Legge regionale 4 maggio 1998, n. 23 - Testo storico

Legge regionale 04 maggio 1998, n. 23

Norme per la tutela della professionalitą degli imprenditori artigiani e per la repressione dell'abusivismo.

(B.U. 12 maggio 1998, n. 20)

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione tutela la professionalitą degli imprenditori artigiani, che svolgono la propria attivitą nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, a garanzia degli utenti e dei consumatori.

2. Ai fini di cui al comma 1, č fatto divieto di esercitare, anche in modo non continuativo, dietro compenso, attivitą artigianali riconducibili alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle attivitą medesime e senza aver adempiuto agli obblighi posti a carico dell'imprenditore artigiano.

Art. 2

(Denunce di irregolaritą)

1. Le denunce concernenti la violazione del divieto di cui all'art. 1, comma 2, sono presentate alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), e successive modificazioni.

2. La Commissione regionale per l'artigianato č tenuta a raccogliere dai singoli operatori e dalle associazioni di categoria dei produttori e dei consumatori le denunce di cui al comma 1.

3. La Commissione regionale per l'artigianato, verificata la fondatezza della denuncia, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni pubbliche competenti in materia fiscale e del lavoro, diffida il trasgressore attribuendo al medesimo un congruo termine per sanare l'irregolaritą.

4. Decorso con esito negativo il termine fissato per sanare l'irregolaritą, la Commissione regionale per l'artigianato promuove nei confronti del trasgressore l'azione sanzionatoria di cui all'art. 3, dandone comunicazione alle autoritą e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

Art. 3

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, comporta l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000, fatte salve le specifiche sanzioni amministrative disposte da altre leggi regionali per particolari settori delle attivitą artigianali.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione della Regione.

Art. 4

(Attivitą amministrative)

1. Le attivitą amministrative per l'applicazione della presente legge sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato alla quale č affidata la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.