Regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3

Bollettino ufficiale regionale 02 09 1997 n. 40

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

il seguente regolamento:

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 , e 23 agosto 1991, n. 2.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Finalità

ARTICOLO 2 Settori di intervento

ARTICOLO 3 Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione

ARTICOLO 4 Durata dei mutui

ARTICOLO 5 Garanzie

ARTICOLO 6 Criteri di revisione

CAPO II

DOTAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 7 Criteri di ripartizione

CAPO III

REQUISITI SOGGETTIVI E TASSI DI INTERESSE

ARTICOLO 8 Requisiti soggettivi

ARTICOLO 9 Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo

ARTICOLO 10 Tassi di interesse

CAPO IV

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

ARTICOLO 11 Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto

ARTICOLO 12 Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la costruzione

ARTICOLO 13 Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero

ARTICOLO 14 Determinazione della superficie utile

ARTICOLO 15 Interventi non ammissibili a mutuo

ARTICOLO 16 Modalità di erogazione e termini per la realizzazione dell'intervento finanziato

CAPO V

VINCOLI ED ESTINZIONE ANTICIPATA

ARTICOLO 17 Vincoli e sanzioni

ARTICOLO 18 Estinzione anticipata

ARTICOLO 19 Alienazione

ARTICOLO 20 Locazione

ARTICOLO 21 Casi di separazione legale

ARTICOLO 22 Successione

ARTICOLO 23 Disposizioni particolari

CAPO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

ARTICOLO 24 Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento

ARTICOLO 25 Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento

ARTICOLO 26 Punteggi e graduatorie

ARTICOLO 27 Formulazione delle graduatorie

ARTICOLO 28 Commissione regionale

ARTICOLO 29 Controllo del rispetto dei vincoli

CAPO VII

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI

ARTICOLO 30 Provvidenze a favore degli emigrati

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 31 Abrogazioni

ARTICOLO 32 Norme transitorie

ARTICOLO 33 Norme finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

Art. 2

(Settori di intervento)

1. Sono finanziabili l'acquisto, la costruzione ed il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

Art. 3

(Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità

di determinazione)

1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima:

a) di lire 100.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da un solo soggetto;

b) di lire 120.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima:

a) di lire 110.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da un solo soggetto;

b) di lire 130.000.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

3. Nel caso di acquisto, l'importo del mutuo non può comunque essere superiore né al valore dell'immobile accertato attraverso la perizia redatta a cura dell'Amministrazione regionale, né a quello risultante dall'atto di acquisto e fermo restando che il mutuo sarà concesso in base all'importo inferiore.

4. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, l'importo massimo del mutuo concedibile non può essere superiore al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale, né eccedere il computo metrico estimativo redatto da un tecnico professionista e allegato alla domanda di mutuo.

5. Per gli interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero, il mutuo non può essere concesso se il valore o il costo dell'immobile, determinati ai sensi dei commi 3 e 4, risultano inferiori al cinquanta per cento degli importi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

(Durata dei mutui)

1. I mutui sono ammortizzabili in venticinque anni.

2. L'ammortamento dei finanziamenti aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero è preceduto da un periodo di preammortamento; in detto periodo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate.

Art. 5

(Garanzie)

1. L'erogazione del mutuo comporta l'acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell'ente mutuante, sull'immobile oggetto dell'intervento, nonché la prestazione di eventuali garanzie integrative richieste dall'ente mutuante medesimo.

2. Qualora l'ipoteca non risulti congrua per ottenere l'importo di mutuo richiesto, l'ente mutuante per poter concedere un mutuo di importo superiore a quello conseguente al valore dell'ipoteca può richiedere garanzie integrative.

Art. 6

(Criteri di revisione)

1. Gli importi di mutuo di cui all'art. 3 ed i limiti di reddito di cui all'art. 9 sono applicabili alle domande presentate nel corso del biennio 1997/1998.

2. A decorrere dal biennio 1999/2000, gli importi di cui al comma 1 potranno, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte del Consiglio regionale, avuto riguardo dell'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.

CAPO II

DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 7

(Criteri di ripartizione)

1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita, per ogni semestre, come segue:

a) per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto, il trenta per cento dello stanziamento;

b) per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione, il venti per cento dello stanziamento;

c) per gli interventi aventi per oggetto il recupero, il cinquanta per cento dello stanziamento.

