Legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8

Bollettino Ufficiale regionale 10 03 1998 n. 10

Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio.

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Iniziative ammesse agli incentivi

Art. 3 - Modalità di intervento

Art. 4 - Contributi in conto capitale

Art. 5 - Mutui

Art. 6 - Cumulabilità

Art. 7 - Domande di intervento

Art. 8 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Art. 9 - Commissione consultiva

Art. 10 - Concessione degli incentivi

Art. 11 - Erogazione dei contributi

Art. 12 - Istruttoria e concessione dei mutui

Art. 13 - Obblighi dei beneficiari

Art. 14 - Controlli tecnici, contabili e amministrativi

Art. 15 - Abrogazioni

Art. 16 - Disposizioni transitorie

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

Art. 18 - Variazioni di bilancio

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione della competenza primaria di cui all'art. 2, comma primo, lett. h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Giunta regionale, in relazione all'importanza e all'interesse che riveste, per la regione, la rete di impianti di trasporto a fune ed al regime di concessione previsto dalla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è autorizzata a concedere ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico incentivi finalizzati ad agevolare la riqualificazione e il potenziamento degli impianti a fune e delle strutture ad essi funzionalmente connesse, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2

(Iniziative ammesse agli incentivi)

1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi per:

a) la sostituzione, il miglioramento qualitativo o il rinnovo tecnologico di impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia o sciovie esistenti;

b) il potenziamento, il miglioramento qualitativo o l'adeguamento tecnologico di sistemi automatizzati di biglietteria e di controllo degli accessi agli impianti a fune, compatibili con il mantenimento e la prosecuzione di un sistema di controllo degli accessi unificato a livello regionale;

c) la realizzazione, il miglioramento qualitativo o l'adeguamento tecnologico delle strutture funzionalmente connesse agli impianti, intendendosi per tali le stazioni di partenza e di arrivo, le biglietterie, le officine, i depositi, i locali tecnici, i parcheggi e i raccordi con l'accesso alla viabilità pubblica, le linee di alimentazione elettrica, le cabine di trasformazione, i generatori di corrente nonché, qualora destinati alla protezione degli impianti stessi, le opere di stabilizzazione del terreno e i sistemi antivalanga;

d) la realizzazione di nuove linee di trasporto di persone mediante gli impianti di cui alla lett. a).

2. Gli incentivi possono essere erogati per opere da realizzare anche in tutto o in parte al di fuori del territorio regionale, sempreché le stesse siano funzionali, in quanto direttamente collegate, a sistemi di impianti a fune che si sviluppano prevalentemente in Valle d'Aosta.

3. Ricorrendo i casi di cui al comma 2, gli incentivi possono essere erogati solo a soggetti che siano concessionari di sistemi di impianti a fune posti prevalentemente sul territorio regionale.

Art. 3

(Modalità di intervento)

1. Gli incentivi sono concessi sotto forma di:

a) contributi in conto capitale;

b) mutui.

Art. 4

(Contributi in conto capitale)

1. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del trentacinque per cento della spesa ammessa.

2. Qualora il soggetto beneficiario sia una società partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione e/o da altri enti locali in misura almeno pari al venti per cento, il limite di intervento può essere elevato fino alla misura massima del quarantacinque per cento della spesa ammessa.

3. Qualora il soggetto beneficiario sia un ente locale, un'azienda speciale ovvero una società o impresa partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione o da altri enti locali in misura superiore al cinquanta per cento, il limite di intervento può essere elevato fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ammessa.

4. Per la realizzazione, la sostituzione o il rinnovo tecnologico di impianti di particolare importanza strategica ai fini dello sviluppo economico regionale, come tali individuati dal programma regionale per gli impianti a fune, di cui alla l.r. 29/1997, i limiti massimi di intervento di cui al comma 1 possono essere elevati fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammessa.

Art. 5

(Mutui)

1. I mutui, concessi a valere sul fondo di rotazione costituito ai sensi della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio), gestito dalla Finaosta s.p.a. sulla base della relativa convenzione, sono accordati con le seguenti modalità:

a) ammontare del mutuo fino al novanta per cento della spesa ammessa;

b) durata del mutuo:

1) dieci anni, di cui due di preammortamento, per impianti scioviari e sistemi di biglietteria e di controllo degli accessi;

2) quindici anni, di cui due di preammortamento, per impianti funiviari sotto forma di seggiovie ad attacchi fissi;

3) vent'anni, di cui due di preammortamento, per tutti gli altri tipi di impianti aerei o terrestri;

c) tasso di interesse a carico del mutuatario, determinato con le modalità di cui al comma 2.

