Legge regionale 21 maggio 1998, n. 33 - Testo storico

Legge regionale 21 maggio 1998, n. 33

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1998, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1997, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

(B.U. 28 maggio 1998, n. 23)

INDICE

Art. 1 - Assestamento dei residui attivi

Art. 2 - Assestamento dei residui passivi

Art. 3 - Variazioni di bilancio per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e del fondo iniziale di cassa

Art. 4 - Variazioni di bilancio per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari non impegnati nell'anno 1997 - Parte Spesa

Art. 5 - Variazioni di bilancio - Parte Entrata

Art. 6 - Modifiche ad autorizzazioni all'accensione di prestiti

Art. 7 - Variazioni di bilancio - Parte Spesa

Art. 8 - Variazioni di bilancio di cassa

Art. 9 - Fondi globali

Art. 10 - Pareggio del bilancio

Art. 11 - Dichiarazione di urgenza

Art. 1

(Assestamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento

Lire

452.805.974.735

in diminuzione

Lire

344.280.451.302

differenza in aumento

Lire

Art. 2

(Assestamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento

Lire

192.798.030.141

in diminuzione

Lire

131.371.994.385

differenza in aumento

Lire

Art. 3

(Variazioni di bilancio per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e del fondo iniziale di cassa)

1. Sono approvate le seguenti variazioni in aumento ai sottoindicati capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998:

Cap. 00010 "Avanzo di amministrazione"

Lire 262.707.907.437

Cap. 00020 "Fondo iniziale di cassa"

Lire 215.608.419.760

Art. 4

(Variazioni di bilancio per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari non impegnati nell'anno 1997 - Parte Spesa)

1. Per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l'esercizio 1997 e non impegnati, sono approvate le variazioni in aumento di competenza per lire 20.796.468.813 e di cassa per lire 10.409.000.000 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5

(Variazioni di bilancio - Parte Entrata)

1. Sono approvate le variazioni in diminuzione per lire 62.000.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, ai capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998, quali risultano analiticamente dalla tabella D allegata alla presente legge.

2. E' approvata la variazione in aumento per lire 97.000.000.000 in termini di cassa al capitolo n. 1305 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 6

(Modifiche ad autorizzazioni all'accensione di prestiti)

1. L'autorizzazione all'accensione di prestiti per il finanziamento di spese di investimento, per l'anno 1998, di cui all'art. 9, comma 1 della legge regionale 42/97, è ridotta da lire 120 miliardi a lire 83 miliardi.

2. Alla copertura delle minori entrate si provvede mediante utilizzo del medesimo importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 iscritto al bilancio 1998 (cap. 00010).

Art. 7

(Variazioni di bilancio - Parte Spesa)

1. Sono approvate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998, quali risultano analiticamente dalla tabella E allegata alla presente legge:

in aumento

competenza Lire 179.911.438.624

cassa Lire 150.593.669.825

Art. 8

(Variazioni di bilancio di cassa)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli della Parte Entrata per complessive Lire 140.049.075.823 e della Parte Spesa per complessive Lire 50.443.325.888 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, quali risultano analiticamente dalla tabella F allegata alla presente legge.

Art. 9

(Fondi globali)

1. La variazione in aumento sul capitolo di spesa n. 69000, disposta al precedente articolo 6 per lire 15.000.000.000 è riferita all'accantonamento iscritto al punto A 2. (Gestione tramite fondi pensione a base territoriale regionale dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997) dell'allegato n. 1 "Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali" al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 10

(Pareggio del bilancio)

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998, a seguito delle variazioni approvate dalla presente legge, viene così rideterminato:

Entrata Lire 1.077.125.523.433

Spesa Lire 1.060.026.035.756

2. Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, in aumento di lire 200.707.907.437 per la competenza e di lire 110.559.343.937 per la cassa, pareggia nelle risultanze di Lire 2.991.715.869.437 per la competenza e di Lire 3.387.767.305.937 per la cassa.

Art. 11

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.