del nucleo di valutazione

TITOLO V

INVESTIMENTI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 42 - Fonti di finanziamento

Art. 43 - Programmazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti

CAPO II

RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.

DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 44 - Ricorso all'indebitamento

Art. 45 - Attivazione di prestiti obbligazionari

CAPO III

AMMORTAMENTO DEI MUTUI E

DEI PRESTITI. GARANZIE

Art. 46 - Delegazioni di pagamento

Art. 47 - Fideiussione

TITOLO VI

SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 48 - Servizio di tesoreria

Art. 49 - Oggetto del servizio di tesoreria

Art. 50 - Affidamento del servizio di tesoreria

Art. 51 - Responsabilità del tesoriere

Art. 52 - Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

CAPO II

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 53 - Operazioni di riscossione

CAPO III

PAGAMENTO DELLE SPESE

Art. 54 - Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere

Art. 55 - Disciplina delle attività connesse al pagamento delle spese

Art. 56 - Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

CAPO IV

CUSTODIA DI TITOLI E VALORI

Art. 57 - Gestione di titoli e valori

CAPO V

ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI

Art. 58 - Verifiche di cassa ed obblighi del tesoriere

Art. 59 - Conto del tesoriere

CAPO VI

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Art. 60 - Disciplina delle anticipazioni di tesoreria

TITOLO VII

RENDICONTAZIONE

Art. 61 - Rendiconto

Art. 62 - Conto del bilancio

Art. 63 - Conto del patrimonio

TITOLO VIII

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 64 - Organo di revisione economico-finanziaria

Art. 65 - Limiti dell'affidamento di incarichi

Art. 66 - Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 67 - Funzioni

Art. 68 - Responsabilità

Art. 69 - Compenso dell'organo di revisione

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70 - Adeguamento dei regolamenti di contabilità

Art. 71 - Adeguamento inventari

Art. 72 - Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

Art. 73 - Approvazione dei modelli con deliberazione della Giunta regionale

Art. 74 - Controllo di gestione

Art. 75 - Organo di revisione economico-finanziaria

Art. 76 - Entrata in vigore

TITOLO I

FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1

(Scopo, ambito di applicazione e regole generali).

1. Il presente regolamento disciplina le attività finanziarie e contabili inerenti la programmazione, la previsione, la gestione, la rendicontazione e la revisione degli enti locali in attuazione della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)).

2. Per enti locali si intendono Comuni, Comunità montane e loro Consorzi.

Art. 2

(Potestà regolamentare).

1. Ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla l.r. 40/1997 attraverso il proprio regolamento di contabilità, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dal presente regolamento al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema finanziario e contabile degli enti locali della Regione.

2. Il regolamento di contabilità assicura la conoscenza consolidata delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e di servizi.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e del presente regolamento.

Art. 3

(Servizio finanziario).

1. Il regolamento di contabilità individua il servizio finanziario dell'ente locale e ne disciplina l'organizzazione secondo la dimensione demografica e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio finanziario sono affidati il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

2. Se necessario, l'ente locale attiva forme di gestione associata, anche attraverso la Comunità montana.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le competenze del responsabile del servizio finanziario, con particolare riferimento:

a) al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

b) alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale;

c) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

TITOLO II

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

Art. 4

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

1. L'ente locale, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione, e comunque per non oltre quattro mesi dalla sua adozione da parte dell'organo deliberante, è autorizzato alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente, salvo differenti disposizioni previste dal regolamento di contabilità, nella gestione sulla base del bilancio già deliberato. In caso di annullamento della deliberazione che approva il bilancio di previsione, l'organo rappresentativo dell'ente deve, in sede di rideliberazione dello stesso, tenere conto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate durante l'esercizio provvisorio.

2. Qualora la legge regionale stabilisca una scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, la legge regionale stessa prevede apposita disciplina dell'esercizio provvisorio.

3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato nei termini stabiliti dalla legge regionale, ovvero siano scaduti i termini dell'esercizio provvisorio, all'ente locale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Art. 5

(Caratteristiche del bilancio).

1. La risorsa è l'unità elementare del bilancio di previsione pluriennale per l'entrata; l'intervento è l'unità elementare per la spesa. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che ne indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

Art. 6

(Struttura del bilancio).

