Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 - Testo storico

Legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

Bollettino Ufficiale regionale 29 04 1997 n. 20

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 (Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione) e successive modificazioni.

Art. 1

1. L'art. 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 (Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione), gią modificato dalle leggi regionali 19 gennaio 1979, n. 2, e 15 giugno 1983, n. 57, č sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Reclutamento del personale direttivo e docente)

1. L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione č disciplinato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 14 (Ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 60 (Assunzione in ruolo, trasferimenti e riammissione in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali), ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione sono ammessi i docenti di scuola materna e di scuola elementare che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano forniti di una delle lauree determinate dal bando di concorso o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al comma 2, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli delle scuole materne ed elementari coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli."

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.