Legge regionale 30 luglio 1970, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 30 07 1970

Bollettino ufficiale 31 7 1970 n. 7

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COMUNI E A CONSORZI DI COMUNI PER L’ACQUISTO DI MEZZI MECCANICI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI SGOMBRO DELLA NEVE SULLE STRADE COMUNALI.

Art. 1

Allo scopo di promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombro della neve sulle strade comunali, è autorizzato l’intervento finanziario della Regione nelle spese per il primo acquisto di appositi mezzi meccanici sgombraneve da parte di Comuni e di Consorzi di Comuni.

L’intervento finanziario della Regione è attuato mediante la concessione di contributi ai Comuni nella misura del 40 percento delle spese di primo acquisto dei mezzi meccanici.

Art. 2

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli Enti interessati debbono presentare domanda all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, precisando le caratteristiche dei mezzi da acquistare ed allegando i preventivi di spesa delle Ditte fornitrici, nonché una relazione dalla quale risulti come sarà finanziata la spesa non coperta dall’intervento finanziario richiesto e la disponibilità di locali idonei per il deposito dei mezzi meccanici.

L’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici risponderà allo Ente richiedente entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 3

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa, previo parere favorevole dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e sono erogati in unica soluzione ad avvenuto acquisto e collaudo del mezzo meccanico.

Art. 4

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua massima di Lire venti milioni per la durata di anni cinque, a decorrere dall’anno 1970.

Al finanziamento della spesa annua di Lire 20 milioni si provvede, per l’anno 1970, mediante istituzione del seguente nuovo capitolo 566 della Parte Spesa del bilancio di previsione

della Regione per l’anno 1970: " Contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni per l’acquisto di mezzi meccanici per lo sgombro della neve ", capitolo avente lo stanziamento annuo di Lire 20 milioni, somma da prelevare dal capitolo 271 del bilancio stesso: " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale: allegato F) ".

Le spese per la concessione dei contributi nei successivi quattro anni finanziari graveranno sul capitolo dei successivi quattro bilanci preventivi della Regione corrispondente al sopracitato nuovo capitolo di spesa n. 566 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.