Legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

Bollettino Ufficiale regionale 22 04 1997 n. 18

Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Finalità

ARTICOLO 2 Classificazione e destinazione dei beni

ARTICOLO 3 Generalità sulla tenuta degli inventari

ARTICOLO 4 Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari

CAPO II

REGIME DEI BENI DEL DEMANIO

E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE

ARTICOLO 5 Inventario

ARTICOLO 6 Utilizzo dei beni

ARTICOLO 7 Autotutela

CAPO III

GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

ARTICOLO 8 Inventario

ARTICOLO 9 Acquisti

ARTICOLO 10 Affitto, locazione, comodato

ARTICOLO 11 Alloggi di servizio

ARTICOLO 12 Gestione

ARTICOLO 13 Alienazione dei beni

ARTICOLO 14 Modalità e procedura

ARTICOLO 15 Permute

ARTICOLO 16 Costituzione di diritti reali

ARTICOLO 17 Donazioni e altre liberalità

ARTICOLO 18 Valutazione e prezzo

CAPO IV

BENI MOBILI E STRUMENTALI

ARTICOLO 19 Classificazione

ARTICOLO 20 Programmazione degli acquisti

ARTICOLO 21 Acquisti

ARTICOLO 22 Inventario

ARTICOLO 23 Valore dei beni inventariati

ARTICOLO 24 Consegnatari

ARTICOLO 25 Comodato

ARTICOLO 26 Cessione dei beni non più utilizzabili

ARTICOLO 27 Cessione a titolo oneroso

ARTICOLO 28 Cessione gratuita

ARTICOLO 29 Eliminazione di beni dall'inventario

CAPO V

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 30 Inventario

ARTICOLO 31 Acquisizione di partecipazioni

ARTICOLO 32 Acquisizioni dirette

ARTICOLO 33 Partecipazione alla costituzione di nuove società

ARTICOLO 34 Modalità

ARTICOLO 35 Condizioni

ARTICOLO 36 Previsioni statutarie

ARTICOLO 37 Gestione

ARTICOLO 38 Cessioni

ARTICOLO 39 Modalità di cessione

ARTICOLO 40 Offerte pubbliche di vendita

ARTICOLO 41 Trattative dirette

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 42 Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il regime dei beni della Regione, ai sensi degli art. 5, 6 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta) e degli art. 822 e seguenti del codice civile.

Art. 2

(Classificazione e destinazione dei beni)

1. I beni della Regione si suddividono in:

a) beni demaniali;

b) beni patrimoniali indisponibili;

c) beni patrimoniali disponibili.

2. I beni patrimoniali si distinguono in mobili ed immobili.

3. Costituiscono il demanio regionale i beni, indicati nell'art. 822 del codice civile, di proprietà della Regione o ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto speciale.

4. Costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione i seguenti beni:

a) le foreste;

b) i beni in concessione alla Regione ai sensi degli art. 7 e 11 dello Statuto speciale;

c) le cave e torbiere quando la disponibilità è sottratta al proprietario;

d) le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo;

e) gli immobili destinati a sede di uffici pubblici, con relativi arredi ed attrezzature;

f) altri beni destinati a pubblico servizio.

5. Costituiscono il patrimonio disponibile tutti gli altri beni diversi da quelli indicati nei commi 3 e 4, ivi comprese le partecipazioni finanziarie.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4, l'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate al comma 1 è disposta, in sede di prima applicazione della presente legge, con provvedimento dichiarativo della Giunta regionale, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni.

7. Per i beni successivamente acquisiti l'assegnazione è disposta dallo stesso organo che approva l'acquisizione, con i medesimi criteri di cui al comma 6.

8. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra, previo accertamento del mutamento definitivo della loro destinazione.

9. Dell'avvenuta adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 8 è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

(Generalità sulla tenuta degli inventari)

1. L'inventario generale dei beni della Regione è tenuto presso la competente struttura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e si compone degli inventari di ciascuna delle categorie di beni indicati all'art. 2, comma 1, suddivisi, per quanto concerne le categorie di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma, in beni immobili e mobili.

2. L'inventario delle partecipazioni finanziarie costituisce apposita sezione nell'ambito della categoria dei beni mobili di cui al comma 1.

3. I beni della Regione sono iscritti in appositi specifici inventari settoriali, tenuti ed aggiornati dalle competenti strutture secondo le norme contenute nei successivi articoli.

4. Con provvedimenti della Giunta regionale, e, per quanto di competenza del Consiglio regionale, del relativo Ufficio di Presidenza, sono determinati i soggetti responsabili e le modalità per la redazione e la tenuta degli inventari.

5. La tenuta delle scritture inventariali deve avvenire, ove possibile, tramite sistemi informatici, onde consentire l'utilizzo dei dati ivi contenuti al fine del controllo di gestione e della redazione del rendiconto generale.

6. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e aggiornati dallo stesso, nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.

7. Gli inventari sono pubblici e chiunque può prenderne visione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

8. I beni di terzi in uso alla Regione a qualsiasi titolo sono annotati in appositi registri che non fanno parte dell'inventario.

Art. 4

(Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari)

1. La ricognizione dei beni iscritti negli inventari e l'aggiornamento dei relativi valori hanno luogo periodicamente, anche a rotazione, a scadenze non superiori a dieci anni.