1. Il bilancio di previsione pluriennale è composto da due parti: l'entrata e la spesa.

2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3. I titoli della parte entrata per i Comuni sono:

a) Titolo I - Entrate tributarie;

b) Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;

c) Titolo III - Entrate extratributarie;

d) Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

e) Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

f) Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

4. I titoli della parte entrata per le Comunità montane e per i Consorzi sono:

a) Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dei Comuni, della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;

b) Titolo II - Entrate extratributarie;

c) Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

d) Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

e) Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

5. La parte spesa è obbligatoriamente ordinata in titoli, in relazione alla natura dei suoi principali aggregati, ed in interventi, individuati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla tipologia dei fattori produttivi, anche al fine del consolidamento dei conti pubblici.

6. I titoli sono ripartiti in centri di responsabilità in relazione all'organizzazione dell'ente.

7. Il regolamento di contabilità può determinare una diversa ripartizione finanziaria dei titoli, rispetto a quella indicata al comma 6, più funzionale alle scelte organizzative dell'ente. La parte spesa deve comunque essere leggibile per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione nella relazione previsionale e programmatica.

8. I titoli della parte spesa sono:

a) Titolo I - Spese correnti;

b) Titolo II - Spese in conto capitale;

c) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;

d) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

9. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

10. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Art. 7

(Fondo di riserva).

1. Gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione pluriennale un fondo di riserva non superiore al due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l'utilizzo del fondo di riserva.

Art. 8

(Servizi per conto di terzi).

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli, secondo la ripartizione stabilita dalla Giunta regionale nella deliberazione che approva il modello del bilancio di previsione pluriennale.

2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Art. 9

(Allegati al bilancio).

1. Al bilancio di previsione pluriennale sono allegati i seguenti documenti:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il primo anno del bilancio di previsione;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituiti per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello del primo anno del bilancio di previsione;

c) le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali. Per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisce, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione.

Art. 10

(Analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali).

1. L'analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali è effettuata sulla parte della relazione previsionale e programmatica relativa agli investimenti per lavori pubblici, individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 40/1997.

2. La Commissione di cui all'articolo 15, comma 1, della l.r. 48/1995, è integrata da due rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali.

3. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica consistono nella verifica:

a) della coerenza degli investimenti programmati con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico regionale e con lo strumento urbanistico comunale, quali espressioni territoriali delle scelte economico-sociali operate dalla Regione e dal Comune;

b) della congruenza tra i programmi e le disponibilità finanziarie in riferimento ai tempi tecnici di attuazione;

c) della coerenza tra risorse finanziarie disponibili e corrispondenti impegni;

d) della compatibilità e della coerenza degli interventi diretti richiesti alla Regione rispetto alle normative di riferimento.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI ORGANI

IN MATERIA DI BILANCIO

Art. 11

(Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione pluriennale e dei suoi allegati).

1. Lo schema di bilancio di previsione pluriennale è predisposto dall'organo esecutivo che lo presenta all'organo rappresentativo dell'ente locale, unitamente agli allegati, alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce i termini per gli adempimenti di cui al comma 1, nonché i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei membri dell'organo rappresentativo dell'ente locale, emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

3. L'organo rappresentativo dell'ente locale delibera il bilancio di previsione pluriennale entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 40/1997 (1).

Art. 12

(Variazioni al bilancio di previsione pluriennale).

1. Il bilancio di previsione pluriennale può essere variato sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

2. Sono di competenza dell'organo rappresentativo dell'ente locale:

a) le variazioni che modificano il totale generale del bilancio, con esclusione dei servizi per conto di terzi;

b) le variazioni che consistono in un trasferimento di fondi tra centri di responsabilità o equivalente ripartizione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il regolamento di contabilità può indicare un termine precedente entro cui il bilancio di previsione pluriennale può essere variato.

4. Ai Comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.

5. Alle Comunità montane ed ai Consorzi sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

6. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

Art. 13

(Competenze dei responsabili).

1. Ciascuno dei programmi, ed eventualmente dei progetti, descritti nelle schede di programma contenute nella relazione previsionale e programmatica è assegnato, per l'attuazione, ad un responsabile che risponde della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e della realizzazione degli obiettivi programmati.

TITOLO III

LA GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I

LE ENTRATE

Art. 14

(Fasi del procedimento di entrata).

1. Le fasi di gestione del procedimento di entrata sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Art. 15

(Accertamento).

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione del procedimento di entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore e quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase dell'accertamento.

Art. 16

(Riscossione).

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso; in tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, chiedendo la regolarizzazione.

3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della riscossione.

Art. 17

(Versamento).

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali.

3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase del versamento.

CAPO II

LE SPESE

Art. 18

(Fasi del procedimento di spesa).

1. Le fasi di gestione del procedimento di spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Art. 19

(Impegno).

