Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4 - Testo storico

Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4

Bollettino ufficiale regionale 05 05 1998 n. 19

Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

INDICE

Art. 1 - Modificazioni all'art. 2

Art. 2 - Modificazioni all'art. 4

Art. 3 - Modificazioni all'art. 5

Art. 4 - Modificazioni all'art. 7

Art. 5 - Modificazioni all'art. 9

Art. 6 - Modificazioni all'art. 12

Art. 7 - Modificazioni all'art. 13

Art. 8 - Modificazioni all'art. 14

Art. 9 - Modificazioni all'art. 20

Art. 10 - Modificazioni all'art. 22

Art. 11 - Modificazioni all'art. 23

Art. 12 - Modificazioni all'art. 24

Art. 13 - Modificazioni all'art. 30

Art. 14 - Modificazioni all'art. 32

Art. 15 - Modificazioni all'art. 34

Art. 16 - Modificazioni all'art. 39

Art. 17 - Modificazioni all'art. 40

Art. 18 - Modificazioni all'art. 56

Art. 19 - Inserimento dell'art. 61bis

Art. 20 - Modificazioni all'art. 62

Art. 21 - Modificazioni all'art. 68

Art. 22 - Modificazioni all'allegato A

Art. 23 - Modificazioni all'allegato B

Art. 1

(Modificazioni all'art. 2)

1. La lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"b) età non inferiore agli anni 18. Per l'accesso agli organici disciplinati da norme speciali, le elevazioni del limite massimo di età sono quelle previste dai corrispondenti ordinamenti statali;".

Art. 2

(Modificazioni all'art. 4)

1. Il comma 2 dell'art. 4 è abrogato.

Art. 3

(Modificazioni all'art. 5)

1. Il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre ai requisiti generali di cui agli art. 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio, integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

a) prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale: proscioglimento dall'obbligo scolastico;

b) quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) settima qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;

d) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario."

Art. 4

(Modificazioni all'art. 7)

1. L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Accertamento della conoscenza

delle lingue italiana e francese)

1. L'accesso al ruolo unico regionale è subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. n).

2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo art. 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori.

7. L'accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validità di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

8. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta regionale, sono determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale):

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:

a) l'accertamento è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 6/10;

b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione;

c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice.

10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

11. E' altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso, assunto a tempo indeterminato, che abbia già superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale, o superiore, per la quale è bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

12. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

13. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In questo caso deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli si considera la votazione di miglior favore per il candidato.

14. L'accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I cittadini non italiani appartenenti all'Unione europea sono sottoposti ad accertamento della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese."

Art. 5

(Modificazioni all'art. 9)

1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Concorso per esami)

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. I voti sono espressi in decimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 6/10. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 6/10;

b) per i profili professionali della quarta, quinta e sesta qualifica: in una o più prove, scritte o teorico-pratiche o tecnico-pratiche, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 6/10. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, o tecnico-pratiche o teorico-pratiche e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 6/10.

2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli art. 27, 28, 29 e 30.

3. I bandi di concorso possono stabilire che, successivamente alla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana, ci sia una prova che consiste nella risoluzione di un test psico-attitudinale tendente ad accertare la propensione allo svolgimento delle attività che i candidati sono chiamati a svolgere.

4. Il superamento del test di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'accesso alle prove successive.

5. Il punteggio finale si ottiene sommando:

a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;

b) la media dei voti conseguiti nelle prove pratiche o teorico-pratiche;

c) la votazione conseguita nel colloquio."

Art. 6

(Modificazioni all'art. 12)

1. L'art. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Chiamata numerica)

1. L'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della l. 482/1968 avviene mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, da effettuarsi da parte degli organi sanitari competenti, e mediante apposite prove di idoneità.

2. Le prove di idoneità per le qualifiche funzionali prima, seconda e terza consistono in una prova teorico-pratica e in una prova orale.

3. Le prove di idoneità per la quarta qualifica funzionale e superiori si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 9.

4. Sono esonerati dalla prova di idoneità i soggetti di cui all'art. 7, comma 10; in tal caso sono tenuti a frequentare con esito positivo un periodo di tirocinio prelavorativo pratico in posti di lavoro, compatibili con l'invalidità, di una struttura dell'Amministrazione regionale con l'uso degli ausili loro necessari e l'assistenza di personale specialistico per l'autonomia e la comunicazione."

Art. 7

(Modificazioni all'art. 13)

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Assunzioni a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, secondo il seguente ordine di priorità:

a) secondo l'ordine di graduatoria degli idonei, non assunti a tempo indeterminato, di concorsi banditi per la copertura di posti di corrispondente qualifica funzionale;

b) mediante selezioni per titoli, o per titoli ed esami, bandite, rispettivamente, secondo le modalità di cui agli art. 10 e 11; la Giunta regionale individua i profili professionali per i quali la prova di selezione si svolge per titoli o per titoli ed esami;

c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro."

Art. 8

(Modificazioni all'art. 14)

1. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Selezioni)

1. Le selezioni per la quarta qualifica funzionale e superiori avvengono secondo le modalità previste per lo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami.

2. La valutazione delle prove è espressa in decimi.

3. Per ottenere l'idoneità il candidato deve riportare in ciascuna prova una votazione non inferiore a 6/10."

Art. 9

(Modificazioni all'art. 20)

1. Il comma 1 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

"1. I bandi devono essere affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso, all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale e, per estratto, all'albo pretorio dei Comuni e delle Comunità montane della Regione, nonché pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione."

