Legge regionale 6 giugno 1997, n. 20 - Testo storico
Legge regionale 6 giugno 1997, n. 20
Bollettino Ufficiale regionale 17 06 1997 n. 28
Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali.
1. La Regione riconosce l'Associazione degli ex consiglieri regionali della Valle d'Aosta, di seguito denominata associazione, costituita per il raggiungimento delle seguenti finalitą:
a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, ha visto i consiglieri regionali operare per l'affermazione ed il consolidamento dell'autonomia regionale;
b) contribuire alla valorizzazione della funzione della Regione autonoma mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni varie;
c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex consiglieri regionali con il Consiglio regionale e gli altri organi regionali, tutelandone gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;
d) assicurare ai soci un continuo e doveroso aggiornamento sull'attivitą legislativa e amministrativa della Regione;
e) offrire, alle famiglie dei consiglieri deceduti, assistenza nei loro rapporti con il Consiglio regionale.
2. I consiglieri regionali in carica possono partecipare all'attivitą dell'associazione e collaborare per il raggiungimento delle sue finalitą.
3. L'associazione ha sede presso il Consiglio regionale.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono:
a) favorire, anche con appositi contributi finanziari, le manifestazioni e le attivitą culturali promosse dall'associazione;
b) chiedere la collaborazione dell'associazione per l'organizzazione di manifestazioni e di attivitą socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il supporto organizzativo ritenuto necessario all'espletamento dei compiti dell'associazione.
2. All'associazione incombe l'obbligo di documentare l'impiego di tutte le somme ricevute.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione, per uso degli associati, il Bollettino ufficiale e le altre pubblicazioni edite dalla Regione.
1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire 10.000.000, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed č ricompreso negli stanziamenti gią iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).