1. L'impegno costituisce la prima fase di gestione del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare ed il soggetto creditore, è indicata la ragione ed è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria attestata con il visto di regolarità contabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

2. Con l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

d) per le indennità agli amministratori ed al personale dipendente, predeterminate o predeterminabili negli importi unitari stabiliti da disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 22. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure aventi carattere concorsuale approvate prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale già adottati.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento si considerano impegnati ove correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6. Le spese di investimento si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati nei seguenti modi:

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;

b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;

d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto dei relativi impegni nella formazione dei bilanci seguenti, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

8. Il regolamento di contabilità disciplina:

a) i termini e le modalità con i quali gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario;

b) le modalità con le quali i responsabili assumono atti di impegno.

Art. 20

(Liquidazione).

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della liquidazione della spesa.

Art. 21

(Ordinazione e pagamento).

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le fasi dell'ordinazione e del pagamento della spesa.

CAPO III

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22

(Risultato contabile di amministrazione).

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente può prevedere che il risultato contabile sia accertato con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso. In tal caso il regolamento di contabilità dispone anche in merito al modello del verbale.

Art. 23

(Avanzo di amministrazione).

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati e fondi per il finanziamento di spese in conto capitale originati da economie della gestione degli investimenti. La distinzione dei fondi è evidenziata in sede di accertamento e costituisce vincolo alla destinazione dell'avanzo (*).

2. L'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 22, è utilizzato per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 29.

3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti è possibile:

a) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;

b) per le altre spese correnti, solo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 28 (**).

4. L'avanzo di amministrazione presunto, derivante dall'esercizio immediatamente precedente, può essere applicato al primo anno del bilancio pluriennale con esclusione del finanziamento delle spese correnti, salvo quanto disposto dal comma 3, lettera a).

5. L'utilizzazione dell'avanzo presunto applicato al bilancio può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto o del verbale di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 24

(Disavanzo di amministrazione).

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 22, è ripianato nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo accertato con il verbale di chiusura.

CAPO IV

RESIDUI

Art. 25

(Residui attivi).

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale.

2. Sono mantenute tra i residui attivi esclusivamente:

a) le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata;

b) le entrate derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.

3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio relativo al primo anno del bilancio pluriennale costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 26

(Residui passivi).

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale.

2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 19.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

CAPO V

PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Art. 27

(Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, registrato sul bilancio di previsione e munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), comunicato al terzo interessato con le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti ed all'impegno.

3. Per l'acquisizione urgente di beni e servizi derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Art. 28

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio).

1. Gli enti locali, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dalla l.r. 40/1997 e dal presente regolamento.

2. L'organo rappresentativo dell'ente locale, ogni qualvolta lo reputi necessario, e comunque almeno una volta entro il 31 ottobre di ciascun anno, dà atto, con deliberazione, del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 29 e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Qualora i dati della gestione finanziaria relativa al primo anno del bilancio pluriennale facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, nonché le disponibilità, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

Art. 29

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio).

1. L'organo rappresentativo dell'ente locale, con deliberazione di cui all'articolo 28, comma 2, ovvero ogni qualvolta lo reputi necessario, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni e di ogni altra forma di gestione associata cui l'ente partecipi, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivo, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione dimostrati in sede di rendiconto degli organismi stessi;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27, nei limiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente accertati e dimostrati, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1 l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori, nei limiti del bilancio pluriennale, compreso l'esercizio finanziario in corso.

3. Per il finanziamento dei debiti di cui al comma 1, ove non possa provvedersi a norma dell'articolo 28, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e 45. Nella relativa deliberazione l'impossibilità di utilizzare altre risorse è dettagliatamente motivata.

Art. 30

(Utilizzo di entrate a specifica destinazione).

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 60.

2. L'organo esecutivo delibera l'utilizzo di somme a specifica destinazione ed il tesoriere lo attiva su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione è ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni di patrimonio ai sensi dell'articolo 28, comma 3, possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare, in termini di cassa, le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti da enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

