Legge regionale 12 maggio 1997, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 12 maggio 1997, n. 17

(B.U. 27 maggio 1997, n. 23)

Finanziamento di un programma regionale straordinario di lavori di pubblica utilità.

Art. 1

1. Al fine di offrire opportunità di lavoro, con particolare riferimento alle persone in condizione di difficoltà o di svantaggio, e di realizzare interventi di manutenzione ambientale, la Regione Valle d'Aosta promuove e realizza un programma straordinario di lavori di pubblica utilità.

2. Il programma si articola nei seguenti tre progetti:

a) progetto straordinario di interventi da realizzarsi a cura della struttura regionale competente in materia di forestazione e risorse naturali, che verrà redatto ai sensi della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti);

b) progetto straordinario di interventi da realizzarsi a cura dell'Assessorato dei lavori pubblici;

c) progetto straordinario di interventi da realizzarsi, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e della relativa legge regionale di attuazione 26 aprile 1993, n. 20, a cura delle cooperative sociali e loro consorzi, su iniziativa delle strutture regionali competenti in materia di tutela dell'ambiente, cooperazione e assistenza sociale.

Art. 2

1. Il programma regionale straordinario di lavori di pubblica utilità è destinato alle seguenti tipologie di soggetti:

a) progetto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a):

1) il venticinque per cento del totale delle assunzioni è assegnato a:

1.1 lavoratori in possesso di qualifiche specifiche per lo svolgimento dei lavori, da reperire nelle liste ordinarie di collocamento;

2) l'ulteriore settantacinque per cento delle assunzioni è ripartito al cinquanta per cento tra:

2.1 lavoratori in mobilità di età superiore a 40 anni;

2.2 persone disoccupate di lunga durata (da oltre 12 mesi) di età superiore a 32 anni;

b) progetto di cui all'art. 1, comma 2, lett. b):

1) il venticinque per cento del totale delle assunzioni è assegnato a:

1.1 lavoratori in possesso di qualifiche specifiche per lo svolgimento dei lavori da reperire nelle liste di collocamento;

2) l'ulteriore settantacinque per cento delle assunzioni è ripartito al cinquanta per cento tra:

2.1 lavoratori in mobilità di età superiore a 40 anni;

2.2 persone disoccupate di lunga durata (da oltre 12 mesi) di età superiore a 32 anni;

c) progetto di cui all'art. 1, comma 2, lett. c):

1) donne che si ripresentano sul mercato del lavoro dopo una assenza superiore a 24 mesi;

2) persone disoccupate con una invalidità civile riconosciuta superiore al quarantacinque per cento o portatori di handicap psichici e sensoriali;

3) persone disoccupate di lunga durata (da oltre 12 mesi) di età superiore a 32 anni;

4) persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale;

5) detenuti ed ex-detenuti;

6) persone inserite nelle liste di mobilità di età superiore a 40 anni.

2. L'assegnazione per i lavoratori in mobilità avviene, in base ai criteri stabiliti ai punti 2, 3, 4, 5 della deliberazione n. 62 del 27 febbraio 1997 della Commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta. Gli stessi criteri vengono estesi agli altri soggetti beneficiari dell'intervento stabiliti dalla deliberazione n. 63 del 26 marzo 1997 della Commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta.

Art. 3

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa complessiva di lire 2.400.000.000 che graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione:

a) per lire 200.000.000 sul capitolo 26010;

b) per lire 800.000.000 sul capitolo 38940;

c) per lire 200.000.000 sul capitolo 38660;

d) per lire 1.000.000.000 sul capitolo 51820;

e) per lire 200.000.000 sul capitolo 67250.

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli interventi previsti all'allegato n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio 1997, relativi a:

a) Interventi per lo sviluppo del sistema economico - Turismo - Realizzazione campo da golf (B.3.5)

lire 500.000.000;

b) Territorio, ambiente e reti tecnologiche - Acquedotto del Monte Bianco (C.1)

lire 500.000.000;

c) Territorio, ambiente e reti tecnologiche - Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette (C.4)

lire 400.000.000;

d) Promozione sociale, istruzione e cultura - Tutela della salute - Presidio ospedaliero 3° lotto (D.1.2)

lire 1.000.000.000.

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 2.400.000.000;

b) in aumento:

cap. 26010 "Fondo per il finanziamento del piano triennale di politica del lavoro"

lire 200.000.000

cap. 38940 "Spese per retribuzioni al personale addetto alla forestazione, alla valorizzazione delle risorse naturali e alla gestione della fauna selvatica"

lire 800.000.000

cap. 38660 "Spese per interventi intesi alla conservazione e all'incremento del patrimonio boschivo"

lire 200.000.000

cap. 51820 "Spese per l'esecuzione di opere diverse a mezzo di cantieri in economia"

lire 1.000.000.000

cap. 67250 "Spese per il recupero ambientale di aree naturali degradate"

lire 200.000.000.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.