Legge regionale 4 maggio 1998, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 4 maggio 1998, n. 21

Istituzione del Servizio di emergenza sanitaria territoriale.

(B.U. 12 maggio 1998, n. 20).

Art. 1.

(Istituzione).

1. In attuazione degli obiettivi e degli indirizzi della pianificazione sanitaria regionale di cui alla legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49), nell'ambito dell'organizzazione dei servizi dell'area territoriale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), è istituito il Servizio di emergenza sanitaria territoriale che opera all'interno del sistema territoriale di soccorso facente capo all'Unità operativa di soccorso sanitario 118 (UO 118) ed alla relativa articolazione sul territorio.

Art. 2.

(Compiti).

1. Fermi restando i compiti dei medici di assistenza primaria, il Servizio di emergenza sanitaria territoriale espleta attività di primo intervento e a garanzia della continuità assistenziale nell'ambito di ogni macrodistretto, provvedendo all'organizzazione ed al funzionamento di sedi ambulatoriali-territoriali di prime cure per:

a) l'erogazione di prestazioni medico-chirurgiche d'urgenza;

b) l'effettuazione di interventi di assistenza e di primo soccorso con mezzi attrezzati;

c) l'effettuazione di prestazioni d'urgenza e di interventi domiciliari e territoriali nelle fasce notturne, festive e prefestive.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in base a disposizioni organizzative ed operative deliberate dall'USL su proposta del dirigente dell'UO 118 e del direttore dell'area territoriale.

3. I medici collaborano altresì all'attività di soccorso sanitario svolta dall'UO 118 e partecipano, inoltre, all'attività della centrale operativa Valle d'Aosta Soccorso, di cui all'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), sulla base di indicazioni disposte dal dirigente dell'UO 118.

Art. 3.

(Personale).

1. Il Servizio di emergenza sanitaria territoriale si avvale di personale medico dipendente o incaricato, nonché di personale infermieristico ed altro personale facente parte dell'organico dell'UO 118 ed è individuato quale area di attività ai sensi e per i fini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi).

2. La dotazione organica del personale medico di cui al comma 1 è inserita nella dotazione organica complessiva dell'USL con apposito provvedimento del direttore generale.

Art. 4.

(Formazione ed aggiornamento del personale).

1. Tutto il personale di cui all'art. 3 partecipa all'attività di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 7 della l.r. 70/1993.

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso).

1. Il personale medico incaricato appartenente al Servizio deve possedere l'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza di apposito corso di formazione disposto dalla Regione ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 - sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996).

2. In subordine all'attestato di idoneità di cui al comma 1 è richiesto nell'ordine, a titolo preferenziale, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti valutati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale:

a) attività documentata di almeno sei mesi, come medico dipendente, incaricato o di ruolo:

1) presso un pronto soccorso ospedaliero;

2) presso un servizio di soccorso sanitario 118;

3) presso un'unità operativa di anestesia e rianimazione;

b) attività di almeno 300 ore come medico di elisoccorso svolto in ambiente montano;

c) attività documentata di almeno un anno anche non continuativo quale guardia medica;

d) attività documentata di almeno sei mesi anche non continuativi quale guardia medica cumulati a sei mesi di incarico in qualunque altra unità operativa ospedaliera;

e) attestato di partecipazione al corso di formazione specifica in medicina generale istituito dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 (Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della L. 30 luglio 1990, n. 212).

3. Nei casi di cui al comma 2, lett. c) e d), è altresì necessaria la frequenza di corsi integrativi di formazione specifica teorico-pratica sull'emergenza sanitaria con particolare riguardo al Basic life support (BLS), al Basic trauma life support (BTLS) e all'Advanced cardiac life support (ACLS).

4. Per il personale infermieristico e per il personale non medico che comunque collabori all'espletamento dell'attività del Servizio di emergenza sanitaria territoriale i requisiti per l'accesso sono quelli previsti dalla vigente normativa.

Art. 6.

(Norma transitoria).

1. In sede di prima applicazione il personale addetto all'attività di emergenza sanitaria territoriale alla data di entrata in vigore della presente legge assume rapporto di incarico a tempo indeterminato, previa domanda da presentare al direttore generale dell'USL, purché in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.

2. Il Servizio di emergenza sanitaria territoriale opera quale modello sperimentale ed è soggetto a verifica da parte della Giunta regionale sulla base dei risultati di organizzazione e funzionamento rilevati a seguito di indicatori stabiliti con deliberazione del direttore generale dell'USL.

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.