TITOLO IV

CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 31

(Relazione previsionale programmatica e piano esecutivo di gestione).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, il regolamento di contabilità può prevedere l'adozione di un piano esecutivo di gestione al fine di rendere meglio espliciti gli obiettivi gestionali e la definizione delle risorse assegnate per il loro conseguimento, approvato dall'organo esecutivo sulla base del bilancio pluriennale. Esso, riprendendo i programmi e i progetti di cui all'articolo 13, li specifica ulteriormente, con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate per conseguirli. Per queste ultime è possibile ricorrere, se necessario, ad una ulteriore graduazione della spesa in centri di costo, come individuati nel piano dei centri di costo dell'ente e in conti, come definiti nel piano dei conti dei fattori produttivi del sistema di contabilità analitica dei costi dell'ente, adottato ai sensi del regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di costruzione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e, se previsto, del piano esecutivo di gestione seguendo un percorso di lavoro così articolato:

a) definizione delle linee strategiche dell'amministrazione, su base politica e con orizzonte pluriennale;

b) traduzione delle linee strategiche in linee guida gestionali, premessa alla programmazione operativa;

c) assegnazione degli ambiti di responsabilità ai soggetti responsabili;

d) predisposizione delle schede programma e delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione;

e) negoziazione delle schede programma e delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione tra parte politica, cui compete la responsabilità nella scelta degli obiettivi della gestione, responsabili di programma e progetto, cui compete la responsabilità nel definire azioni strumentali per il conseguimento degli obiettivi programmatici e responsabili dei procedimenti per l'acquisizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie per realizzare i programmi e gli eventuali progetti;

f) consolidamento delle proposte di schede programma concordate ai sensi della lettera e) nella relazione previsionale e programmatica e approvazione della stessa da parte dell'organo rappresentativo dell'ente locale;

g) consolidamento delle proposte delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione, revisionate, se necessario, al fine di renderle coerenti con le eventuali varianti introdotte in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica;

h) approvazione del piano esecutivo di gestione da parte dell'organo esecutivo;

i) controllo interattivo dell'attuazione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e dell'eventuale piano esecutivo di gestione in corso d'anno.

Art. 32

(Processo del controllo di gestione).

1. Il controllo di gestione è un processo tramite il quale i responsabili dei programmi o dei progetti contenuti nelle schede programma della relazione previsionale e programmatica, eventualmente meglio specificati nelle schede del piano esecutivo di gestione e redatti in collaborazione e confronto negoziale con le parti indicate all'articolo 31, comma 2, lettera e), verificano almeno due volte all'anno lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione.

2. Il regolamento di contabilità indica con quale periodicità procedere alle verifiche di cui al comma 1. La periodicità di tali verifiche deve consentire ai responsabili dei programmi e dei progetti di intervenire tempestivamente sui fatti gestionali, per apportarvi le eventuali correzioni necessarie per allinearli alle previsioni, prima che sia esaurito il periodo temporale che distingue ogni programma e progetto.

CAPO II

STRUMENTI

Art. 33

(Servizio di sostegno al controllo di gestione).

1. Ogni ente individua, nel proprio regolamento di organizzazione ovvero con deliberazione dell'organo esecutivo, la struttura interna di riferimento per dare sostegno tecnico al controllo di gestione, definita "Servizio di controllo di gestione", di seguito denominata "Servizio". Per le operazioni alle quali non è possibile fare fronte con personale in servizio l'ente può avvalersi anche di esperti ed enti specializzati in tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo.

2. Gli enti che non sono in grado di realizzare direttamente le elaborazioni che costituiscono la base strumentale del controllo di gestione, vi provvedono ricorrendo a forme di gestione associata del servizio, anche attraverso la Comunità montana.

3. Il Servizio è responsabile delle elaborazioni tecniche di supporto alle attività di programmazione operativa e al successivo controllo. A tale fine il Servizio fornisce ai responsabili dei programmi e dei progetti le elaborazioni di base relative alla contabilità analitica dei costi e agli indicatori per la definizione degli obiettivi e per le successive verifiche di efficienza, efficacia ed economicità con le quali avviene la gestione. Il Servizio formula pareri, proposte, valutazioni e relazioni ai responsabili dei programmi e dei progetti, tese a indicare elementi di guida tali da conseguire una loro migliore responsabilizzazione attiva sui risultati della gestione.

4. Il Servizio elabora i dati di sintesi sulle attività realizzate annualmente dall'ente e ne cura l'invio alla Regione, con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1997. Il Servizio riceve annualmente dalla Regione i dati relativi a tutti gli enti presenti sul territorio regionale, elaborati per classi di dimensione definite in modo da renderne massima la significatività per il singolo ente, ai fini di costruire parametri e standard di riferimento utilizzabili per impostare la programmazione locale.

5. Il Servizio raccoglie ed elabora le informazioni relative al grado di realizzazione di tutti i programmi e progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica ed eventualmente nel piano esecutivo di gestione.

Art. 34

(Strumenti del controllo di gestione).

