Legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 18

Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie.

(B.U. 05 maggio 1998, n. 19)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge reca norme in materia di conferimento, da parte dell'Amministrazione regionale, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, degli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione stessa, con esclusione degli incarichi professionali disciplinati dal Capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).

CAPO I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 2

(Finalità)

1. Gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono finalizzati a soddisfare particolari esigenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero in assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari o quando il medesimo non possa essere distolto dalle normali attività di servizio.

2. Gli incarichi devono consentire, oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi, anche un apporto qualificato alle capacità professionali e alle conoscenze del personale regionale.

Art. 3

(Tipologia)

1. Gli incarichi possono essere di natura professionale e avere per oggetto consulenze, studi e indagini, collaborazioni tecniche di alta qualificazione.

2. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge, date le specifiche competenze richieste, gli incarichi:

a) per rogiti notarili;

b) per arbitrati;

c) per assistenza fiscale, legale e patrocinio;

d) per revisioni, commissariamenti e liquidazioni di enti cooperativi;

e) per direzioni artistiche e collaborazioni per la realizzazione di iniziative culturali a scadenza ripetitiva;

f) per direzioni di esercizio ed assistenza tecnica di impianti funiviari e tramviari di proprietà dell'Amministrazione regionale;

g) per l'esercizio di funzioni specialistiche per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

h) per il coordinamento delle attività di vigilanza per la sicurezza degli uffici regionali;

i) per docenze e per funzioni di tutori;

l) per relazioni in conferenze e convegni;

m) per mere rilevazioni statistiche di dati.

3. Sono altresì esclusi gli incarichi da conferire a organi ed a enti strumentali della Regione e a società con capitale a maggioranza diretta o indiretta regionale.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 con propria deliberazione.

Art. 4

(Destinatari)

1. Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche e a persone giuridiche legalmente e fiscalmente abilitate a fornire le prestazioni richieste.

2. In caso di affido di incarico a persone giuridiche devono essere individuati la persona incaricata di tenere i rapporti con l'amministrazione regionale e il soggetto responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico medesimo.

3. Nel caso di affido di incarico a persone giuridiche individuate all'esterno della Regione, che devono o possono avvalersi della collaborazione di terzi, detta collaborazione deve essere preferibilmente richiesta a soggetti dotati di particolari conoscenze della realtà valdostana.

Art. 5

(Condizioni di conferimento)

1. Gli incarichi sono conferiti, con motivato provvedimento della Giunta regionale, a soggetti, dotati di specifica e comprovata competenza in materia, che forniscono adeguate garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare.

2. Gli incaricati non possono essere titolari contemporaneamente di più di un incarico. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la prestazione non possa procedere o non possa essere ultimata per situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In questo caso il provvedimento che conferisce un nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.

3. Ogni incarico non può eccedere il periodo di mesi undici. Un eventuale rinnovo è soggetto alle medesime procedure del precedente incarico ed in ogni caso deve trascorrere un periodo minimo di vacanza di quarantacinque giorni rispetto al termine dell'incarico precedente. In caso di incarichi di durata inferiore a mesi undici, il periodo di vacanza è ridotto proporzionalmente.

Art. 6

(Natura dell'incarico)

1. In ogni caso l'incarico non può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, bensì di natura libero-professionale, regolato dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile, oppure di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale.

Art. 7

(Procedure per il conferimento)

1. La struttura regionale competente deve acquisire dal soggetto incaricando:

a) curriculum dettagliato e documentazione comprovanti l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se occorrente, in relazione alla tipologia dell'incarico; nel caso di incarichi affidati a persone giuridiche la predetta documentazione deve essere prodotta dagli esperti che devono fornire le prestazioni;

b) attestazione dell'insussistenza di incompatibilità o di cause di esclusione previste dall'art. 8;

c) preventivo della spesa delle prestazioni e tempi della loro esecuzione.

2. In ogni caso la struttura regionale competente deve accertare e attestare la congruità dei costi previsti, sulla base delle tariffe professionali ovvero, in loro assenza, dei prezzi di mercato correnti.

Art. 8

(Cause di incompatibilità e di esclusione)

1. Non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, esclusi i docenti universitari, ai membri del Consiglio regionale ed ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta, nonché a coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale nella materia oggetto dell'incarico.

