Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4

Modificazioni alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione).

(B.U. 27 gennaio 1998, n. 4)

Art. 1

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione) è sostituito dal seguente:

"5. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'intervento e l'assistenza di apposito personale, in cui l'utente effettua il pagamento mediante sistemi automatici a moneta, a lettura ottica o informatizzati, prima dell'erogazione."

2. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della l.r. 41/1996 è inserito il seguente:

"5bis. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante usate direttamente dall'utente, in cui l'utente effettua l'erogazione prima di eseguire il relativo pagamento ad apposito incaricato."

Art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 41/1996 è aggiunto il seguente:

"1bis. Per effetto della presente legge, i titolari di concessioni scadute, per le quali non è stato possibile rilasciare il rinnovo a causa dell'inadeguatezza dell'impianto per incompatibilità con la normativa in materia di urbanistica, di traffico urbano ed extraurbano, di sicurezza stradale e di beni di interesse storico ed architettonico, possono continuare l'esercizio dell'attività provvisoriamente fino alla data di entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti di cui all'art. 4, che provvede a disciplinare le modalità di adeguamento o di chiusura e smantellamento degli impianti."

2. Dopo il comma 1bis dell'art. 12 della l.r. 41/1996 è aggiunto il seguente:

"1ter. La proroga dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1bis non può comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1999; oltre tale data, qualora il piano non abbia previsto un più lungo termine per l'adeguamento o lo smantellamento degli impianti, l'attività deve cessare."

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.