Legge regionale 7 luglio 1997, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 7 luglio 1997, n. 25

Bollettino Ufficiale regionale 18 07 1997 n. 33

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1997, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1996, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

INDICE

Art. 1 - Assestamento dei residui attivi

Art. 2 - Assestamento dei residui passivi

Art. 3 - Variazioni di bilancio per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e del fondo iniziale di cassa

Art. 4 - Variazioni di bilancio per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari non impegnati nell'anno 1996 - Parte Spesa

Art. 5 - Variazioni di bilancio - Parte Entrata

Art. 6 - Variazioni di bilancio - Parte Spesa

Art. 7 - Variazione di bilancio di cassa

Art. 8 - Fondi globali

Art. 9 - Pareggio del bilancio

Art. 10 - Disposizioni varie

Art. 11 - Dichiarazione di urgenza

Art. 1

(Assestamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento Lire 283.889.808.074

in diminuzione Lire 80.333.528.354

differenza in aumento Lire

Art. 2

(Assestamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento Lire 208.097.430.008

in diminuzione Lire 98.088.124.441

differenza in aumento Lire

Art. 3

(Variazioni di bilancio per l'applicazione

dell'avanzo di amministrazione

e del fondo iniziale di cassa)

1. Sono approvate le seguenti variazioni in aumento ai sottoindicati capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997:

Cap. 00010 "Avanzo di amministrazione"

Lire 198.189.867.517

Cap. 00020 "Fondo iniziale di cassa"

Lire 104.642.893.364

Art. 4

(Variazioni di bilancio per l'iscrizione

di fondi relativi a trasferimenti statali

e comunitari non impegnati nell'anno 1996 -

Parte Spesa

)

1. Per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l'esercizio 1996 e non impegnati, sono approvate le variazioni in aumento di competenza per lire 9.123.121.795 e di cassa per lire 1.937.000.000 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5

(Variazioni di bilancio - Parte Entrata)

1. Sono approvate le variazioni in diminuzione per lire 17.000.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, ai capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997, quali risultano analiticamente dalla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 6

(Variazioni di bilancio - Parte Spesa)

1. Sono approvate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997, quali risultano analiticamente dalla tabella E allegata alla presente legge:

in diminuzione

competenza Lire 11.372.300.000

cassa Lire 56.888.710.317

in aumento

competenza Lire 183.439.045.722

cassa Lire 150.211.000.000

Art. 7

(Variazioni di bilancio di cassa)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli della Parte Entrata per complessive Lire 6.879.052.065 e della Parte Spesa per complessive Lire 14.495.448.384 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, quali risultano analiticamente dalla tabella F allegata alla presente legge.

Art. 8

(Fondi globali)

1. La variazione in diminuzione sul capitolo di spesa n. 69020, disposta al precedente articolo 6 per lire 2.600.000.000 risulta dalla riduzione degli accantonamenti iscritti ai punti B 3.4. (Nuovo stabilimento termale di Pré-St-Didier) per lire 600.000.000 e D 1.2. (Presidio ospedaliero 3° lotto) per lire 2.000.000.000 dell'allegato n. 1 "Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali" al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 9

(Pareggio del bilancio)

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997, a seguito delle variazioni approvate dalla presente legge, viene così rideterminato:

Entrata Lire 997.738.279.720

Spesa Lire 934.191.305.567

2. Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, in aumento di lire 181.189.867.517 per la competenza e di lire 80.763.841.299 per la cassa, pareggia nelle risultanze di Lire 2.852.877.821.019 per la competenza e di Lire 3.105.817.794.801 per la cassa.

Art. 10

(Disposizioni varie)

1. Nella parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 sono istituiti i seguenti capitoli:

Programma regionale: 3.08.

Codificazione: 3.5.0.

Cap. 7800 "Proventi derivanti da indennità per danni causati al paesaggio"

Programma regionale: 3.11.

Codificazione: 3.2.4.

Cap. 9230 "Interessi attivi su somme dovute alla Regione a titolo diverso"

Art. 11

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.