Legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 35

Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) e alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 02 giugno 1998, n. 24)

INDICE

CAPO I

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1995, N. 39, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1995, N. 44

Art. 1 - Ambito di applicazione. Modificazioni all'art. 1

Art. 2 - Requisiti. Modificazioni all'art. 6

Art. 3 - Utenza. Modificazioni all'art. 8

Art. 4 - Emanazione dei bandi. Modificazioni all'art. 9

Art. 5 - Domande. Modificazioni all'art. 11

Art. 6 - Istruttoria. Modificazioni all'art. 12

Art. 7 - Commissione. Modificazioni all'art. 14

Art. 8 - Graduatorie. Modificazioni all'art. 16

Art. 9 - Verifica dei requisiti. Modificazioni all'art. 19

Art. 10 - Riserva di alloggi. Modificazioni all'art. 23

Art. 11 - Subentri. Modificazioni all'art. 26

Art. 12 - Ampliamento familiare. Modificazioni all'art. 27

Art. 13 - Mobilità consensuale. Modificazioni all'art. 30

Art. 14 - Programma di mobilità. Modificazioni all'art. 31

Art. 15 - Abrogazione dell'art. 32

Art. 16 - Indennità. Modificazioni all'art. 33

Art. 17 - Annullamento dell'assegnazione. Modificazioni all'art. 36

Art. 18 - Decadenza. Modificazioni all'art. 37

Art. 19 - Risoluzione del contratto. Modificazioni all'art. 38

Art. 20 - Canone di locazione. Modificazioni all'art. 40

Art. 21 - Canone e spese accessorie. Modificazioni all'art. 41

Art. 22 - Determinazione del canone. Modificazioni all'art. 42

Art. 23 - Requisiti. Modificazioni all'art. 43

Art. 24 - Valore locativo. Modificazioni all'art. 45

Art. 25 - Calcolo del canone. Modificazioni all'art. 48

Art. 26 - Fasce di reddito. Modificazioni all'art. 49

Art. 27 - Autorimesse. Modificazioni all'art. 50

Art. 28 - Fondo regionale per l'abitazione. Modificazioni all'art. 51

Art. 29 - Struttura competente. Inserimento dell'art. 51bis

Art. 30 - Modelli tipo. Modificazioni all'art. 58

Art. 31 - Relazione della Giunta. Modificazioni all'art. 59

Art. 32 - Modificazioni alla tabella B

Art. 33 - Disposizioni finanziarie

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 1986, N. 56, COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 17 AGOSTO 1987, N. 79, 27 LUGLIO 1989, N. 46, E 1° SETTEMBRE 1997, N. 30

Art. 34 - Modificazioni all'art. 2

Art. 35 - Modificazioni all'art. 3

Art. 36 - Modificazioni all'art. 10

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1995, N. 40

Art. 37 - Modificazioni all'art. 7

Art. 38 - Modificazioni all'art. 9

Art. 39 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1995, N. 39, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1995, N. 44

Art. 1

(Ambito di applicazione. Modificazioni all'art. 1)

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

"1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e/o dell'Amministrazione regionale ovvero con il concorso di privati, nonché a quelli di enti pubblici di proprietà di questi o affidati in gestione ai medesimi."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente:

"1bis. I compiti che la presente legge assegna ai Comuni sono estesi agli enti pubblici nel caso in cui questi siano proprietari degli alloggi oggetto di assegnazione. L'assolvimento di detti compiti può essere oggetto di convenzione tra enti pubblici ed enti gestori."

Art. 2

(Requisiti. Modificazioni all'art. 6)

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione europea. E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, anche se il diritto non è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, se è iscritto nelle apposite liste degli uffici regionali del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;".

2. Il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Particolari requisiti possono essere stabiliti dalla Giunta regionale in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti rispondenti agli scopi particolari dell'intervento, con eventuale riferimento anche all'anzianità di residenza."

Art. 3

(Utenza. Modificazioni all'art. 8)

1. La lett. c) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"c) famiglia di nuova formazione:

1) quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di quattro anni dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle domande;

2) quella in cui i futuri coniugi entro la data di scadenza del bando abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio. La condizione cessa ove il matrimonio non venga contratto prima della data stabilita per la firma del contratto di locazione;

3) quella formata da soggetto singolo che conviva da almeno due anni alla data di scadenza del bando con un minore. La condizione temporale non è richiesta quando si tratta di minori contemplati all'art. 5, comma 1, lett. b);".

Art. 4

(Emanazione dei bandi. Modificazioni all'art. 9)

1. Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto da enti pubblici."

2. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali comunali o sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."

