Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 - Testo storico

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46

Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(B.U. 25 agosto 1998, n. 36)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizione)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'art. 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, iscritti all'albo, di cui all'art. 20 della stessa legge, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, in apposita sezione denominata "Albo regionale dei segretari".

2. I segretari comunali in servizio presso i Comuni della Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'Albo regionale dei segretari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'Albo regionale dei segretari, cui si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 45/1995, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è gestito da un consiglio di amministrazione composto da un dirigente degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, nominato dal Presidente della Giunta regionale, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

4. All'Albo regionale dei segretari possono essere iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolam. reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) i dirigenti degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificato dalla l.r. 17/1996;

b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;

c) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) i segretari comunali e provinciali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Ai soggetti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, della l.r. 45/1995.

Art. 2

(Qualifica unica dirigenziale)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'art. 12 della l.r. 45/1995, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 5, entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 13, comma 1.

2. Sono altresì inquadrati nella qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 i segretari comunali che accedono all'albo mediante concorso.

3. La qualifica unica dirigenziale, di cui al comma 1, è articolata nei tre livelli di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento di cui all'art. 5.

Art. 3

(Incarico)

1. Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto non prima di trenta giorni e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario s'intende confermato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la designazione; il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.

3. La revoca del segretario comunale è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, nell'ambito dei principi di cui all'art. 22 della l.r. 45/1995.

Art. 4

(Collocamento in disponibilità)

1. I segretari comunali di cui all'art. 2 e all'art. 11 non chiamati a ricoprire sedi di segreteria sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Amministrazione regionale. Durante il periodo di disponibilità rimangono iscritti all'albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza.

Art. 5

(Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e dei segretari, sono disciplinati:

a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione di cui all'art. 1, comma 3;

b) la classificazione delle sedi di segreteria e i requisiti per l'accesso alle stesse;

c) le modalità per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, all'Albo regionale dei segretari;

d) le modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi;

e) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese;

f) il procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;

g) le modalità di utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4 e il relativo trattamento economico;

h) le modalità per l'affidamento delle reggenze e delle supplenze;

i) la percentuale di sedi di segreteria ricopribili con soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non può superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della l.r. 45/1995;

l) le modalità d'incarico e di revoca;

m) i criteri e le modalità per la revisione delle sedi di segreteria;

n) le competenze relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro;

o) la disciplina degli incarichi e delle incompatibilità nell'ambito dei principi di cui all'art. 51 della l.r. 45/1995;

p) l'attività di formazione, nell'ambito dei principi di cui all'art. 24 della l.r. 45/1995;

q) la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali, anche in considerazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Risorse finanziarie e fondo di mobilità)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali sono a carico dei Comuni presso cui prestano servizio.

2. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina un fondo di mobilità, a carico dei Comuni, destinato al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i diritti di segreteria di cui agli art. 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), e successive modificazioni, riscossi dai Comuni della Regione, sono versati, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.

Art. 7

(Sedi di segreteria)

1. Le sedi delle segreterie comunali non devono superare il numero dei Comuni della Valle d'Aosta.

Art. 8

(Norme contrattuali)

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi di cui agli art. 37 e 39 della l.r. 45/1995.

Art. 9

(Funzioni)

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale. Nei Comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco;

d) esprime il parere di legittimità di cui all'art. 59, comma 2, della l.r. 45/1995, per gli uffici ed i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.

2. Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della l.r. 45/1995.

3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l'attività.

4. Nei Comuni in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti dal Sindaco al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.

5. Il Sindaco, ove affidi i compiti di cui al comma 3 ad altri dirigenti, provvede a disciplinare i rapporti tra il segretario e i dirigenti stessi.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10

(Segretari delle Comunità montane)

1. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai segretari delle Comunità montane, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.

Art. 11

(Primo inquadramento)

1. I segretari comunali che, alla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, sono inquadrati in apposita qualifica ad esaurimento che non potrà essere inferiore al livello più elevato del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e transitano nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2 al compimento di tale periodo.

Art. 12

(Stato giuridico e norme contrattuali)

1. Fino al momento dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, i segretari comunali conservano lo stato giuridico previsto dalle leggi statali vigenti.

2. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di cui agli art. 37 e 39 della l.r. 45/1995, si applicano le norme contrattuali vigenti.

Art. 13

(Esercizio dell'opzione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali optano tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 o all'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1.

2. I segretari comunali che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 sono cancellati dall'Albo regionale dei segretari di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 14

(Accertamento della conoscenza

della lingua francese)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali iscritti alla Sezione regionale della Valle d'Aosta dell'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997, prima della nomina in sedi di segreteria della Regione, devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, qualora non abbiano già superato tale prova.

2. L'accertamento di cui al comma 1, consistente in una prova scritta e in una orale, è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media di almeno sei decimi o equivalente.

3. L'accertamento è effettuato da una commissione, composta da tre esperti in lingua francese, nominata dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.