Legge regionale 30 agosto 1970, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 30 08 1970

Bollettino ufficiale 31 8 1970 n. 8

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RICERCHE E STUDI TECNICI INTEGRATIVI E DI AGGIORNAMENTO NECESSARI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE (PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO - SOCIALE).

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire venticinque milioni per ricerche e studi tecnici integrativi e di aggiornamento necessari per la redazione degli strumenti di programmazione regionale (piani di sviluppo economico - sociale) da elaborare dalla Giunta Regionale, sentiti gli organi consultivi per la programmazione, e da approvare dal Consiglio Regionale in relazione alle finalità pubbliche della programmazione e per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con i piani nazionali di sviluppo economico - sociale.

Art. 2

Gli incarichi per le ricerche e per la elaborazione degli studi tecnici di cui al precedente articolo saranno affidati, con deliberazioni della Giunta Regionale, ad esperti ed a gruppi di ricerca e di studio competenti in materia.

All’approvazione ed alla liquidazione delle relative spese, entro l’importo complessivo massimo di lire venticinque milioni, provvederà la Giunta Regionale, con imputazione delle spese stesse al capitolo 111 (" Compensi ad estranei all’Amministrazione Regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell’interesse della Regione ") della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970, il cui stanziamento viene integrato come da successivo articolo 3.

Art. 3

Al finanziamento della spesa di lire venticinque milioni prevista dalla presente legge si provvede con aumento da lire trentacinque milioni a lire sessanta milioni dello stanziamento annuo del sopracitato capitolo 111 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970, mediante prelievo della somma di lire venticinque milioni dal capitolo 205 della Parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese ").

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.