2. Per gli interventi aventi per oggetto mutui in capo a emigrati è riservato un massimo del due per cento dell'intero stanziamento semestrale, con priorità a richiedenti che rientrano nelle disposizioni previste all'art. 30, comma 3. Il finanziamento del fondo del due per cento è assicurato attraverso la riduzione delle quote percentuali di cui al comma 1, lett. a), b) e c), in misura proporzionale al settore di intervento cui si riferiscono le domande.

3. In caso di carenza di domande ammissibili a finanziamento in un settore di intervento, i fondi eccedenti sono destinati agli altri settori in parti uguali.

CAPO III

REQUISITI SOGGETTIVI E TASSI DI INTERESSE

Art. 8

(Requisiti soggettivi)

1. I mutui sono concessi a soggetti che:

a) abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

b) siano titolari di reddito proprio minimo di lire 9.000.000 e comunque di un reddito familiare compreso nei limiti indicati nell'art. 9;

c) siano cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione europea; il cittadino extracomunitario è ammesso ai benefici di legge soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

d) abbiano maturato, in uno o più comuni della regione, un periodo di residenza pari ad almeno cinque anni, anche non consecutivi;

e) non siano proprietari o usufruttuari per intero, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione nell'ambito del territorio nazionale; è tuttavia ammessa:

1) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o non adeguata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; la non adeguatezza è riferita al nucleo familiare come definito al comma 2;

2) la proprietà di un'unità immobiliare gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

3) la comproprietà e l'usufrutto di più unità abitative, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;

4) la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), acquisita successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;

f) non abbiano beneficiato, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di contributi o di finanziamenti pubblici destinati all'acquisto, alla nuova costruzione o al recupero della prima casa, salvo il caso di accollo per successione di quote di mutuo inferiori al cento per cento.

2. Costituiscono il nucleo familiare del richiedente il coniuge e, qualora inseriti nella famiglia anagrafica, i figli, siano essi legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi.

3. Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo con persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, devono avere il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. e) e f), e il loro reddito concorre alla formazione dei limiti di reddito di cui all'art. 9.

4. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo con il coniuge, questi deve avere il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. e) e f), e il suo reddito concorre alla formazione dei limiti di reddito di cui all'art. 9. I requisiti di cui sopra si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.

5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

Art. 9

(Limiti di reddito e modalità per la

determinazione del medesimo)

1. Per l'accesso ai mutui il reddito imponibile del nucleo familiare del richiedente non può essere inferiore a lire 18.000.000.

2. L'accesso ai mutui non è consentito ai soggetti per i quali il reddito del nucleo familiare, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 4 e 5, è superiore a lire 60.000.000.

3. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo.

4. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 3.000.000 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente.

5. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 4.

Art. 10

(Tassi di interesse)

1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:

a) al trenta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi fino a lire 30.000.000;

b) al cinquanta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi da lire 30.000.001 a lire 45.000.000;

c) al settanta per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore, per i redditi da lire 45.000.001 a lire 60.000.000.

CAPO IV

CARATTERISTICHE DEGLI

INTERVENTI FINANZIABILI

Art. 11

(Caratteristiche degli interventi aventi ad

oggetto l'acquisto)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto:

a) di un'abitazione in corso di costruzione o ristrutturazione, con una superficie utile residenziale non superiore a mq 120, oltre a locali accessori non residenziali;

b) di un'abitazione provvista di certificato di abitabilità, con una superficie utile residenziale non superiore a mq 120, oltre a locali accessori non residenziali;

c) di un'abitazione provvista di certificato di abitabilità e occupata dal richiedente da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, senza limiti di superficie oltre a locali accessori non residenziali;

d) di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione, oltre a locali accessori non residenziali.

2. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente o i componenti del nucleo familiare rivestano la qualità di soci, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società con soci aventi vincoli di parentela di primo grado con il richiedente o i componenti il nucleo familiare, l'importo del mutuo massimo concedibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, è determinato in proporzione alle somme delle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

3. Non sono finanziabili le domande:

a) aventi ad oggetto l'acquisto di un immobile non accatastato come civile abitazione;

b) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

c) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;

d) relative ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica da enti pubblici a prezzi convenzionati e/o agevolati;

e) di acquisto con atto di compravendita stipulato da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di mutuo, con deroga a tre anni nel caso di ripresentazione continuativa della domanda e non accolta per mancanza di fondi.

