Regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 - Testo storico

Regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7

Bollettino ufficiale regionale 09 12 1998 n. 51

Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT).

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Presupposti e soggetti passivi dell'IRT

Art. 3 - Misure dell'IRT

Art. 4 - Termini di versamento e sanzioni

Art. 5 - Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT

Art. 6 - Modalità di riscossione dell'IRT

Art. 7 - Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione

Art. 8 - Ripresentazione di richieste di formalità

Art. 9 - Rimborsi e recuperi

Art. 10 - Fornitura di dati da parte del concessionario della riscossione

Art. 11 - Controlli

Art. 12 - Norme finali e transitorie

Art. 13 - Dichiarazione di urgenza

Art. 1

(Finalità )

1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina l'istituzione dell'imposta regionale di trascrizione (IRT), imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) in Valle d'Aosta.

Art. 2

(Presupposti e soggetti passivi dell'IRT)

1. L'IRT si applica sulle formalità richieste al PRA a partire dal 1° gennaio 1999 in base agli atti, documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Al pagamento dell'IRT e delle eventuali sanzioni sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come modificato dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico).

Art. 3

(Misure dell'IRT)

1. L'IRT è applicata secondo una apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, e determinata sulla base del decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può deliberare un aumento, fino ad un massimo del venti per cento, delle misure stabilite dal Ministro delle finanze.

3. Le misure dell'IRT determinate dalla Giunta regionale si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione.

4. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre, della deliberazione di cui al comma 2, le misure dell'IRT in vigore si intendono confermate per l'anno successivo.

5. La struttura regionale competente in materia di finanze, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'IRT al PRA ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 4

(Termini di versamento e sanzioni)

1. Il versamento dell'IRT per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione, entro il quale devono essere richieste le formalità di prima iscrizione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Il versamento dell'IRT per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, entro il quale devono essere richieste le formalità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il disposto dell'articolo 56, comma 8, del d.lgs. 446/1997.

3. Il PRA, al momento della presentazione della documentazione per l'adempimento delle formalità, verifica la corretta liquidazione dell'IRT.

4. Le formalità di cui ai commi 1 e 2 non possono essere eseguite se non è stata assolta l'IRT nelle misure comunicate al PRA, in ottemperanza all'articolo 56, comma 3, del d.lgs. 446/1997.

5. La sanzione per l'omesso o ritardato pagamento dell'IRT entro i termini previsti dai commi 1 e 2, è pari all'importo dell'imposta. La sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 622). Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'IRT.

6. I criteri sanzionatori di cui al comma 5 vengono applicati nel caso di versamenti insufficienti, con riguardo alla differenza risultante tra l'IRT dovuta e quella versata.

Art. 5

(Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'IRT ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'IRT, sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Qualora il concessionario di cui al comma 1 non venga individuato, ai sensi delle disposizioni vigenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dell'IRT.

3. L'affidamento del servizio di riscossione dell'IRT al concessionario è realizzato con i criteri di affidamento e di svolgimento del servizio stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 52, comma 7, del d.lgs. 446/1997.

Art. 6

(Modalità di riscossione dell'IRT)

1. L'IRT deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione.

2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT dovuta deve essere presentata al PRA, insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT, di cui al comma 2, deve riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta, con l'indicazione di ciascuna formalità da richiedere al PRA.

4. Per il versamento deve essere utilizzato il modello predisposto dal soggetto incaricato alla riscossione, sentito il PRA, ed approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

Art. 7

(Adempimenti e compensi del concessionario

della riscossione)

1. L'ammontare dell'IRT giornalmente riscossa deve essere versato dal concessionario della riscossione, entro il terzo giorno lavorativo successivo, al tesoriere regionale, al netto del compenso di cui al comma 2.

2. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'IRT ed i relativi controlli, nonché per l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente pagamento dell'IRT stessa e per tutte le operazioni connesse previste dall'articolo 56 del d.lgs. 446/1997, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del d.lgs. 446/1997.

3. Il concessionario effettua apposita registrazione del versamento delle somme e conserva agli atti le ricevute di versamento a favore della Regione e le quietanze di tesoreria da esibire agli incaricati del controllo da parte della struttura regionale competente. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.

Art. 8

(Ripresentazione di richieste di formalità )

1. Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità, precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni, salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

2. Nel caso in cui il versamento o l'integrazione del versamento dell'IRT avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 4.

Art. 9

(Rimborsi e recuperi)

1. Qualora il PRA rifiuti la richiesta di formalità, deve annotare sulla richiesta la data ed il motivo del rifiuto.

2. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'IRT versata deve essere presentata dal soggetto avente titolo alla struttura regionale competente, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annotata dal PRA, entro tre anni dalla data nella quale la formalità è stata presentata. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.

3. La struttura regionale competente effettua direttamente i rimborsi o autorizza il concessionario della riscossione al rimborso delle somme richieste.

4. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate ai sensi del comma 3 e conserva agli atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. L'imposta suppletiva dovuta a seguito di erronea liquidazione del tributo e l'eventuale sanzione devono essere richiesti entro il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Il concessionario provvede alla riscossione della maggiore imposta e di eventuali sanzioni, a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente, e comunica alla struttura regionale competente l'esito di ogni procedimento.

Art. 10

(Fornitura di dati da parte del concessionario

della riscossione)

1. Il concessionario della riscossione deve trasmettere alla struttura regionale competente, entro il giorno quindici di ogni mese, tramite tabulato cartaceo e supporto informatico, i dati giornalieri relativi a ciascuna operazione di riscossione e versamento dell'IRT effettuata nel mese precedente.

2. Il concessionario della riscossione deve permettere alla struttura regionale competente, senza limiti né oneri, l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'IRT, tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 446/1997. A tale riguardo, il concessionario deve dotarsi di adeguati mezzi e sistemi informatici.

3. Il concessionario deve fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse regionale, specificati in apposita convenzione.

Art. 11

(Controlli)

1. La struttura regionale competente controlla il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'IRT in base ai dati relativi alle riscossioni, forniti dal concessionario, ed al confronto tra tali dati ed i dati rilevabili dal costituendo archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 446/1997.

2. La struttura regionale competente può disporre verifiche di cassa e delle riscossioni presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'IRT.

3. La struttura regionale competente può effettuare controlli presso le competenti sedi del concessionario della riscossione dell'IRT per verificare le modalità di svolgimento del servizio al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 52, comma 7, del d.lgs. 446/1997.

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, che si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Per l'anno 1999 le tariffe dell'IRT sono determinate, con le modalità indicate all'articolo 3, ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

3. In caso di mancata determinazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche per l'anno 1999 per la Regione Valle d'Aosta, il servizio di riscossione dell'IRT viene affidato per il 1999, in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, all'attuale concessionario della riscossione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, Automobile Club d'Italia - Ufficio del Pubblico registro automobilistico - Sede provinciale di Aosta, affidatario del servizio in base alla l. 952/1977, alle medesime condizioni indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 della stessa, fatta salva l'applicazione del compenso indicato all'articolo 7 dalla data di determinazione dello stesso da parte del Ministro delle finanze.

4. Le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del PRA anteriormente al 1° gennaio 1999, sono assoggettate, nel caso di loro ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'IRT. L'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione eventualmente versata viene rimborsata dalla struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato.

5. La Regione riscuote l'addizionale provinciale suppletiva all'imposta erariale di trascrizione relativa alle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 446/1997.

Art. 13

(Dichiarazione di urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.