Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 - Testo vigente

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46

Norme in materia di segretari degli enti locali (*) della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(B.U. 25 agosto 1998, n. 36).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizione) (1)

1. I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione.

2. La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 è articolata in due livelli sulla base della classificazione degli enti locali effettuata con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Ai fini della vigilanza di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia, nonché copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia.

4. Sono organi dell'Agenzia:

a) il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli amministratori degli enti locali;

b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno.

5. (1a)

6. All'Albo regionale dei segretari sono iscritti, inoltre, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i seguenti soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che non siano in quiescenza:

a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;

b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;

c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

7. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere a) e b), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale.

8. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere c) e d), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale, con esclusione dei soggetti già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. (1b)

9. Nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui ai commi 7 e 8 sono individuati dall'Agenzia che provvede, quando se ne presenti la necessità, ad organizzare i predetti corsi. Gli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi sono determinati, nel rispetto delle relazioni sindacali, con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia, tenuto conto della posizione di coloro che già appartengono alla qualifica unica dirigenziale del comparto. (1c)

10. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 non possono superare il limite massimo del 15 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 temporaneamente incaricati presso gli altri enti del comparto unico regionale alla data delle elezioni generali comunali. L'incremento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 è inoltre consentito al fine della copertura dei posti resisi vacanti per effetto di cessazione dal servizio dei segretari titolari, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 5 e a condizione che non vi siano segretari collocati in disponibilità, non utilizzati per altri incarichi.

11. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6, non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione dell'ultimo incarico o dalla data di iscrizione conseguente al superamento dell'esame di cui ai commi 7 e 8, sono cancellati d'ufficio dall'Albo. Tali soggetti possono richiedere una nuova iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti previsti al comma 6.

12. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 sono conferiti con contratto a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali devono corrispondere al trattamento economico previsto per la sede di segreteria presso cui è svolto l'incarico. Il conferimento dell'incarico al personale dipendente dall'ente locale interessato o da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le modalità previste dalle amministrazioni di appartenenza. In ogni altro caso, il conferimento dell'incarico è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.

Art. 2

(Qualifica unica dirigenziale) (1d)

Art. 3

(Incarico e revoca) (2)

1. Il segretario dell'ente locale è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non prima di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, si intende confermato. (2a)

1bis. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, possono essere nuovamente incaricati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o, se iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, confermati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o incaricati presso un altro ente locale, anche prima del decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1. (2b)

2. Salvo quanto previsto al comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella dell'amministratore che ha effettuato la nomina; il segretario dell'ente locale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato dell'amministratore che lo ha nominato, fino alla conferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.

3. La revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale. (2c)

Art. 4

(Collocamento in disponibilità) (3)

1. I segretari degli enti locali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Agenzia. Durante il periodo di disponibilità, i segretari rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 5

(Regolamento regionale).

1. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e dei segretari, sono disciplinati:

a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 1, comma 4 (4);

b) la classificazione degli enti locali (5);

c) le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, all'Albo regionale dei segretari; (6);

d) le modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi;

e) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese;

f) gli adempimenti di cui al contratto collettivo regionale di lavoro connessi al procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati (7);

g) le modalità di utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4 e il relativo trattamento economico;

h) le modalità per l'affidamento delle reggenze e delle supplenze;

i) (8);

l) le modalità d'incarico e di revoca;

m) i criteri e le modalità per la revisione delle sedi di segreteria;

n) le competenze relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro;

o) la disciplina degli incarichi e delle incompatibilità in conformità a quanto previsto per i dirigenti del comparto unico dalla normativa regionale vigente; (8a)

p) l'attività di formazione; (8b)

q) la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali, anche in considerazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Fondo di mobilità) (9)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari sono a carico dell'ente locale presso il quale prestano servizio.

2. All'Agenzia è attribuito un fondo di mobilità finanziato dagli enti locali destinato al suo funzionamento, al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità e all'attività di formazione e di aggiornamento professionale. I finanziamenti degli enti locali, graduati in rapporto alla classificazione dell'ente locale, sono determinati dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

3. A decorrere dalla costituzione dell'Agenzia, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari degli enti locali e provinciali), riscossi dagli enti locali della Regione e dalle loro forme associative, sono versati, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo, all'Agenzia al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.

Art. 7

(Sedi di segreteria) (1a)

Art. 8

(Norme contrattuali)

1. Il rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali è disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro. (9a)

Art. 9

(Funzioni).