Art. 12

(Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto

la costruzione)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla realizzazione:

a) di un'abitazione unifamiliare;

b) di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare, purché la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq;

c) di un'abitazione nell'ambito di un edificio plurifamiliare, a condizione che i restanti alloggi siano realizzati da persone non appartenenti al nucleo familiare.

2. La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni di cui al presente articolo non può superare i 120 mq.

Art. 13

(Caratteristiche degli interventi aventi ad

oggetto il recupero)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di recupero previsti dall'art. 31, comma primo, lett. b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). Sono altresì ammissibili a finanziamento gli interventi comprendenti, oltre al recupero, anche l'ampliamento dell'abitazione.

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento, oltre al recupero, comprenda anche un ampliamento volumetrico, la superficie utile residenziale dell'abitazione realizzata non può superare i 120 mq, con esclusione dei locali accessori non residenziali.

3. Nel caso in cui da un edificio esistente si ricavino più unità abitative, è ammessa a finanziamento una sola unità; il computo metrico estimativo di riferimento per il mutuo deve essere limitato a tale unità.

Art. 14

(Determinazione della superficie utile)

1. Per superficie utile residenziale si intende quella interna dell'alloggio, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e dei vani scala, misurati in proiezione orizzontale, con esclusione di tutti gli altri locali non residenziali e non aventi caratteristiche di abitabilità.

2. Nell'ipotesi di nuclei familiari con più di quattro persone, il limite di mq 120 previsto dagli art. 11, 12 e 13 è maggiorato di mq 15 per ogni componente, eccedente le quattro unità.

Art. 15

(Interventi non ammissibili a mutuo)

1. Non sono ammissibili a mutuo:

a) gli interventi di nuova costruzione e recupero le cui concessioni edilizie siano scadute al momento della presentazione della domanda;

b) gli interventi di acquisto, costruzione e recupero di abitazioni ubicate in zone D, E e F dei piani regolatori generali comunali, realizzati sulla base di concessioni edilizie rilasciate in funzione della presenza di attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale ed agricolo.

Art. 16

(Modalità di erogazione e termini per la

realizzazione dell'intervento finanziato)

1. Nel caso di acquisto, l'erogazione del mutuo è prevista in un'unica soluzione subordinatamente al perfezionamento dell'atto di acquisto, del contratto di mutuo, all'acquisizione dell'ipoteca e del certificato di residenza nell'abitazione finanziata.

2. Nei casi di costruzione e di recupero, l'erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

a) novanta per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione dell'ipoteca, nonché alla presentazione dell'atto di divisione nell'ipotesi di costruzione e di recupero di un'abitazione in un edificio comprendente unità abitative appartenenti a nuclei familiari diversi;

b) dieci per cento subordinatamente alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di abitabilità o, in mancanza, della dichiarazione dell'organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori;

3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;

4) del certificato di residenza nell'abitazione finanziata.

3. La documentazione di cui al comma 2, lett. b), deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo.

4. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 non fosse stata presentata la documentazione di cui al comma 2, lett. b), è posto in ammortamento l'ammontare del mutuo erogato, mentre le quote ancora da erogare vengono revocate.

5. Il contratto di mutuo o il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione, da parte della competente struttura regionale, della documentazione all'ente mutuante, pena la revoca del finanziamento.

6. E' data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 28, di concedere proroghe al termine di cui ai commi 3 e 5 quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

CAPO V

VINCOLI ED ESTINZIONE ANTICIPATA

Art. 17

(Vincoli e sanzioni)

1. I mutuatari hanno l'obbligo di occupare stabilmente l'abitazione finanziata e di mantenervi la residenza per cinque anni dalla data del contratto di mutuo.

2. Nell'ipotesi di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1, il finanziamento dovrà essere estinto anticipatamente, alle condizioni previste dall'art. 18, comma 2.