1. Sono strumenti del controllo di gestione:

a) un sistema di contabilità analitica dei costi, da utilizzare per quantificare e valorizzare, in via sia preventiva che consuntiva, le risorse messe a disposizione per realizzare gli obiettivi di amministrazione;

b) un sistema di indicatori, utilizzabile per definire in termini parametrici gli obiettivi di amministrazione che si intendono conseguire e misurare poi gli effettivi conseguimenti e i relativi scostamenti tra previsioni e realizzazioni, con riferimento alle dimensioni valutative dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

c) parametri e standard, utilizzabili per assegnare le risorse giudicate necessarie al conseguimento degli obiettivi proposti e per valutare i risultati effettivamente conseguiti, elaborati internamente all'ente sulla base di analisi condotte autonomamente e/o con riferimento ai dati relativi ad altri enti aventi caratteristiche simili, ottenuti con le modalità di cui all'articolo 33, comma 4;

d) altre analisi economico-statistiche riferite alla domanda ed alla qualità dei servizi, utilizzabili per effettuare misure obiettive dei bisogni espressi dalle comunità locali e dei risultati di amministrazione;

e) ogni altro strumento giudicato utile ai fini di una migliore rappresentazione della capacità di realizzare gli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 35

(Sistema di contabilità analitica dei costi).

1. Il regolamento di contabilità disciplina le caratteristiche del sistema di contabilità analitica dei costi utilizzato per rappresentare le risorse assegnate ai responsabili dei programmi e dei progetti e quelle da essi effettivamente utilizzate. Esso è formulato in coerenza con i criteri generali di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39.

Art. 36

(Centri di contabilità analitica dei costi).

1. I costi sono imputati, in sede sia preventiva che consuntiva, ai programmi e agli eventuali progetti della relazione previsionale e programmatica e dell'eventuale piano esecutivo di gestione. L'elenco dei programmi e dei progetti attivati costituisce il piano dei centri di responsabilità dell'ente.

2. Oltre ai programmi o ai progetti possono essere individuati specifici centri di imputazione dei costi, detti centri di costo.

3. Nei Comuni l'organo esecutivo individua centri di costo quando i programmi o i progetti comprendono attività eterogenee o svolte da unità organizzative differenziate, al fine di rilevare i costi, preventivi e consuntivi, riferiti sia a gruppi di attività maggiormente omogenei, per i quali sono disponibili o elaborabili significativi indicatori di prodotto, di processo o di risultato, sia alle eventuali sedi plurime di erogazione dei servizi previsti dal programma o progetto, presenti nel territorio comunale.

4. Oltre che nei casi previsti per i Comuni, l'organo esecutivo delle Comunità montane e dei Consorzi può individuare centri di costo anche per contabilizzare i costi relativi ai servizi realizzati nell'interesse di ciascuno dei Comuni facenti parte della Comunità o del Consorzio.

5. I centri di costo ai quali è imputabile, in modo diretto e significativo, la raccolta di ricavi a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi o la cessione a titolo oneroso di beni, assumono la configurazione anche di centri di ricavo.

Art. 37

(Configurazioni di costo nella contabilità analitica).

1. Sono possibili diverse configurazioni di costo, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1997, a seconda delle voci inserite nel calcolo, che variano in funzione degli scopi assegnati alla contabilità analitica.

Art. 38

(Rapporti tra contabilità analitica e contabilità finanziaria).

1. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di raccordo tra la contabilità analitica dei costi e la contabilità finanziaria.

2. La contabilità analitica dei costi prende in considerazione e attribuisce ad ogni esercizio tutta la spesa sostenuta dall'ente per acquisire le risorse che sono utilizzate, in quell'esercizio, per erogare i servizi, a prescindere dal momento nel quale l'ente ha sostenuto la relativa spesa. La spesa è attribuita a ciascun centro di responsabilità e di costo in proporzione alla quantità del fattore produttivo da esso impiegato nell'unità di tempo considerata.

3. Per elaborare i consuntivi infrannuali da confrontare con il preventivo, con le cadenze indicate all'articolo 32, il regolamento di contabilità può prevedere l'utilizzo di informazioni di provenienza diversa dalla contabilità finanziaria con obbligo di procedere ad eventuali scritture di rettifica a fine anno.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'attribuzione dei costi nei consuntivi infrannuali può avvenire con i criteri seguenti:

a) per il personale, sulla base dei costi medi di livello, mediante addebito mensile di un dodicesimo del costo annuo al personale impegnato presso ogni centro di responsabilità e di costo;

b) per gli immobili e i cespiti ammortizzabili di proprietà dell'ente, mediante addebito mensile di un dodicesimo del valore annuo di ammortamento, come determinato ai sensi del comma 5;

c) per gli immobili e i beni durevoli in affitto, mediante addebito mensile di un dodicesimo del canone annuo di affitto;

d) per l'acquisto di beni e servizi, mediante addebito della spesa segnalata dalle fatture ricevute, opportunamente registrate in apposito protocollo;

e) per le spese di trasferimento, mediante addebito risultante dai mandati di pagamento.