Art. 5

(Domande. Modificazioni all'art. 11)

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando, dev'essere corredata da documentazione attestante:".

Art. 6

(Istruttoria. Modificazioni all'art. 12)

1. L'art. 12 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Istruttoria delle domande)

1. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la regolarità e la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. Al fine di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa, anche avvalendosi della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.

3. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda e documentate dagli allegati al modulo stesso.

4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni possono delegare, previa convenzione, l'Istituto autonomo per le case popolari.

5. In caso di inadempienza in ordine all'istruttoria, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria medesima.

6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla commissione di cui all'art. 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."

Art. 7

(Commissione. Modificazioni all'art. 14)

1. La rubrica dell'art. 14 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"Commissione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata".

2. Dopo il comma 10 dell'art. 14 della l.r. 39/1995 è aggiunto il seguente:

"10bis. La commissione ha competenza nell'esame di tutte le situazioni di emergenza abitativa, di cui all'art. 23, e nelle relative assegnazioni di alloggi riservati a norma dell'art. 23, comma 1, e nella formazione della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggi."

Art. 8

(Graduatorie. Modificazioni all'art. 16)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente:

"1bis. Per la predisposizione della graduatoria delle categorie di utenza di cui all'art. 8, i requisiti sono riferiti per quanto attiene all'art. 8, comma 1, lett. a), c), d) ed e), al richiedente, mentre, per quanto concerne la lett. b), sono riferiti, oltre che al richiedente, anche ai componenti del suo nucleo familiare."

Art. 9

(Verifica dei requisiti. Modificazioni all'art. 19)

1. Il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. In sede di assegnazione degli alloggi dev'essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. A tal fine, l'ente che ha indetto il bando richiede la documentazione necessaria a dimostrare tale permanenza."

2. Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. L'ente che ha indetto il bando trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art. 14. La commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'art. 6, oppure il mutamento delle condizioni di cui al comma 2, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante all'ente che ha indetto il bando in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima."

Art. 10

(Riserva di alloggi. Modificazioni all'art. 23)

1. Il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e del Sindaco del Comune interessato, può riservare, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, per lo sgombero di unità abitative da recuperare e per consentire la mobilità dell'utenza, alloggi da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, avvalendosi della commissione di cui all'art. 14."

2. Il comma 3 dell'art. 23 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1, devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6; in caso contrario, l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, sia accertato, da parte della commissione di cui all'art. 14, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 43 anche da parte di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea che rispondano alle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione."

Art. 11

(Subentri. Modificazioni all'art. 26)

1. Il comma 7 dell'art. 26 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"7. Il subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione e la voltura del contratto sono condizionati all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione. La voltura del contratto è condizionata alla verifica da parte dell'ente gestore del possesso in capo al subentrante ed agli altri componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui all'art. 43, nonché all'assenza di morosità."

Art. 12

(Ampliamento familiare. Modificazioni all'art. 27)

1. Il comma 1 dell'art. 27 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. L'ampliamento stabile del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile senza autorizzazione, quando è determinato dal matrimonio, dalla convivenza more uxorio e dalla nascita di figli."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 27 è inserito il seguente:

"1bis. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, in ogni altro caso eventualmente concesso dall'ente gestore per giustificati motivi, è condizionato all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione in capo al nucleo del richiedente l'ampliamento e dal possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), c) ed e), in capo al nuovo componente del nucleo."

Art. 13

(Mobilità consensuale. Modificazioni all'art. 30)

1. Il comma 1 dell'art. 30 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. I cambi consensuali tra assegnatari vengono autorizzati dall'ente gestore su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione."

2. Il comma 2 e il comma 3 dell'art. 30 della l.r. 39/1995 sono abrogati.

Art. 14

(Programma di mobilità. Modificazioni all'art. 31)

1. L'art. 31 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

(Programma di mobilità. Criteri)

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi dovuti a particolari condizioni di natura sociale, l'ente gestore predispone un programma di mobilità. In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il rifiuto, senza valida motivazione, del cambio accolto dall'ente gestore comporta l'applicazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 48, comma 5, e l'inibizione all'accesso al fondo previsto all'art. 51.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

a) verifica dello stato d'uso e dell'affollamento degli alloggi a cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di anomalo affollamento, per eccesso o per difetto, esistenti secondo le classi di gravità, in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità;

c) priorità alle domande di cambio fondate sulle motivazioni e sull'ordine di successione di cui al comma 3.