Art. 18

(Estinzione anticipata)

1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione stipulata con l'istituto mutuante, dopo cinque anni dalla data del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data del contratto di mutuo, comporta la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato della differenza fra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

3. Qualora l'ente mutuante accerti che l'immobile finanziato è sottoposto ad espropriazione immobiliare, la Giunta regionale, prima del decorso di cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, può autorizzare l'estinzione anticipata da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 1, anche nell'ipotesi in cui l'alienazione dell'abitazione oggetto di finanziamento venga perfezionata in forma extra-giudiziale.

Art. 19

(Alienazione)

1. L'alienazione dell'abitazione finanziata è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del finanziamento con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato della differenza tra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

3. Decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, in caso di alienazione, lo stesso può essere accollato in capo agli acquirenti fermo restando il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo al tasso agevolato applicabile alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare dell'acquirente, in vigore alla data dell'accollo. L'accollo è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per accedere ai finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984 ed è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 20

(Locazione)

1. Il proprietario dell'abitazione acquistata, costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984, può locarla dopo che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

2. La locazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del finanziamento con la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di erogazione alla data di estinzione.

Art. 21

(Casi di separazione legale)

1. Nell'ipotesi di separazione consensuale o giudiziale dei coniugi, il mutuo concesso può essere accollato al coniuge che risulti totalmente proprietario, uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà delle parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.

2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge non accollatario può beneficiare, in deroga a quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. f), di un mutuo ai sensi del presente regolamento dopo la sentenza di divorzio.

Art. 22

(Successione)

1. Nell'ipotesi di successione, gli eredi:

a) non hanno obbligo di residenza;

b) possono accollarsi il finanziamento allo stesso tasso;

c) possono estinguere anticipatamente il mutuo con il pagamento del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta;

d) possono alienare l'abitazione finanziata subordinatamente all'estinzione del mutuo alle condizioni previste alla lett. c);

e) possono locare l'abitazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al coniuge superstite, il quale è tenuto a rispettare le condizioni previste dagli art. 17, 18, 19 e 20.

3. Nell'ipotesi di successione a favore del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 28, può autorizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare riferito all'anno in corso al momento dell'apertura della successione.

Art. 23

(Disposizioni particolari)

1. Nel caso in cui il titolare di mutuo contragga matrimonio può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche anteriormente al termine previsto dall'art. 17, comma 1. In tal caso, l'abitazione lasciata libera può essere locata anche prima che siano decorsi cinque anni dalla data del contratto di mutuo a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla l.r. 76/1984.

2. L'alienazione e l'estinzione anticipata del mutuo, effettuata in qualsiasi momento, può essere autorizzata con provvedimento della Giunta regionale, nel caso in cui il mutuatario trasferisca la propria attività lavorativa e la propria residenza fuori dal territorio regionale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato dell'ammontare degli interessi a carico del mutuatario maturati alla data di estinzione anticipata e calcolati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

3. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto maggiorenne inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi sono riferiti al solo richiedente e il suo reddito dovrà essere quello indicato all'art. 9. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo deve essere occupato direttamente dal richiedente; i componenti del nucleo familiare originario non possono trasferire la propria residenza nell'abitazione finanziata per un periodo di cinque anni dalla data del contratto di mutuo, pena l'estinzione dello stesso con le modalità previste dall'art. 18, comma 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 24

(Termini e modalità di presentazione della

domanda di finanziamento)

1. La domanda per ottenere la concessione dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984 e al presente regolamento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere recapitata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, tra il 20 marzo e il 20 giugno e tra il 20 settembre e il 20 dicembre di ogni anno.

2. Nell'ipotesi in cui il termine di scadenza previsto coincida con i giorni festivi o prefestivi, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare i termini di scadenza previsti al comma 1.

Art. 25

(Documentazione da allegare alla

domanda di finanziamento)

1. La domanda, redatta su apposito modulo debitamente compilato, deve essere corredata della seguente documentazione:

a) certificato plurimo contestuale di cittadinanza, residenza e stato di famiglia;

b) certificato storico di residenza, in caso di variazioni della stessa nel periodo utile ai fini dell'accesso al mutuo o dell'attribuzione del punteggio relativo;

c) copia dei modelli presentati ai fini della denuncia dei redditi delle persone fisiche e dell'imposta comunale sugli immobili;

d) ogni altra documentazione attestante situazioni previste dall'art. 26 per l'attribuzione del punteggio;

e) copia della sentenza di separazione nel caso di coniugi legalmente separati.

