Legge regionale 30 agosto 1970, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 30 08 1970

Bollettino ufficiale 31 8 1970 n. 8

CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI IN VALLE D’AOSTA.

Art. 1

È autorizzata, a decorrere dal primo gennaio 1970, la concessione di contributi regionali annui agli Enti e Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, già operanti, nell’anno 1968, a norma delle leggi in vigore nel territorio della Valle d’Aosta.

Agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale che abbiano iniziato la loro attività nel territorio della Valle d’Aosta dopo il 31 dicembre 1968, i contributi regionali previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo cinque anni di effettiva attività svolta nel predetto territorio.

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi nelle misure e secondo i criteri e le modalità previsti dai seguenti articoli.

Art. 2

La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non potrà essere superiore a L. 500 (cinquecento) per ogni punto conteggiato in base alla attività svolta da ciascun Ente ed Istituto nell’anno precedente.

L’attività di patrocinio e la organizzazione degli uffici sono valutate in base ai seguenti punteggi:

a) Sedi Regionali (che raggiungono almeno 2.000 punti all’anno) punti 2.000

b) Sedi Regionali (che non raggiungono i 2.000 punti all’anno) punti 1.000

c) Sedi di Zona (riconosciute come tali dall’Ispettorato del Lavoro) punti 1.000

d) Sedi Zonali con personale dipendente (non riconosciuti dall’Ispettorato del Lavoro) punti 700

e) Sedi Capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale e vengono effettuati da dipendenti) punti 100

f) Malattie professionali, industriali e agricole:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 4 punti; Negative: 2 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 6 punti; Respinte: 3 punti.

g) Infortuni industriali e agricoli:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative: 1 punto e mezzo.

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti.

h) Pensioni di invalidità di tutti i settori:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 3 punti; Negative: 2 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 4 punti; Respinte: 2 punti.

i) Pensioni di vecchiaia, superstiti e Tubercolosi:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1 punto; Negative: mezzo punto.

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 2 punti; Respinte: 1 punto.

l) Tutte le altre pratiche INPS, Fondi sostitutivi di previdenza e quiescenza non gestiti dall’INPS, Pratiche SCAU, periodi di carenza assicurativa e assegni di incollocabilità:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/ 10 p.; Negative: 0 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/ 2 punto; Respinte: 1/ 10 p.

m) Pratiche ordinarie per malattia ed altre prestazioni dell’INAM, ENPAS, ENPDEP, INADEL, ENPALS, ENPAIA, Mutue: Coltivatori Diretti, Artigiani e Commercianti;

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/ 10 p.; Negative: 0 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1 punto; Respinte: 1/ 2 punto.

n) Regolarizzazione e duplicazione documenti assicurativi Enti di malattia:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/ 10 p.; Negative: 0 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/ 2 punto; Respinte: 1/ 10 p.

o) Emigrazione, pensioni di guerra, danni di guerra e assistenza varia:

Pratiche risolte in via ordinaria - Positive: 1/ 10 p.; Negative: 0 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - Accolte: 1/ 2 punto; Respinte: 1/ 10 p.

p) Per ogni causa in sede legale definita sia positivamente che negativamente nei riguardi del patrocinato: Punti 50.

Art. 3

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli Enti e gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale devono far pervenire all’Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, una copia delle Tabelle Ministeriali A, B, C e D relative all’attività svolta nell’anno precedente.

L’Amministrazione Regionale potrà controllare l’attività di patrocinio e l’organizzazione degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale, sia direttamente, con proprio personale, sia tramite l’Ispettorato Regionale del Lavoro di Aosta.

In caso di discordanza sui dati dell’attività di patrocinio e sulla organizzazione dei singoli Enti, la Regione deve darne comunicazione all’Ente o all’Istituto interessato che dovrà fornire i necessari chiarimenti e dati nel termine di 30 giorni.

Art. 4

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi e liquidati agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale entro l’anno successivo a quello cui si riferisce l’attività svolta e per la quale sono concessi i contributi.

Art. 5

I contributi previsti dalla presente legge sono approvati e liquidati ai singoli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Qualora ad un Patronato facciano capo altri Enti che svolgano analoghe funzioni, i contributi della Regione saranno liquidati al Patronato previa approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un piano di ripartizione dei contributi fra il Patronato e gli Enti stessi, in proporzione al numero delle pratiche assistenziali svolte.

Art. 6

Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, previste in annue lire venticinquemilioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall’anno 1970. Per l’anno finanziario 1970 è approvata l’istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo 753 di spesa " Contributi agli Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, operanti in Valle d’Aosta ", capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di lire venticinque milioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento ").

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.