5. Alle spese sostenute per acquisire i fattori di produzione correnti si aggiungono le quote di ammortamento tecnico sui beni a valenza pluriennale utilizzati nella produzione corrente, applicando i coefficienti annuali sui valori dei cespiti come determinati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1997.

6. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;

b) i terreni già acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le disposizioni fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti in data successiva sono valutati al costo;

c) i fabbricati già acquisiti all'ente al 31 dicembre 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le disposizioni fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

d) i mobili sono valutati al costo;

e) i crediti sono valutati al valore nominale;

f) i censi ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

g) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

7. I beni mobili di costo unitario inferiore a un milione di lire si considerano completamente ammortizzati nel primo esercizio di utilizzo.

8. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 e salvo che sia diversamente disposto dal regolamento di contabilità dell'ente, il valore dei beni tenuti con contabilità di magazzino è attribuito come costo al centro di responsabilità e di costo utilizzatore nel momento in cui è ad esso assegnato; i costi sostenuti per acquisire forniture continuative di servizi, quali le assicurazioni, gli abbonamenti ed i servizi telefonici, e di fonti energetiche, quali i combustibili per riscaldamento, sono addebitati mensilmente in ragione di un dodicesimo della spesa annua, salvo conguaglio a fine anno.

Art. 39

(Piano dei conti dei fattori produttivi).

1. Il piano dei conti dei fattori produttivi adottato deve possedere un livello di analisi adeguato ai fenomeni che costituiscono oggetto di rilevazione continuativa.

2. Il piano dei conti dei fattori produttivi utilizzabile in contabilità analitica può presentare un grado variabile di dettaglio in funzione della dimensione dell'ente e della fase evolutiva dell'applicazione del controllo di gestione.

Art. 40

(Sistema di indicatori).

1. L'organo esecutivo approva la disciplina della rappresentazione degli obiettivi dei centri di responsabilità e dei centri di costo, che avviene anche in termini quantitativi al fine di consentire una verifica fondata su elementi oggettivi, in coerenza con i criteri generali di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono individuate opportune unità di misura delle prestazioni, attese e realizzate, rappresentative delle prestazioni erogate agli utenti esterni, per i centri finali, o interni, per i centri ausiliari e misti. Tali unità di misura, o indicatori, possiedono caratteristiche di pertinenza, specificità e precisione rispetto al fenomeno che intendono rappresentare e valutare.

3. Il ricorso a misure quantitative è esteso ai fattori produttivi assegnati ai centri e da loro impiegati, in particolare per la misurazione del fattore lavoro, che si avvale di unità di misura standardizzate, quali l'ora di lavoro o suoi multipli.

4. La misurazione di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che caratterizza il controllo di gestione, avviene con il ricorso esteso, seppure non esclusivo, a indicatori quantitativi. Tali indicatori sono tipicamente ottenuti combinando indici e misure elementari di varia natura, che danno luogo ad altri indici e misure complessi, che, tramite confronto con opportuni valori di riferimento, forniscono una misura quantitativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

5. Alcuni indicatori sono ricavati direttamente dalla contabilità finanziaria. In particolare sono previsti:

a) indicatori di struttura del bilancio;

b) indicatori per l'analisi della gestione del bilancio.

6. Altri indicatori sono ricavati dal sistema informativo degli enti che permette di rappresentare:

a) i livelli di attività;

b) i livelli di risultato;

c) i livelli di efficienza;

d) i livelli di efficacia;

e) la qualità che caratterizza i servizi erogati.

Art. 41

(Referto del controllo di gestione, relazione di accompagnamento al rendiconto e attività del nucleo di valutazione).

1. Le informazioni elaborate dal Servizio sono annualmente raccolte in un referto del controllo di gestione, che è utilizzato dall'organo esecutivo come base per la relazione annuale da questi redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 40/1997.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, costituiscono anche riferimento per le valutazioni dei dirigenti, annualmente espresse dal nucleo di valutazione, per le finalità previste dalla legge e dai contratti collettivi.

TITOLO V

INVESTIMENTI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 42

(Fonti di finanziamento).

1. Il regolamento di contabilità può individuare le fonti di finanziamento degli investimenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3 della l.r. 40/1997.

Art. 43

(Programmazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti).

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle spese correnti derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale e della copertura delle spese relative alle rate di ammortamento derivanti dall'eventuale ricorso all'indebitamento.