2. Per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, è richiesta, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) certificazione attestante la proprietà in capo al richiedente dell'area, nel caso di costruzione, o del fabbricato, nel caso di recupero;

b) copia autenticata dell'ultimo progetto e/o progetto di variante concessionato, completo di tutti gli elaborati tecnici;

c) copia autenticata della concessione edilizia e eventuali varianti e/o autorizzazioni edilizie;

d) dichiarazione del Sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale di una domanda ai sensi dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

e) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva;

f) documentazione catastale;

g) dichiarazione del richiedente attestante che al momento della presentazione della domanda di mutuo non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.

3. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimati è richiesta in duplice copia la seguente documentazione:

a) atto di compravendita o contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;

c) certificato di abitabilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse reperibile, certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore e acquirente definiti dall'art. 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione è richiesta, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) contratto preliminare di vendita con l'indicazione del prezzo di acquisto;

b) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di finanziamento e relativa concessione edilizia;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela tra venditore ed acquirente, definiti all'art. 11, ovvero l'esistenza dei medesimi nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.

5. Per gli interventi di cui al comma 4, a completamento della documentazione richiesta ed entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento, devono essere prodotti, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo, i seguenti documenti:

a) copia completa dell'accatastamento;

b) certificato di abitabilità o, in mancanza, dichiarazione dell’organo comunale competente attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del certificato stesso e la data di fine lavori.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato con provvedimento della Giunta regionale in caso di sopravvenuti, gravi e documentati motivi.

7. La documentazione richiesta ai sensi dei commi 3 e 4 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione, pena la decadenza dell'assegnazione del mutuo.

8. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione ed il recupero, sono ammesse a mutuo anche le domande in cui l'area o il fabbricato da recuperare siano posseduti per quote di comproprietà in capo al richiedente ed altri membri del nucleo familiare, o siano gravate da usufrutto a favore di componenti il nucleo familiare del richiedente stesso. E' ammessa altresì la comproprietà con soggetti estranei al nucleo familiare a condizione che l'atto di divisione con assegnazione in piena proprietà dell'abitazione finanziata venga presentato entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento, pena la revoca del mutuo.

Art. 26

(Punteggi e graduatorie)

1. Le graduatorie per la concessione dei mutui sono formulate con l'attribuzione dei punteggi sottoelencati:

a) anzianità di residenza anagrafica in Valle d'Aosta:

1) fino a cinque anni punti 0;

2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti :

2.1 da 5 a 15 anni punti 0,5 per ogni anno;

2.2 da oltre 15 a 25 anni punti 0,3 per ogni anno;

2.3 da oltre 25 a 35 anni punti 0,2 per ogni anno;

b) composizione del nucleo familiare:

1) una persona punti 0,80;

2) due persone punti 1,60;

3) tre persone punti 2,40;

4) quattro persone punti 3,20;

5) cinque persone punti 4,00;

6) oltre 5 persone punti 4,80;

c) acquisto dell'alloggio occupato con contratto di locazione:

1) da oltre cinque anni punti 5;

2) da tre a cinque anni punti 4;

3) da uno a tre anni punti 3;

d) richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo non dovuto a morosità o altre inadempienze contrattuali

punti 5;

e) presenza di un invalido nel nucleo familiare:

1) dal quaranta per cento al sessanta per cento di invalidità

punti 0,4;

2) dal sessantuno per cento all'ottanta per cento di invalidità

punti 0,8;

3) dall'ottantuno per cento al cento per cento di invalidità

punti 1,20;

f) reddito del nucleo familiare:

1) fino a 30.000.000 punti 3;

2) da lire 30.000.001 a lire 45.000.000 punti 1,5;

3) da lire 45.000.001 a lire 60.000.000 punti 0;

g) coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo

punti 2;

h) richiedenti che occupino in regime di locazione da almeno due anni un alloggio:

1) in condizione di contestuale sovraffollamento e insalubrità

punti 3;

2) in condizione di sovraffollamento o insalubrità

punti 1;

i) domanda di finanziamento corredata da compromesso di vendita o atto di compravendita

punti 2,5;

l) ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione dalla graduatoria immediatamente precedente per carenza di disponibilità finanziaria

punti 2,5.