2. Con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di impianti a fune dell'assessorato competente in materia di turismo e sport, di seguito denominata struttura competente, viene annualmente determinato il tasso di interesse, da applicare ai finanziamenti a carico del fondo regionale di rotazione, nella misura del venticinque per cento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro per operazioni di credito nel settore fondiario edilizio, in vigore al mese di dicembre dell'anno precedente alla data di stipulazione del contratto relativo alla concessione del mutuo. Nel caso di frazioni di punto il tasso viene arrotondato al punto o mezzo punto inferiore.

3. Nel periodo di preammortamento tecnico intercorrente fino all'avvio dell'ammortamento previsto al comma 1, lett. b), alla somma erogata si applica lo stesso interesse previsto al comma 2.

4. È data facoltà ai mutuatari di estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla convenzione per la gestione del fondo di rotazione.

Art. 6

(Cumulabilità)

1. Gli interventi previsti dagli art. 4 e 5 sono tra loro cumulabili fino al raggiungimento della percentuale massima di agevolazione del novanta per cento.

2. Gli incentivi previsti dalla presente legge, qualora cumulati con quelli previsti da altre leggi dello Stato o della Regione, non possono comunque superare il limite stabilito al comma 1.

Art. 7

(Domande di intervento)

1. Le domande di ammissione agli incentivi devono essere presentate alla struttura competente entro il 30 giugno di ogni anno, pena l'irricevibilità.

2. Le domande devono essere redatte in base alla documentazione tipo predisposta dalla struttura competente, allo scopo di permettere una valutazione delle iniziative, nonché l'esame comparato delle stesse, in base ai criteri stabiliti dall'art. 8.

Art. 8

(Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria)

1. La struttura competente verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone all'esame di merito della commissione consultiva di cui all'art. 9, la quale esprime un motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte, nonché sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata; ai fini dell'istruttoria delle domande di mutuo, le stesse sono trasmesse alla Finaosta s.p.a.

2. La commissione consultiva provvede altresì alla proposta di graduatoria delle domande presentate, in applicazione del seguente ordine decrescente di importanza tipologica degli investimenti:

a) impianti la cui vita tecnica sia in scadenza a norma di legge;

b) impianti in scadenza per revisione generale a norma di legge;

c) linee di collegamento tra centri abitati e impianti di particolare importanza strategica di cui all'art. 4, comma 4;

d) linee di arroccamento di comprensori esistenti;

e) linee di collegamento fra zone sciistiche topograficamente finitime;

f) sistemi automatizzati di biglietteria e di controllo degli accessi agli impianti a fune;

g) altri interventi.

3. Possono essere ammesse agli interventi le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, alle quali è attribuita la stessa priorità dell'intervento cui si riferiscono, qualora la commissione consultiva abbia accertato che le stesse sono derivate da fatti imprevisti ed imprevedibili.

4. A parità di posizione nella graduatoria, la Commissione consultiva esprime, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi del comma 1, un motivato parere sulla precedenza da assegnare alle domande, tenuto conto degli aspetti tecnici, economici e gestionali degli interventi cui le stesse si riferiscono.

5. La graduatoria è rinnovata annualmente e le iniziative che, pur inserite in precedente graduatoria, non hanno ottenuto i finanziamenti richiesti possono essere considerate ai fini della formulazione della nuova graduatoria, previa richiesta del proponente ed eventuale aggiornamento del progetto.

Art. 9

(Commissione consultiva)

1. La commissione consultiva è così composta:

a) il coordinatore dell'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura competente, o suo sostituto;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti, o suo sostituto;

d) un rappresentante della Finaosta s.p.a., o suo sostituto;

e) un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune, o suo sostituto.

2. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti; le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre di essi.

3. Un funzionario della struttura competente svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

4. La commissione viene convocata dal coordinatore dell'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 10

(Concessione degli incentivi)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le domande esaminate dalla commissione consultiva sono sottoposte, unitamente al parere e alla proposta di graduatoria, all'esame della Giunta regionale che delibera, tenendo conto della disponibilità di bilancio, sugli interventi da concedere, stabilendone gli ammontari e le modalità di agevolazione con conseguente autorizzazione delle relative operazioni.

2. Entro quindici giorni dalla data di deliberazione della Giunta regionale, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.

3. Nel caso in cui il beneficiario degli incentivi rinunci al finanziamento concesso, la Giunta regionale provvede alla revoca del medesimo ed ammette a finanziamento, ove possibile e nei limiti delle risorse resesi così disponibili, le ulteriori domande di intervento risultanti dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti all'art. 8.