1. Il segretario dell'ente locale (*) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali e ne cura la verbalizzazione (10);

b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione (11);

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana e dal Presidente del BIM (**);

d) esprime il parere di legittimità di cui all'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), per gli uffici e i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale. (11a)

2. Al segretario dell'ente locale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa. Negli enti locali in cui esistono più figure con qualifica dirigenziale, oltre al segretario, la funzione di direzione amministrativa spetta ai dirigenti responsabili o al segretario secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente. (11b)

3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi o dei dirigenti, se esistenti, e ne coordina l'attività. (11c)

4. Negli enti locali in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti, dall'amministratore che ha conferito l'incarico, al segretario o ad altri dirigenti dell'ente (12).

5. Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana e il Presidente del BIM (**), ove affidi i compiti di cui al comma 3 ad altri dirigenti, provvede a disciplinare i rapporti tra il segretario e i dirigenti stessi.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10

(Segretari delle Comunità montane) (1a)

Art. 11

(Primo inquadramento).

1. I segretari comunali che, alla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, sono inquadrati in apposita qualifica ad esaurimento che non potrà essere inferiore al livello più elevato del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e transitano nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2 al compimento di tale periodo.

Art. 12

(Stato giuridico e norme contrattuali).

1. Fino al momento dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, i segretari comunali conservano lo stato giuridico previsto dalle leggi statali vigenti.

2. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di cui agli art. 37 e 39 della l.r. 45/1995, si applicano le norme contrattuali vigenti.

Art. 13

(Esercizio dell'opzione).

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali optano tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 o all'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1.

2. I segretari comunali che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 sono cancellati dall'Albo regionale dei segretari di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 14

(Accertamento della conoscenza della lingua francese).

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali iscritti alla Sezione regionale della Valle d'Aosta dell'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997, prima della nomina in sedi di segreteria della Regione, devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, qualora non abbiano già superato tale prova.

2. L'accertamento di cui al comma 1, consistente in una prova scritta e in una orale, è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media di almeno sei decimi o equivalente.

3. L'accertamento è effettuato da una commissione, composta da tre esperti in lingua francese, nominata dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) L'articolo 4, comma 4, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17 ha disposto che le parole: "Presidente del BIM", comprensive degli articoli e delle preposizioni articolate necessari nel contesto, ovunque ricorrano nella l.r. 46/1998 e nel regolam. reg. 4/1999, sono soppresse.

(**) L'articolo 7, comma 1, lettera a), della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5, ha disposto la sostituzione delle parole "segretario comunale" e "segretari comunali" con le seguenti: "segretario dell'ente locale" e "segretari degli enti locali" ", salvo che agli articoli 5, comma 1, lettera q), 11, 12, 13 e 14.

(***) L'articolo 7, comma 1, lettera a), della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5, ha disposto l'aggiunta, alla parola: "Sindaco", ovunque ricorra, delle parole ", Presidente della Comunità montana e Presidente del BIM", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

L'articolo 1 era già stato precedentemente sostituito nel modo seguente dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5:

"(Definizione)

1. I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), iscritti all'Albo di cui all'articolo 20 della stessa legge, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, istituito presso la Presidenza della Regione, in apposita sezione denominata Albo regionale dei segretari, suddivisa in due parti.

2. La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 è articolata nei tre livelli di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. L'Albo regionale dei segretari è gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione.

4. Ai fini della vigilanza di cui al comma 3, il presidente del consiglio di amministrazione di cui al comma 5, lettera b), trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia, nonché copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia.

5. Sono organi dell'Agenzia:

a) il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali;

b) il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno.

6. Alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari si accede per concorso per esami ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 45/1995 e con le modalità di cui all'articolo 39 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

7. Alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari sono iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolam. reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) i dirigenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3;

b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 45/1998;

c) i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) i segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) i segretari già iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari, per almeno un biennio.

8. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, individua gli ulteriori titoli e requisiti di cui debbono essere in possesso i soggetti di cui al comma 7, lettera b), ai fini dell'iscrizione alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari.

9. Ai soggetti iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, della l.r. 45/1995.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 1 recitava:

"(Definizione)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'art. 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, iscritti all'albo, di cui all'art. 20 della stessa legge, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, in apposita sezione denominata "Albo regionale dei segretari".

2. I segretari comunali in servizio presso i Comuni della Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'Albo regionale dei segretari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'Albo regionale dei segretari, cui si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 45/1995, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è gestito da un consiglio di amministrazione composto da un dirigente degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, nominato dal Presidente della Giunta regionale, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

4. All'Albo regionale dei segretari possono essere iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolam. reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) i dirigenti degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificato dalla l.r. 17/1996;

b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;

c) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) i segretari comunali e provinciali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Ai soggetti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, della l.r. 45/1995.".

(1a) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 14 novembre 2023, n. 22.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 1 recitava:

"5. All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8.".

(1b) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 1 recitava:

"8. Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere c) e d), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.".

(1c) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, della L.R. 21 novembre 2012, n. 30.