2. Il punteggio relativo al comma 1, lett. c), deve essere comprovato dalla presentazione del contratto di locazione, corredato da una dichiarazione dell'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza attestante la data di decorrenza dell'ultimo domicilio, e dal contratto preliminare di acquisto.

3. Il punteggio relativo al comma 1, lett. d), deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutiva.

4. Il punteggio relativo al comma 1, lett. e), deve essere comprovato dalla presentazione di certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche.

5. Il punteggio relativo al comma 1, lett. g), deve essere comprovato dalla presentazione del certificato di matrimonio.

6. Il punteggio relativo al comma 1, lett. h), deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune in cui ha sede l'immobile.

7. Il punteggio relativo al comma 1, lett. l), è calcolato una sola volta indipendentemente dal numero delle ripresentazioni.

8. Per l'attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute al momento della domanda; i punteggi di cui al comma 1, lett. c) e i), non sono cumulabili.

9. A parità di punteggio, vengono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:

a) nucleo familiare più numeroso;

b) sfratto esecutivo;

c) acquisto di alloggio in locazione;

d) acquisto di alloggio con contratto preliminare di acquisto o atto di acquisto presentato all'atto della domanda;

e) collocazione nella fascia di reddito inferiore;

f) sovraffollamento e/o insalubrità dell'immobile occupato;

g) presenza di invalido nel nucleo familiare;

h) maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta;

i) data di presentazione della domanda.

Art. 27

(Formulazione delle graduatorie)

1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, provvede, previa istruttoria delle domande stesse e sentita la commissione di cui all'art. 28, all'approvazione della graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro dieci giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni. L'avvenuta affissione è comunicata per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla data di affissione.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, i richiedenti possono proporre ricorso in opposizione all'organo che ha emanato l'atto, il quale, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi, sentita la commissione di cui all'art. 28, approva la graduatoria definitiva.

4. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a finanziamento con atto del dirigente della struttura di cui al comma 1, nei limiti dei finanziamenti disponibili e secondo la tipologia dell'intervento, a condizione che presentino l'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 25.

Art. 28

(Commissione regionale)

1. Per le finalità di cui alla l.r. 76/1984 è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, una commissione, nominata dalla Giunta regionale, così composta:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze, o un suo delegato;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato;

c) un rappresentante della Finaosta s.p.a. designato dalla stessa, o un suo delegato.

2. I membri della commissione restano in carica per un periodo pari a quello dell'organo che li ha nominati e comunque fino a quando il nuovo organo non provvede alla nomina dei nuovi membri.

3. La commissione è presieduta dal funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o, in sua assenza, dal funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e finanze.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della commissione.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Alla commissione è inoltre attribuita la competenza ad esaminare specifici casi anche non strettamente disciplinati dal regolamento proponendo le possibili soluzioni.

Art. 29

(Controllo del rispetto dei vincoli)

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica effettua controlli sul rispetto dei vincoli del presente regolamento secondo le tempistiche e le modalità indicate di volta in volta dalla Giunta regionale.

CAPO VII

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI

Art. 30

(Provvidenze a favore degli emigrati)

1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati).

2. Agli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella regione, possono essere concessi mutui per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al cinquanta per cento dell'ammontare previsto dall'art. 3, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b).

3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da non oltre cinque anni beneficiano delle agevolazioni previste dall'art. 2, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e ad essi si applicano le disposizioni previste dagli art. 9 e 10.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'art. 7, comma 2.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

(Abrogazioni)

1. I regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale) e 23 agosto 1991, n. 2, sono abrogati.

Art. 32

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui al Capo V si applicano anche ai finanziamenti concessi e non estinti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di mutuo, presentate fino al 20 giugno 1997, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b), per le domande di mutuo presentate nel secondo semestre 1997 sono ammessi a mutuo i soggetti per i quali il reddito imponibile del nucleo familiare è compreso tra i 12.000.000 e i 18.000.000. In tal caso l'importo di mutuo concedibile per i settori di intervento di cui all'art. 2 non può superare i 100.000.000.

Art. 33

(Norme finali)

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle domande di finanziamento presentate a decorrere dal secondo semestre 1997.