2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Art. 9

(Contenuto degli atti di conferimento)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di incarico devono contenere:

a) il nominativo del soggetto, la ragione oppure la denominazione sociale dell'ente incaricando, la qualifica e i dati anagrafici e fiscali;

b) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

c) la motivazione della scelta del destinatario dell'incarico rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente;

d) la previsione del compenso e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di liquidazione;

e) la struttura regionale di riferimento e il dirigente regionale con il quale l'incaricato deve mantenere i rapporti e del quale deve seguire le direttive.

2. La deliberazione approva lo schema di convenzione o di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale, fra le quali le penali per eventuali ritardi nella fornitura delle prestazioni, la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione. La convenzione o il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto dalle parti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico, a pena di decadenza dello stesso.

Art. 10

(Elenco degli incarichi)

1. Presso la segreteria della Giunta regionale è tenuto un elenco degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge, nonché di quelli conferiti ai sensi della l.r. 12/1996, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, i soggetti destinatari e i compensi previsti. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione dell'elenco degli incarichi.

CAPO II

COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI

Art. 11

(Commissioni tecniche, consultive, di valutazione ed altri organi collegiali)

1. Il presente Capo disciplina la partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione regionale ad organi collegiali e a commissioni tecniche, consultive o di valutazione, non previsti da specifiche leggi di settore, costituiti allo scopo di fornire pareri e proposte nell'interesse dell'Amministrazione stessa, con esclusione degli organismi previsti da specifiche leggi e per l'espletamento di concorsi disciplinati dal regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

2. Agli incaricati può essere corrisposto, ove non fissato per legge, un compenso anche sotto forma di gettone di presenza, stabilito di volta in volta sulla base di indirizzi fissati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'entità, della rilevanza, della professionalità e della qualità della prestazione. Può anche essere riconosciuto il rimborso delle spese vive.

Art. 12

(Organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni)

1. La Regione promuove convegni di studio, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue competenze e funzioni istituzionali, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati. Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui l'organizzazione avvenga in collaborazione con altri soggetti, la Regione può assumere direttamente gli oneri relativi alle attività svolte a propria cura.

2. La Regione può aderire ovvero concedere il patrocinio a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue competenze e funzioni, organizzati da soggetti terzi di natura pubblica o privata, con o senza una sua partecipazione finanziaria.

3. Per l'ottenimento dell'intervento finanziario, i proponenti devono presentare domanda all'amministratore regionale interessato all'iniziativa, corredata di una relazione sulla natura dell'iniziativa stessa e di un preventivo delle spese e delle eventuali entrate.

4. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, determinata in base ad una valutazione di congruità effettuata dalla struttura regionale competente anche in relazione all'importanza della manifestazione.

5. Il contributo concesso ai sensi del comma 4 è liquidato a consuntivo, con provvedimento dirigenziale, su presentazione di un rendiconto generale corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate, vistato per regolarità dal soggetto organizzatore. Eventuali acconti possono essere liquidati su richiesta del soggetto organizzatore e su presentazione di un rendiconto parziale corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate.

6. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ritenute ammissibili non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

CAPO III

INCARICHI PER AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE

Art. 13

(Azioni promozionali e pubblicitarie)

1. La Regione può attivare azioni promozionali e pubblicitarie per diffondere, valorizzare e sviluppare le attività economiche, sociali e culturali nell'interesse pubblico della collettività.

2. Le azioni si attuano sia attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative espositive sia mediante mezzi mediali di diffusione.

3. All'individuazione dei soggetti e degli strumenti promotori si procede su proposta o su offerta degli stessi ovvero mediante procedure negoziate. In ogni caso i prezzi devono essere dichiarati congrui dalla struttura regionale competente.

4. All'affido degli incarichi provvede la Giunta regionale sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni) è abrogata.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. Gli incarichi conferiti ai sensi della l.r. 47/1994, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, mantengono validità fino alla loro scadenza.

2. Per gli incarichi in corso non sono ammesse proroghe prima della loro scadenza.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sugli stanziamenti già iscritti negli appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000.