3. L'ente gestore raccoglie le domande di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune. Le domande devono essere motivate da:

a) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;

b) gravi e comprovate esigenze familiari, di salute e personali;

c) esigenze di nuclei familiari interessati a trasferirsi in alloggi di dimensioni più ridotte;

d) variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;

e) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.

4. Il cambio degli alloggi fra gli assegnatari, quando avviene in forza delle fattispecie previste dal comma 1, è sempre ammissibile alle provvidenze finanziarie del fondo di cui all'art. 51.

5. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è redatta dalla commissione di cui all'art. 14."

Art. 15

(Abrogazione dell'art. 32)

1. L'art. 32 della l.r. 39/1995 è abrogato.

Art. 16

(Indennità. Modificazioni all'art. 33)

1. Il comma 1 dell'art. 33 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Al componente e all'esperto tecnico della commissione di cui all'art. 14 può essere corrisposto, se spettante ai sensi dei rispettivi ordinamenti, un gettone di presenza di lire 125.000 per ogni giornata di seduta; al presidente un gettone di lire 160.000; al vicepresidente un gettone di lire 140.000. In luogo del gettone, può essere corrisposto il rimborso spese per una somma, di cui a documentata nota, non superiore a lire 200.000 per ogni giornata di seduta. Ogni due anni l'importo del gettone di presenza può essere aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita."

Art. 17

(Annullamento dell'assegnazione. Modificazioni all'art. 36)

1. Il comma 4 dell'art. 36 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione di cui all'art. 14."

2. Il comma 6 dell'art. 36 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"6. L'ordinanza del Sindaco, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe. Nel periodo che intercorre tra la data dell'ordinanza del Sindaco e il rilascio definitivo dell'alloggio, si applicano, a titolo sanzionatorio, le disposizioni di cui all'art. 48, comma 5."

3. Dopo il comma 7 dell'art. 36 della l.r. 39/1995 è aggiunto il seguente:

"7bis. Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti."

4. Dopo il comma 7bis dell'art. 36 della l.r. 39/1995 è aggiunto il seguente:

"7ter. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di annullamento."

Art. 18

(Decadenza. Modificazioni all'art. 37)

1. La lett. d) del comma 1 dell'art. 37 della l. r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) abbiano perduto i requisiti indicati all'art. 43. Per quanto concerne il superamento del limite di reddito di cui all'art. 43, comma 1, lett. d), l'applicazione dell'indennità di occupazione, prevista nell'art. 48, comma 5, per un periodo consecutivo superiore a due anni comporta la decadenza dall'assegnazione. Nel caso in cui concorrano i redditi dei figli, la decadenza è dichiarata dopo un periodo consecutivo superiore a sei anni;".

2. Il comma 2 dell'art. 37 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"2. La decadenza viene inoltre dichiarata nei confronti dei nuclei familiari con reddito compreso nella fascia E dell'allegato B, nel caso in cui l'assegnatario non provveda ad accettare e a sottoscrivere, nel termine stabilito dall'ente gestore, il canone di locazione di cui all'art. 48, comma 1, lett. e)."

3. Il comma 6 dell'art. 37 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti."

4. Dopo il comma 6 dell'art. 37 della l.r. 39/1995 è aggiunto il seguente:

"6bis. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di decadenza."

Art. 19

(Risoluzione del contratto. Modificazioni all'art. 38)

1. Il comma 1 dell'art. 38 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione, se l'inquilino non provvede ad assumere formale impegno di assolvere, in aggiunta al normale canone mensile, al pagamento in forma rateale, per un periodo non superiore a quattordici mesi, delle somme non pagate. In tal caso, il mancato pagamento di quattro rate consecutive comporta la risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione."

2. Il comma 4 dell'art. 38 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Dei casi indicati al comma 3, l'ente gestore informa la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che richiede parere agli uffici competenti e fornisce tempestiva risposta all'interessato."

3. Il comma 5 dell'art. 38 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di risoluzione del contratto per morosità e di conseguente decadenza dall'assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Contro il provvedimento, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti con eventuale richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso."

4. Dopo il comma 5 dell'art. 38 della l.r. 39/1995 è aggiunto il seguente:

"5bis. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di risoluzione."

Art. 20

(Canone di locazione. Modificazioni all'art. 40)

1. La lett. d) del comma 1 dell'art. 40 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) da una quota determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale destinata al finanziamento del fondo previsto all'art. 51."

Art. 21

(Canone e spese accessorie. Modificazioni all'art. 41)

1. L'art. 41 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 41

(Regolamento del canone e delle spese per i servizi)

1. Il pagamento del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura delle quote di cui all'art. 40.

2. Gli inquilini sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese accessorie dirette ed indirette, per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente stesso in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti da apposito regolamento approvato dall'ente gestore e in relazione all'alloggio e al relativo complesso immobiliare.

