Legge regionale 30 luglio 1970, n. 14 - Testo storico
Legge regionale n. 14 del 30 07 1970
Bollettino ufficiale 31 7 1970 n. 7
ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE.
È approvata l’assegnazione gratuita, a decorrere dall’anno scolastico 1970- 1971, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti alle Scuole Secondarie di secondo grado della Regione.
La scelta dei libri di testo scolastici da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all’articolo precedente sarà fatta dal Collegio dei Professori di ciascuna Scuola Secondaria.
Le disposizioni e modalità per l’acquisto e l’assegnazione gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni di cui all’articolo 1 saranno approvate con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.
La Giunta Regionale può stabilire che i libri di testo o alcuni di essi siano assegnati in uso e rimangano di proprietà dell’Amministrazione Regionale, con il conseguente obbligo, da parte degli alunni assegnatari, di restituirli alla Segreteria della Scuola di appartenenza al termine dell’anno scolastico.
La maggiore spesa annua derivante a carico del Bilancio regionale, dall’applicazione della presente legge, prevista in Lire ottantamilioni, sarà imputata al capitolo 654 ("Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria") del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1970 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire ottantatremilioni a Lire centosessantatremilioni.
Per l’anno finanziario 1970, è approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 654 del bilancio di previsione della Regione da Lire ottantatremilioni a Lire centosessantatremilioni mediante prelievo della somma di Lire ottantamilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - Spese correnti - Allegato E).
Le spese per l’applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.