Legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 - Testo storico

Legge regionale 24 novembre 1997, n. 37

Bollettino Ufficiale regionale 28 11 1997 n. 55

Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).

Art. 2

(Vigilanza)

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza:

a) il Direttore generale dell'ARPA deve fornire alla Presidenza della Giunta regionale, nei tempi dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti;

b) il Presidente della Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche presso gli uffici e i servizi dell'ARPA.

Art. 3

(Atti soggetti a controllo)

1. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità i seguenti atti dell'ARPA:

a) bilancio di previsione;

b) assestamenti e variazioni di bilancio;

c) conto consuntivo;

d) impegni di spesa pluriennali;

e) determinazione della dotazione organica del personale;

f) contratto decentrato di cui all'art. 20, comma 2, della l.r. 41/1995;

g) provvedimenti di autorizzazione ai dipendenti dell'ARPA allo svolgimento di incarichi professionali;

h) acquisti, alienazioni, appalti, convenzioni ed in generale tutti i contratti quando superino l'importo di 50 milioni.

2. Il Direttore generale dell'ARPA può, inoltre, sottoporre al controllo preventivo della Giunta regionale, motivando la richiesta, ogni altro atto che ritenga opportuno salvo:

a) le deliberazioni di mera esecuzione;

b) le deliberazioni meramente ripetitive e confermative;

c) le deliberazioni prive di contenuto dispositivo.

3. Gli atti soggetti al controllo della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.

Art. 4

(Termini per l'esercizio del controllo)

1. La Giunta regionale esercita il controllo di cui all'art. 3, commi 1 e 2, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, anche in forma di silenzio-assenso.

2. I provvedimenti diventano definitivi:

a) quando sono approvati;

b) qualora entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto la Giunta regionale non abbia provveduto al suo annullamento.

Art. 5

(Procedure di approvazione)

1. Gli atti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, in duplice copia, alla struttura regionale competente, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura regionale competente.

2. Del ricevimento degli atti da parte della struttura regionale competente è dato tempestivo avviso all'ARPA con l'esatta indicazione della data di arrivo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Giunta regionale.

Art. 6

(Modalità di controllo)

1. L'istruttoria sugli atti dell'ARPA di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è predisposta dalla struttura regionale competente che, in materie non di propria competenza, si avvale della collaborazione delle altre strutture dell'Amministrazione regionale.

2. La struttura regionale competente può richiedere direttamente all'ARPA informazioni o chiarimenti sugli atti soggetti a controllo.

3. I chiarimenti e gli eventuali elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

4. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini per l'esercizio del controllo una sola volta.

5. Le decisioni della Giunta regionale sono comunicate all'ARPA a cura della struttura regionale competente.

Art. 7

(Atti non soggetti a controllo)

1. Gli atti non soggetti a controllo, tranne quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, il Direttore generale dell'ARPA decida volontariamente di sottoporre a controllo, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

2. Gli atti di cui al comma 1 possono essere dichiarati immediatamente eseguibili per specifiche ragioni d'urgenza da motivare nel provvedimento.

Art. 8

(Pubblicazione degli atti)

1. Tutti gli atti dell'ARPA sono pubblicati all'albo entro otto giorni dalla loro adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Art. 9

(Invio degli atti)

1. Tutti gli atti dell'ARPA sono inviati, per conoscenza, entro dieci giorni dall'adozione, al Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo III della l.r. 41/1995 ed alla struttura regionale competente.

Art. 10

(Potere generale di annullamento)

1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi dell'ARPA ritenuti illegittimi.

Art. 11

(Controllo dell'attività e dei risultati di gestione)

1. L'attività ed i risultati di gestione dell'ARPA sono soggetti al controllo della Giunta regionale.

2. La struttura regionale competente formula all'ARPA eventuali osservazioni in ordine all'attività, alla regolarità amministrativa degli atti ed alla conformità degli stessi alla programmazione regionale con particolare riguardo ai risultati tecnici ed amministrativi conseguiti.

Art. 12

(Controllo sostitutivo)

1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPA nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, o di mancato adeguamento ai rilievi sul controllo dell'attività e dei risultati di gestione, nonché in tutti i casi di inadempienza ad obblighi di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Le spese per l'invio del commissario sono sostenute dall'ARPA salvo rivalsa a carico del Direttore generale o dei dipendenti eventualmente responsabili.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.