3. I componenti del nucleo familiare che concorrano alla formazione del reddito familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore per il canone di locazione e per le spese accessorie."

Art. 22

(Determinazione del canone. Modificazioni all'art. 42)

1. Il comma 1 dell'art. 42 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1, gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dalla situazione di famiglia degli assegnatari, e sul valore locativo degli alloggi."

Art. 23

(Requisiti. Modificazioni all'art. 43)

1. La lett. c) del comma 1 dell'art. 43 della l.r. 39/1995 è abrogata.

Art. 24

(Valore locativo. Modificazioni all'art. 45)

1. La lett. a) del comma 5 dell'art. 45 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) tipologia: si fa riferimento alla categoria catastale con l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 16 della l. 392/1978 e con la precisazione che alle unità immobiliari classificate A/1 e A/2 si applica il coefficiente corrispondente alla categoria A/3;".

Art. 25

(Calcolo del canone. Modificazioni all'art. 48)

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 48 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) area protetta: nella misura del quaranta per cento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale, come previsto dall'area protetta dell'allegato B. Il canone annuo non può comunque superare il cinque per cento del reddito effettivo del nucleo familiare e non può in alcun caso essere inferiore al cinque per cento dell'importo della pensione sociale; in deroga a quanto stabilito dall'art. 42, comma 3, sono inseriti nell'area protetta i nuclei familiari con reddito costituito unicamente da sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali, purché di importo ricompreso nel previsto limite;".

2. La lett. b) del comma 1 dell'art. 48 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) area sociale: nella misura del quaranta o dell'ottanta per cento per gli assegnatari con redditi annui convenzionali complessivi del nucleo familiare compresi nelle fasce A o B dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare rispettivamente il cinque o il dieci per cento del reddito effettivo del nucleo;".

3. Il comma 5 dell'art. 48 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"5. A coloro che sono collocati nella fascia E dell'allegato B e che non provvedono ad accettare e a sottoscrivere il canone di locazione di cui al comma 1, lett. e), a coloro che superano il limite di reddito di cui alla fascia E dell'allegato B, nonché a coloro che sono ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 36, comma 6, all'art. 42, comma 8, e all'art. 43, comma 3, è applicata un'indennità di occupazione pari al doppio del canone risultante da quanto indicato al comma 1, lett. d), indipendentemente dall'entità del reddito."

4. Il comma 6 dell'art. 48 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il canone di locazione non può in alcun caso essere inferiore a lire 15.000 mensili a vano convenzionale, salvo quanto previsto al comma 1, lett. a). Tale importo è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno, nella misura del settantacinque per cento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/giugno. L'importo così ottenuto è arrotondato alle cento lire superiori."

Art. 26

(Fasce di reddito. Modificazioni all'art. 49)

1. Il comma 3 dell'art. 49 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere riconosciute dall'ente gestore qualora l'interessato dimostri, nelle forme di legge e sulla base di idonea documentazione, una riduzione del reddito familiare derivante da:

a) pensionamento;

b) uscita dal nucleo familiare per morte, servizio di leva, trasferimento di residenza, separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile;

c) detenzione, ricovero in strutture per la cura di gravi malattie o per il recupero di tossicodipendenti, abbandono dell'alloggio come previsto dall'art. 26, comma 4, malattia grave;

d) messa in mobilità o in cassa integrazione speciale o disoccupazione per un periodo superiore a quattro mesi;

e) aspettativa o cessazione di attività lavorativa per motivi di salute debitamente documentati per un periodo superiore a quattro mesi;

f) riduzione dello stipendio per un periodo superiore a quattro mesi;

g) uscita dal nucleo familiare per motivato e documentato trasferimento, non rilevabile anagraficamente. In tal caso, l'ente gestore ridetermina il canone di locazione non valutando, nel numero dei componenti il nucleo familiare e nel totale del reddito considerato, coloro che rientrano in questa fattispecie. L'applicazione della fattispecie, che non può concernere l'intestatario del contratto di locazione, comporta la perdita del requisito della convivenza, espressamente previsto dall'art. 26."

2. Il comma 4 dell'art. 49 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"4. L'ente gestore ricalcola il totale del reddito considerato ai fini della determinazione del canone applicato, sostituendo il reddito prodotto con il nuovo reddito percepito oppure sottraendo i redditi prodotti a seconda dei casi indicati al comma 3."

