Legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 6 giugno 1997, n. 20

Bollettino Ufficiale regionale 17 06 1997 n. 28

Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali.

Art. 1

1. La Regione riconosce l'Associazione degli ex consiglieri regionali della Valle d'Aosta, di seguito denominata associazione, costituita per il raggiungimento delle seguenti finalitą:

a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, ha visto i consiglieri regionali operare per l'affermazione ed il consolidamento dell'autonomia regionale;

b) contribuire alla valorizzazione della funzione della Regione autonoma mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni varie;

c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex consiglieri regionali con il Consiglio regionale e gli altri organi regionali, tutelandone gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;

d) assicurare ai soci un continuo e doveroso aggiornamento sull'attivitą legislativa e amministrativa della Regione;

e) offrire, alle famiglie dei consiglieri deceduti, assistenza nei loro rapporti con il Consiglio regionale.

2. I consiglieri regionali in carica possono partecipare all'attivitą dell'associazione e collaborare per il raggiungimento delle sue finalitą.

3. L'associazione ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono:

a) favorire, anche con appositi contributi finanziari, le manifestazioni e le attivitą culturali promosse dall'associazione;

b) chiedere la collaborazione dell'associazione per l'organizzazione di manifestazioni e di attivitą socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.

Art. 3

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il supporto organizzativo ritenuto necessario all'espletamento dei compiti dell'associazione.

2. All'associazione incombe l'obbligo di documentare l'impiego di tutte le somme ricevute.

Art. 4

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione, per uso degli associati, il Bollettino ufficiale e le altre pubblicazioni edite dalla Regione.

Art. 5

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire 10.000.000, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed č ricompreso negli stanziamenti gią iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).