Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 46 - Testo storico

Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 46

Bollettino Ufficiale regionale 07 01 1998 n. 1

Interpretazione autentica dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili).

Art. 1

1. Nell'art. 20, comma 3, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), l'avverbio "prioritariamente" č da intendersi applicabile in via esclusiva alle iniziative di autoproduzione per le quali le attivitą di generazione e di destinazione dell'energia idroelettrica non sono normativamente o economicamente vincolate.