3. Il comma 5 dell'art. 49 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"5. L'eventuale variazione del canone d'affitto, dovuta alla diversa collocazione di fascia, decorre dal mese successivo a quello della presentazione della documentazione attestante le condizioni di cui al comma 3 e cessa al venir meno delle stesse."

Art. 27

(Autorimesse. Modificazioni all'art. 50)

1. Il comma 3 dell'art. 50 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il canone, determinato con le modalità di cui al comma 2, può essere ridotto dall'ente proprietario fino ad un massimo del cinquanta per cento in relazione all'ubicazione, alla superficie, alle condizioni manutentive e alla carenza di dotazione di specifici impianti delle autorimesse; tale riduzione può essere applicata ai soggetti che rientrano nell'area protetta di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), anche in assenza delle situazioni sopra indicate."

Art. 28

(Fondo regionale per l'abitazione. Modificazioni all'art. 51)

1. L'art. 51 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 51

(Fondo regionale per l'abitazione)

1. Un fondo regionale per l'abitazione è istituito e disciplinato con apposita legge regionale per l'assegnazione di contributi agli inquilini nei casi determinati dalla legge stessa."

Art. 29

(Struttura competente. Inserimento dell'art. 51bis)

1. Dopo l'art. 51 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente:

"Art. 51bis

(Individuazione della struttura competente)

1. La responsabilità complessiva di cui alla presente legge è assunta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."

Art. 30

(Modelli tipo. Modificazioni all'art. 58)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 58 della l.r. 39/1995 è aggiunto il seguente:

"1bis. Le modificazioni e gli aggiornamenti degli schemi e dei modelli di cui al comma 1 vengono effettuati con provvedimento dell'assessore dei lavori pubblici, infrastrutture e assetto del territorio."

Art. 31

(Relazione della Giunta. Modificazioni all'art. 59)

1. Il comma 1 dell'art. 59 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge."

Art. 32

(Modificazioni alla tabella B)

1. La tabella B allegata alla l.r. 39/1995 è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 33

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere finanziario relativo alla spesa di cui all'art. 33, comma 1, della l.r. 39/1995, valutato in annue lire 50 milioni, trova copertura, per gli anni 1998, 1999 e 2000, sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio regionale per l'anno 1998 e sul bilancio pluriennale 1998/2000.

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 1986, N. 56, COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 17 AGOSTO 1987, N. 79, 27 LUGLIO 1989, N. 46, E 1° SETTEMBRE 1997, N. 30

Art. 34

(Modificazioni all'art. 2)

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

"2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1, da ammortizzare negli stessi termini e condizioni dei mutui di cui sono integrativi, è determinato con provvedimento della Giunta regionale in misura tale che l'importo complessivo dei mutui non ecceda i limiti stabiliti dall'art. 3 del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 , e 23 agosto 1991, n. 2), e che siano rispettati i vigenti massimali di costo stabiliti dal Comitato dell'edilizia residenziale (CER)."

2. Il comma 6 dell'art. 2 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, a decorrere dal biennio 1999/2000, può provvedere, con apposito provvedimento, ad aggiornare all'inizio di ogni biennio i massimali di mutuo, di reddito e i relativi tassi di interesse, in relazione all'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica, edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento."

Art. 35

(Modificazioni all'art. 3)

1. Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"4. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito e i tassi di interesse sono determinati con i criteri stabiliti dai regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), vigenti al momento della presentazione della domanda di mutuo. La disposizione si applica anche alle cooperative edilizie per le quali non è intervenuto l'atto di frazionamento del mutuo."

Art. 36

(Modificazioni all'art. 10)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 56/1986 è aggiunto il seguente:

"4bis. E' data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 15, di concedere deroghe alla superficie non residenziale di cui al comma 3, quando sussistano documentati motivi. L'accesso alla deroga è esteso alle cooperative edilizie, purché la relativa documentazione sia antecedente alla sottoscrizione del contratto di mutuo."

2. Dopo il comma 4bis dell'art. 10 della l.r. 56/1986 è aggiunto il seguente:

"4ter. La deroga prevista dal comma 4bis può essere concessa anche alle cooperative edilizie che hanno già presentato domanda di mutuo, purché lo stesso non sia già stato assegnato."

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1995, N. 40

Art. 37

(Modificazioni all'art. 7)

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

"a) abbiano maturato cinque anni di locazione legittima anche a titolo provvisorio;".

Art. 38

(Modificazioni all'art. 9)

1. Il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:

"3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del trenta per cento qualora nell'alloggio siano stati eseguiti interventi riconducibili a quelli dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della l. 457/1978."

Art. 39

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.