Il comma 9 dell'articolo 1 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 1, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010, n.14:

"9. Nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui ai commi 7 e 8 sono individuati dall'Agenzia che provvede, almeno ogni due anni, ad organizzare i predetti corsi. Gli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi sono determinati, nel rispetto delle relazioni sindacali, con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia, tenuto conto della posizione di coloro che già appartengono alla qualifica unica dirigenziale del comparto."

(1d) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 2 recitava:

"(Qualifica unica dirigenziale)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'art. 12 della l.r. 45/1995, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 5, entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 13, comma 1.

2. Sono altresì inquadrati nella qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 i segretari comunali che accedono all'albo mediante concorso.

3. La qualifica unica dirigenziale, di cui al comma 1, è articolata nei tre livelli di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento di cui all'art. 5."

(2) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 3 recitava:

"(Incarico)

1. Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto non prima di trenta giorni e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario s'intende confermato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la designazione; il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.

3. La revoca del segretario comunale è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, nell'ambito dei principi di cui all'art. 22 della l.r. 45/1995.".

(2a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17.

Il comma 1 dell'articolo 3 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14:

"1. Il segretario dell'ente locale è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana [o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)], da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non prima di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, si intende confermato.".

Il comma 1 dell'articolo 3 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5:

"1. Il segretario dell'ente locale, individuato tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, non prima di sessanta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica si intende confermato.".

(2b) Comma inserito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 9 aprile 2010, n.14.

(2c) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

Il comma 3 dell'articolo 3 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5:

"3. La revoca del segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della l.r. 45/1995.".

(3) Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010, n.14.

L'articolo 4 era già stato precedentemente così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

"(Collocamento in disponibilità)

1. I segretari degli enti locali, iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Amministrazione regionale. Durante il periodo di disponibilità rimangono iscritti all'albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava:

"(Collocamento in disponibilità)

1. I segretari comunali di cui all'art. 2 e all'art. 11 non chiamati a ricoprire sedi di segreteria sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Amministrazione regionale. Durante il periodo di disponibilità rimangono iscritti all'albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza.".

(4) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 5 era già stata precedentemente così sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n.5:

"a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 1, comma 5;".

Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione di cui all'art. 1, comma 3;".

(5) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 5 era già stata precedentemente così modificata dall'art. 4, comma 2, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5:

"b) la classificazione delle sedi di segreteria [e i requisiti per l'accesso alle stesse];".

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"b) la classificazione delle sedi di segreteria e i requisiti per l'accesso alle stesse;".

(6) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 3, della L.R. 9 aprile 2010, n.14.

La lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 era già stata precedentemente così modificata dall'art. 4, comma 3, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5:

"c) le modalità per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 7, all'Albo regionale dei segretari;".

Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"c) le modalità per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, all'Albo regionale dei segretari;".

(7) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"f) il procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;".

(8) Lettera abrogata dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L.R: 9 aprile 2010, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera i), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"i) la percentuale di sedi di segreteria ricopribili con soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non può superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. 45/1995;".

(8a) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 4, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera o), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"o) la disciplina degli incarichi e delle incompatibilità nell'ambito dei principi di cui all'art. 51 della l.r. 45/1995;".

(8b) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, della L.R. 9 aprile 2010, n.14.

Nella formulazione originaria, la lettera p), del comma 1, dell'articolo 5 recitava.

"p) l'attività di formazione, nell'ambito dei principi di cui all'art. 24 della l.r. 45/1995;".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava:

"(Risorse finanziarie e fondo di mobilità)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali sono a carico dei Comuni presso cui prestano servizio.

2. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina un fondo di mobilità, a carico dei Comuni, destinato al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i diritti di segreteria di cui agli art. 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), e successive modificazioni, riscossi dai Comuni della Regione, sono versati, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.".

(1a) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 7 recitava:

"(Sedi di segreteria)

1. Le sedi delle segreterie comunali non devono superare il numero dei Comuni della Valle d'Aosta."

(9a) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi di cui agli art. 37 e 39 della l.r. 45/1995.".

(10) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 1, dell'articolo 9 recitava.

"a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;".

(11) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 9 recitava:

"b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale. Nei Comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco;".

(11a) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 9 recitava.

"d) esprime il parere di legittimità di cui all'art. 59, comma 2, della l.r. 45/1995, per gli uffici ed i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.".

(11b) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 9 recitava:

"2. Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della l.r. 45/1995.".

(11c) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. 9 aprile 2010, n. 14.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 9 recitava:

"3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l'attività.".

(12) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 9 recitava:

"4. Nei Comuni in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti dal Sindaco al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.".

(1a) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 4 febbraio 2005, n. 5.

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:

"(Segretari delle Comunità montane)

1. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai segretari delle Comunità montane, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.".