Art. 11

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio, ove previsto, della concessione edilizia e della concessione di costruzione ed esercizio.

2. La struttura competente provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione agli investimenti effettuati.

Art. 12

(Istruttoria e concessione dei mutui)

1. Entro quindici giorni dalla deliberazione di cui all'art. 10, comma 1, la struttura competente trasmette alla Finaosta s.p.a. le domande a carico del fondo regionale di rotazione per gli adempimenti connessi alla concessione dei mutui, subordinatamente al verificarsi di quanto previsto all'art. 11, comma 1.

Art. 13

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per il seguente periodo, decorrente dalla data di erogazione a saldo degli incentivi stessi:

a) quattro anni, per i beni mobili;

b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti elettromeccanici.

2. Le iniziative finanziate devono essere ultimate entro tre anni dalla data della deliberazione di concessione di costruzione ed esercizio.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo e al rimborso anticipato del mutuo.

4. Nel caso di alienazione, cessione o mutamento di destinazione successivi al periodo di cui al comma 1, il beneficiario resta comunque tenuto al rimborso anticipato del mutuo.

Art. 14

(Controlli tecnici, contabili e amministrativi)

1. La struttura competente provvede ai controlli sugli investimenti oggetto degli interventi nonché sulla regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i beneficiari devono consentire qualsiasi verifica disposta.

2. I rapporti con la Finaosta s.p.a., per la gestione del fondo di rotazione, sono tenuti dalla struttura regionale competente in materia di finanze.

3. In caso di accertate irregolarità, la Giunta regionale dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni di recupero di quelle già erogate; analogamente la Giunta regionale può richiedere che la Finaosta s.p.a. proceda all'immediata estinzione del mutuo concesso.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. L'art. 1, commi 2, 3 e 4, gli art. 2, 3, 4 e l'art. 7, commi 1 e 2, della l.r. 46/1985, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1988, n. 17, sono abrogati.

2. La legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7 (Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica) e la legge regionale 5 settembre 1991, n. 45, sono abrogate.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le domande di ammissione agli incentivi di cui alla presente legge sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Le domande di cui al comma 1 possono anche riferirsi a spese sostenute nel corso dell'anno 1997.

3. Agli interventi già deliberati dalla Giunta regionale ai sensi delle l.r. 46/1985 e 7/1990, continuano ad applicarsi le condizioni previste dalle medesime leggi regionali.

4. Alle domande di ammissione agli interventi previsti dalle l.r. 46/1985 e 7/1990, anche se presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di quest'ultima.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, è autorizzata, per il triennio 1998/2000, la spesa di lire 60.500.000.000, di cui lire 15.500.000.000 per l'anno 1998, lire 22.500.000.000 per l'anno 1999 e lire 22.500.000.000 per l'anno 2000, che gravano sul capitolo di nuova istituzione del bilancio di previsione per l'anno 1998 e di quello pluriennale 1998/2000 e alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dello specifico accantonamento, sul capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), previsto al punto B.2.2. (Iniziative a sostegno del settore degli impianti a fune) dell'allegato 1 dei bilanci stessi, nonché mediante utilizzo, per gli anni 1998, 1999 e 2000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 64800 (Contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica) del bilancio pluriennale 1998/2000.

2. Per la concessione dei mutui previsti dall'art. 5 è autorizzato l'utilizzo delle risorse già disponibili al fondo di rotazione di cui alla l.r. 46/1985 nonché la spesa, per il triennio 1998/2000, di lire 8.000.000.000, di cui lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, già iscritti al capitolo 64660 (Spese per finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio) del bilancio pluriennale della Regione per l'ulteriore finanziamento del fondo medesimo.

3. A decorrere dall'anno 2001, gli oneri necessari sono iscritti con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 18

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1998 e pluriennale per gli anni 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1998: competenza lire 12.000.000.000

anno 1999: competenza lire 20.000.000.000

anno 2000: competenza lire 20.000.000.000

cap. 64800 "Contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture di particolare importanza sciistica"

anno 1998: competenza lire 3.500.000.000

cassa lire 2.000.000.000

anno 1999: competenza lire 2.500.000.000

anno 2000: competenza lire 2.500.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998: cassa lire 8.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.24

cap. 64810 (di nuova istituzione)

"Contributi a favore delle società di impianti a fune per la realizzazione di investimenti"

anno 1998: competenza lire 15.500.000.000

cassa lire 10.000.000.000

anno 1999: competenza lire 22.500.000.000

anno 2000: competenza lire 22.500.000.000.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.