Art. 10

(Modificazioni all'art. 22)

1. Dopo la lett. n) del comma 1 dell'art. 22 è aggiunta la seguente:

"nbis) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana, con indicazione del motivo ai sensi dell'art. 7, commi 6, 10, 11, 12, ed in quale occasione è già stata sostenuta la prova con esito positivo;".

2. Dopo la lett. nbis) del comma 1 dell'art. 22 è aggiunta la seguente:

"nter) il concorso o la selezione cui intendono partecipare."

3. Il comma 2 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

"2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) e dell'art. 16 del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2."

4. Il comma 3 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

"3. L'omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte dal comma 1, lett. a), d), e), nter) comporta l'esclusione del candidato dal concorso o selezione. Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della domanda."

Art. 11

(Modificazioni all'art. 23)

1. La lett. s) del comma 4 dell'art. 23 è sostituita dalla seguente:

"s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;"

2. La lett. t) del comma 4 dell'art. 23 è sostituita dalla seguente:

"t) gli invalidi e i mutilati civili;"

3. La lett. u) del comma 4 dell'art. 23 è sostituita dalla seguente:

"u) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma."

4. La lett. v) del comma 4 dell'art. 23 è abrogata.

5. Il comma 6 dell'art. 23 è abrogato.

Art. 12

(Modificazioni all'art. 24)

1. Il comma 2 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

"2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero non inferiore a tre di cui uno con funzioni di presidente. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato il criterio della terzietà di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della l.r. 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione regionale. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'art. 54, comma 1, lett. a), della l.r. 45/1995."

Art. 13

(Modificazioni all'art. 30)

1. Il comma 4 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

"4. Alla fine della correzione di ogni prova si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto il punteggio di 6/10. Negli altri casi, l'identificazione è fatta a conclusione di tutte le prove d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti e dopo la valutazione dei titoli."

Art. 14

(Modificazioni all'art. 32)

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 32 è sostituita dalla seguente:

"a) valutazione massima di ciascuna prova di esame: 10/10;"

Art. 15

(Modificazioni all'art. 34)

1. Il comma 1 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

"1. Nei concorsi per titoli ed esami i candidati che abbiano superato la prova orale e, nei concorsi per soli titoli, i candidati che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana devono far pervenire alla struttura competente in materia di personale, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'Amministrazione regionale, i documenti attestanti il possesso dei titoli di punteggio, di riserva e di preferenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso."

Art. 16

(Modificazioni all'art. 39)

1. Il comma 4 dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

"4. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio."

Art. 17

(Modificazioni all'art. 40)

1. Il comma 1 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

"1. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso in numero non inferiore a tre di cui uno con funzioni di presidente. La maggioranza dei componenti è, di norma, scelta tra docenti e ricercatori universitari. I restanti membri sono scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima."

Art. 18

(Modificazioni all'art. 56)

1. La lett. t) del comma 5 dell'art. 56 è sostituita dalla seguente:

"t) l'art. 2, commi 1, 2 e 4, gli art. 3, 9 e 10 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31;"

Art. 19

(Inserimento dell'art. 61bis)

1. Dopo l'art. 61 è inserito il seguente:

"Art. 61bis

(Requisiti generali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b), gli enti locali possono stabilire, con atto regolamentare, limiti di età massima per la partecipazione a concorsi inerenti a posti d'organico, in relazione alla natura dei servizi da svolgere o ad oggettive necessità dell'amministrazione."

Art. 20

(Modificazioni all'art. 62)

1. La lett. c) del comma 1 dell'art. 62 è sostituita dalla seguente:

"c) quinta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di secondo grado per vigili urbani, terminalisti, addetti alla registrazione dati; diploma di istruzione secondaria di primo grado e particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro, per gli altri profili professionali;".

Art. 21

(Modificazioni all'art. 68)

1. Il comma 1 dell'art. 68 è sostituito dal seguente:

"1. I Comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'art. 40bis dello Statuto speciale, introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, possono prevedere di inserire nei bandi di concorso una prova preliminare, facoltativa, di accertamento della conoscenza della lingua tedesca."

Art. 22

(Modificazioni all'allegato A)

1. Nell'allegato A la tabella di valutazione dei titoli ex art. 32, comma 1, lett. c), n. 3, è sostituita dalla seguente:

TITOLI

PUNTI

TITOLI

PUNTI

Punti 0,10 per ogni punto superiore al 6, e proporzionalmente per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per una votazione di 10/10 pari a punti

0,40

Punti 0,15 per ogni punto superiore al 6, e proporzionalmente per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per una votazione di 10/10 pari a punti

0,60

Art. 23

(Modificazioni all'allegato B)

1. Nell'allegato B, punto 2 (Punteggi dei titoli nei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di bidello e accudiente), alla categoria 3, la lettera E è sostituita dalla seguente:

"E) Assenza di conviventi o presenza di conviventi ciascuno dei quali non sia titolare di redditi di importo superiore al limite previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale titolo è da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e situazione di famiglia rilasciati dal Comune di residenza: punti 4."

2. Nell'allegato B, punto 2 (Punteggi dei titoli nei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di bidello e accudiente), alla categoria 3, il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

"3.2. Punteggio massimo conseguibile 4 punti

PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA

Punti 1 per ogni punto superiore al 6, e proporzionalmente per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per una valutazione di 10/10 pari a punti 4."