Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 5

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), già modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8. Abrogazione della legge regionale 24 giugno 1992, n. 30.

(B.U. 03 febbraio 1998, n. 5)

Art. 1

(Modificazioni all'art. 1)

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8, è sostituito dal seguente:

"2. L'IVAT ha il compito di sviluppare l'artigianato valdostano di tradizione attraverso la commercializzazione, la tutela e la valorizzazione dei prodotti con attività di promozione, di formazione e di servizi."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 3)

1. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 10/1985, come modificato dall'art. 2 della l.r. 8/1993, è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da:

a) un presidente e due esperti in materia di artigianato valdostano di tradizione, designati dalla Regione con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale);

b) due rappresentanti delle imprese artigiane del settore designati:

1) dalle imprese artigiane che partecipano alla fiera di Sant'Orso;

2) dai conferitori IVAT."

2. Il comma 2bis dell'art. 3 della l.r. 10/1985, come inserito dalla l.r. 8/1993, è sostituito dal seguente:

"2bis. Le modalità per la designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane sono stabilite dalla Giunta regionale."

3. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 10/1985 è sostituito dal seguente:

"3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'IVAT. In caso di impedimento, di assenza o di vacanza, le relative funzioni sono svolte da un impiegato di livello immediatamente inferiore."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 4)

1. Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 10/1985 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento, provvede a designare il consigliere che sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il presidente con delega alla firma degli atti di competenza."

Art. 4

(Modificazioni all'art. 5)

1. Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 10/1985 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 10/1985 è sostituito dal seguente:

"2. Le attribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore sono determinate nello statuto per il funzionamento e la gestione dell'IVAT, che è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'ente."

Art. 5

(Modificazioni all'art. 7)

1. L'art. 7 della l.r. 10/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. L'individuazione dei prodotti di artigianato valdostano di tradizione, per i quali può essere autorizzata l'apposizione del marchio di cui all'art. 2, è effettuata da una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore dell'IVAT e da tre esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di artigianato.

2. La commissione tecnica di cui al comma 1 può autorizzare anche l'apposizione del marchio a prodotti di artigianato valdostano di tradizione non acquistati e non commercializzati dall'IVAT.

3. Le competenze nonché le modalità per il funzionamento della commissione tecnica sono stabilite nello statuto di cui all'art. 5, comma 2."

Art. 6

(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Al personale dipendente dell'IVAT si applica la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17.

2. Il personale è inquadrato nei ruoli dell'IVAT, dipende direttamente dallo stesso ed è iscritto, con decorrenza dalla data di inquadramento a ruolo, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), nonché agli altri istituti di previdenza e di assistenza previsti dalla legge a favore dei dipendenti degli enti pubblici locali.

3. La dotazione organica dell'IVAT è quella prevista nell'allegato A alla presente legge.

4. Per il conferimento dell'incarico dirigenziale di cui all'allegato A alla presente legge si applica l'art. 62, comma 5, della l.r. 45/1995.

Art. 7

(Abrogazione)

1. La legge regionale 24 giugno 1992, n. 30 (Normativa per il personale dipendente dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), è abrogata.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Le procedure già avviate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per il rinnovo, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), degli organi dell'IVAT, in scadenza al 31 dicembre 1997, sono annullate.

2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino al loro rinnovo, che avverrà secondo le norme della presente legge.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.