2. Per gli investimenti relativi ad opere pubbliche destinate a pubblici servizi, il regolamento di contabilità può disciplinare le modalità per una valutazione economico-finanziaria dell'investimento stesso.

CAPO II

RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.

DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 44

(Ricorso all'indebitamento).

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti, nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, è possibile il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 29 e per altre destinazioni di legge.

3. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 hanno destinazione vincolata.

4. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica.

Art. 45

(Attivazione di prestiti obbligazionari).

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

CAPO III

AMMORTAMENTO DEI MUTUI E

DEI PRESTITI. GARANZIE

Art. 46

(Delegazioni di pagamento).

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, i Comuni possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di ciascun esercizio. Per le Comunità montane e per i Consorzi il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Art. 47

(Fideiussione).

1. Gli enti locali possono rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di consorzi, aziende e di ogni altra forma di gestione cui l'ente partecipi, ivi comprese le Comunità montane.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di rilascio di garanzie fideiussorie a favore di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.

3. Il regolamento di contabilità può disciplinare il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e soggetto mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Il limite degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione è stabilito dal regolamento di contabilità e non può superare il cinque per cento dell'entrata accertata con l'approvazione del rendiconto, relativa ai primi tre titoli per i Comuni ed ai primi due titoli per le Comunità montane ed i Consorzi.

TITOLO VI

SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 48

(Servizio di tesoreria).

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 49

(Oggetto del servizio di tesoreria).

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

Art. 50

(Affidamento del servizio di tesoreria).

1. L'affidamento del servizio è effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di convenienza o di opportunità, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato da una apposita convenzione.

Art. 51

(Responsabilità del tesoriere).

1. Il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi.

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

Art. 52

(Gestione informatizzata del servizio di tesoreria).

1. Con modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 50, comma 2, il servizio di tesoreria può essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

CAPO II

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 53

(Operazioni di riscossione).

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di riscossione.

2. Il regolamento di contabilità può prevedere, in alternativa al tesoriere, l'affidamento al concessionario della riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti secondo le disposizioni vigenti.

CAPO III

PAGAMENTO DELLE SPESE

Art. 54

(Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere).

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato, nonché tutte le variazioni e gli atti relativi al prelevamento di quote dal fondo di riserva, debitamente esecutivi.

2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.

3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

Art. 55

(Disciplina delle attività connesse al pagamento delle spese).

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di estinzione dei mandati di pagamento, di annotazione delle quietanze e di commutazione dei mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre.

2. Il tesoriere, con assunzione di responsabilità, risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Art. 56

(Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento).

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 46, il tesoriere deve versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

CAPO IV

CUSTODIA DI TITOLI E VALORI

Art. 57

(Gestione di titoli e valori).

1. Il regolamento di contabilità dell'ente locale disciplina la gestione di titoli e valori di proprietà dell'ente e ne definisce le procedure per i prelievi e le restituzioni.

CAPO V

ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI

Art. 58

(Verifiche di cassa ed obblighi del tesoriere).

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente può effettuare verifiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria.

2. Il segretario dell'ente, a seguito del mutamento della persona del legale rappresentante dell'ente, promuove una verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

3. Il regolamento di contabilità prevede gli adempimenti obbligatori del tesoriere nel corso dell'esercizio, in particolare, con riguardo:

a) alla trasmissione di situazioni periodiche di cassa;

b) all'aggiornamento ed alla conservazione del giornale di cassa.

Art. 59

(Conto del tesoriere).

1. Il tesoriere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa.

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il tesoriere allega al conto gli ordinativi di riscossione e di pagamento, corredati dalle relative quietanze. La convenzione di cui all'articolo 50, comma 2, indica altri eventuali allegati al conto del tesoriere.

CAPO VI

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Art. 60

(Disciplina delle anticipazioni di tesoreria).

1. Il tesoriere, previa deliberazione dell'ente locale, concede anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti, per i Comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le Comunità montane ed i Consorzi, ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 50, comma 2.

TITOLO VII

RENDICONTAZIONE

Art. 61

(Rendiconto).

1. Il rendiconto di cui all'articolo 6 della l.r. 40/1997, deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, deve tenere motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini e le modalità con cui la proposta del rendiconto è messa a disposizione dell'organo di revisione e dei componenti dell'organo rappresentativo dell'ente.

3. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 40/1997;

b) la relazione dell'organo di revisione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d);

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 62

(Conto del bilancio).

