Legge regionale 1° dicembre 1997, n. 39 - Testo storico

Legge regionale 1° dicembre 1997, n. 39

Bollettino Ufficiale regionale 09 12 1997 n. 57

Modificazioni alle leggi regionali 16 agosto 1994, n. 45 (Istituzione del Servizio veterinario regionale) e 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale

16 agosto 1994, n. 45

)

1. L'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Servizio veterinario regionale: attribuzioni)

1. Il Servizio veterinario regionale è inserito ed opera nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta conseguenti all'applicazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Servizio veterinario regionale può avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento di prevenzione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), istituito dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia)."

2. L'art. 4 della l.r. 45/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Organico e comando)

1. Nell'ambito del contingente di posti della qualifica dirigenziale di cui all'art. 25 della l.r. 45/1995 è compreso il posto di veterinario dirigente del Servizio veterinario regionale.

2. Le funzioni di dirigente del Servizio veterinario regionale sono conferite mediante comando di un veterinario, dipendente dell'USL con almeno cinque anni di servizio prestato nel primo livello dirigenziale, in possesso dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale, previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o di quelli previsti dai regolamenti emanati in applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 gennaio 1997, n. 4.

3. Al veterinario comandato si applicano le disposizioni dell'art. 29 della l.r. 45/1995, con eccezione di quelle di cui al comma 2 relative al limite temporale, tenuto conto che si tratta di personale comandato presso l'Amministrazione regionale da un altro ente pubblico e destinato a svolgere anche funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

4. Il comando è disposto dall'USL, su richiesta della Giunta regionale, ed ha durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta, fatta salva la possibilità di revoca da parte della Giunta regionale, di propria iniziativa o su richiesta dell'USL o dell'interessato.

5. Al veterinario comandato è conservato, per tutto il periodo del comando, il trattamento giuridico nonché il trattamento economico comprensivo di stipendio, indennità, retribuzioni ed eventuali trattamenti specifici in godimento alla data del provvedimento di comando, fatti salvi comunque gli incrementi contrattuali e dello stipendio tabellare relativi al livello di appartenenza."

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale

25 ottobre 1982, n. 70

)

1. L'art. 20 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica) è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Commissione sanitaria regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi)

1. La commissione regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 (Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), come modificato dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e 31 marzo 1976, n. 124, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:

a) dal dirigente del Servizio veterinario regionale, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente del Servizio della sanità animale del Dipartimento di prevenzione dell'USL;

c) dal dirigente della Sezione zooprofilattica regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di regolamenti comunitari e di sviluppo zootecnico;

e) da un funzionario dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura;

f) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi camerali e di contingentamento;

g) da tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.

2. La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente di ruolo dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, di livello non inferiore al settimo.

3. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione di programmi di risanamento e di profilassi, nei limiti fissati dai regolamenti concernenti i piani nazionali per la eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

b) verifica dei risultati relativi al programma annuale;

c) predisposizione di provvedimenti urgenti ed eccezionali per particolari condizioni sanitarie di allevamenti che richiedano interventi atti a ripristinare e/o favorire la normale attività zootecnica;

d) ogni altro parere o proposta richiesti dalla Giunta regionale."

Art. 3

(Abrogazione)

1. L'art. 9 della l.r. 24/1981, come sostituito dall'art. 5 della l.r. 45/1994, è abrogato.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.