1. Il conto del bilancio, di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 40/1997, comprende per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata, le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa, le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

2. L'attestazione di regolarità contabile espressa sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto attiene anche alla sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.

Art. 63

(Conto del patrimonio).

1. Il conto del patrimonio, di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 40/1997, rappresenta il patrimonio dell'ente locale costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione.

2. Nel conto del patrimonio sono inclusi, con specifica distinzione, i beni del demanio.

3. Il patrimonio dell'ente locale è valutato con i criteri di cui all'articolo 38, commi 5, 6 e 7.

4. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento dell'inventario.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con cui l'economo, i consegnatari di beni e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione.

TITOLO VIII

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 64

(Organo di revisione economico-finanziaria).

1. L'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale ed è scelto tra gli iscritti:

a) nel registro dei revisori contabili;

b) nell'albo dei dottori commercialisti;

c) nell'albo dei ragionieri.

2. La durata dell'organo di revisione corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale stabilisce:

a) la composizione dell'organo, optando tra un singolo revisore o tre componenti un organo collegiale;

b) le modalità di funzionamento.

4. L'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo.

5. L'organo di revisione è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera d).

6. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente;

d) revoca ai sensi del comma 5;

e) sopravvenuta causa di incompatibilità ed ineleggibilità.

Art. 65

(Limiti dell'affidamento di incarichi).

1. Gli enti locali non possono affidare l'incarico di revisore a soggetti che ricoprono già tale carica in altri otto enti locali, con riferimento all'intero territorio nazionale.

Art. 66

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. Per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e dai dipendenti delle Comunità montane, limitatamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza (2).

3. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.

Art. 67

(Funzioni).

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'ente locale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità. I pareri sono obbligatori e, se negativi, adeguatamente motivati. L'organo rappresentativo dell'ente locale deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e sulla economicità della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo rappresentativo dell'ente locale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 58;

g) partecipazione al Servizio, di cui all'articolo 33, se prevista nel regolamento di contabilità dell'ente.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle assemblee dell'organo rappresentativo e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle assemblee dell'organo rappresentativo dell'ente, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) (3);

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni di spesa.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale può prevedere l'affidamento all'organo di revisione di ulteriori funzioni.

Art. 68

(Responsabilità).

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e conservano la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 69

(Compenso dell'organo di revisione).

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, sentite le associazioni degli enti locali, all'inizio di ogni legislatura della Regione, sono fissati i limiti massimi del compenso spettante all'organo di revisione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

2. Il compenso di cui al comma 1, è determinato in relazione al totale delle spese correnti ed al totale delle spese di investimento dell'ente locale.

3. Con la deliberazione di nomina ciascun ente stabilisce il compenso dovuto all'organo di revisione e l'eventuale maggiorazione spettante:

a) per la funzione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g);

b) per le ulteriori funzioni di cui all'articolo 67, comma 3;

c) per il presidente dell'organo di revisione, se costituito in collegio.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70

(Adeguamento dei regolamenti di contabilità).

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti di contabilità al presente regolamento entro il 31 ottobre 1999.

Art. 71

(Adeguamento inventari).

1. Gli enti locali adeguano i propri inventari alle disposizioni di cui all'articolo 38 entro il 31 dicembre 1999.

Art. 72

(Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali).

1. In materia di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali, si applicano le disposizioni statali vigenti.

Art. 73

(Approvazione dei modelli con deliberazione della Giunta regionale).

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno 1999, sono approvati i modelli dei documenti contabili previsti dal presente regolamento e le specifiche tecnico-informatiche.

Art. 74

(Controllo di gestione).

1. Le disposizioni del Titolo IV (Controllo di gestione) si applicano con le modalità e le gradualità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1997.

Art. 75

(Organo di revisione economico-finanziaria).

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 69, comma 1, è adottata entro il 30 giugno 1999;

b) l'eventuale adeguamento dei compensi da parte degli enti locali decorre dal 1° gennaio 2000;

c) l'organo di revisione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere confermato fino alla scadenza del mandato dell'organo che lo ha eletto;

d) le disposizioni di cui all'articolo 65 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione susseguente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 76

(Entrata in vigore).

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

(*) In deroga a quanto disposto, si veda l'art. 19, comma 4, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

(**)In deroga a quanto disposto, si veda l'art. 19, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

(1) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 11 recitava:

"3. L'organo rappresentativo dell'ente locale delibera il bilancio di previsione pluriennale entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 40/1997. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali.".

(2) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 66 recitava:

"2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e dai dipendenti delle Comunità montane, limitatamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.".

(3) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 67 recitava:

"a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi dell'ente locale;".]