2. La ricognizione dei beni ha luogo altresì al momento della consegna o della riconsegna dei beni di cui all'art. 24.

3. I funzionari preposti alla tenuta degli inventari dei beni di cui all'art. 3 sono responsabili dei beni loro affidati finché non ne abbiano ottenuto il legale discarico ed hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni stessi. Essi accertano gli eventuali danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati o subconsegnati se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.

CAPO II

REGIME DEI BENI DEL DEMANIO

E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INDISPONIBILE

Art. 5

(Inventario)

1. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, con i provvedimenti dichiarativi di trasferimento e i conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

2. L'inventario dei beni immobili del patrimonio indisponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le seguenti indicazioni:

a) descrizione e caratteristiche del bene;

b) dimensioni, ubicazione e dati catastali;

c) destinazione urbanistica;

d) titolo di provenienza;

e) vincoli di natura reale;

f) valore;

g) uso o servizio speciale a cui sono destinati e durata di tale destinazione;

h) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;

i) reddito e ammortamento.

Art. 6

(Utilizzo dei beni)

1. I beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono anche essere utilizzati per finalità particolari, purché queste siano compatibili e non contrastino con la natura pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

2. L'uso particolare dei beni di cui al comma 1 può essere accordato mediante concessione.

3. L'atto di concessione è deliberato dalla Giunta regionale e indica:

a) l'uso per il quale la concessione è disposta;

b) la durata del rapporto;

c) l'onere di concessione;

d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

e) l'ammontare della cauzione;

f) il divieto di subconcessione;

g) le altre particolari condizioni derivanti dalla peculiarità del bene.

4. Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.

5. Nel caso di concessione per consentire l'attraversamento di strade o per la realizzazione di strade, elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altre simili opere di interesse pubblico, sia aeree che interrate, il canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.

6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite alla Regione senza il pagamento di alcun indennizzo, salvo il diritto della stessa a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso a carico del concessionario e salvo quanto disposto al comma 9.

7. La Giunta regionale delibera la revoca della concessione in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene è immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.

8. I beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono essere trasferiti agli enti locali, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle leggi regionali, qualora ciò non risulti in contrasto con la natura pubblicistica del bene.

9. Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico che necessitano di opere di restauro conservativo o di manutenzione straordinaria possono essere concessi a terzi, stabilendo la durata della concessione in relazione al tipo di intervento da eseguire a carico del concessionario. In tale caso la concessione disciplina i termini e le modalità degli interventi, le condizioni per l'esecuzione, le garanzie che la competente Soprintendenza dell'Amministrazione regionale riterrà di imporre per la migliore tutela del bene vincolato. Gli obblighi e le opere poste a carico del concessionario possono costituire il corrispettivo per l'utilizzazione del bene.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi di subconcessione previsti dagli art. 7 e 11 dello Statuto speciale.

Art. 7

(Autotutela)

1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto è notificato ai soggetti interessati ed intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dagli enti stessi.

4. Gli enti locali, nonché gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla competente struttura regionale le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.

5. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

CAPO III

GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Art. 8

(Inventario)

1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le indicazioni previste dall'art. 5, comma 2.

Art. 9

(Acquisti)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, il programma degli acquisti immobiliari che, sulla base delle disponibilità di bilancio, intende effettuare nel corso dell'anno, con le specifiche destinazioni, in relazione ai programmi di interventi dei vari settori dell'Amministrazione.

2. All'acquisizione dei beni immobili da destinare a funzioni di pubblica utilità si procede di norma secondo le disposizioni in materia di espropriazione per opere pubbliche. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle stesse.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale può procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove ritenuto conveniente e vantaggioso, da idonei avvisi pubblici.

4. L'acquisto dei beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.

5. In caso di acquisto di un bene immobile nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.

Art. 10

(Affitto, locazione, comodato)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali, con provvedimento della Giunta regionale.

2. I relativi contratti possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di avvisi in cui siano indicati i beni di cui al comma 1; nel caso vi siano più richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa.

3. In caso di contratto in scadenza, il rinnovo ha luogo, a parità di altre condizioni e salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, a favore del precedente locatario o affittuario.

4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)) per le locazioni di unità abitative locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

5. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, i beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.

Art. 11

(Alloggi di servizio)

1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione, disposto dalla Giunta regionale, è corredato di un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono comunque a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione e quelle per i consumi.

3. Sono fatte salve le norme in materia di alloggi di servizio per il personale del Corpo forestale valdostano.

Art. 12

(Gestione)

1. Alla gestione dei beni immobili del presente capo la Regione provvede direttamente oppure mediante affidamento a terzi, qualora ciò sia ritenuto più conveniente e vantaggioso per l'Amministrazione.

2. Le convenzioni che regolano i rapporti con il terzo gestore devono contenere i termini, le modalità e le condizioni per la gestione.

Art. 13

(Alienazione dei beni)

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali non risulti concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione ed intenda avviare la procedura di alienazione indicandone le modalità.

2. Eccezion fatta per le alienazioni a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato secondo quanto previsto dall'art. 18.

3. I beni il cui valore non sia superiore a lire 50 milioni, o quelli per i quali sia stato inutilmente o infruttuosamente esperito almeno un incanto, possono essere alienati a trattativa privata con procedura ad evidenza pubblica.

4. Il valore di cui al comma 3 può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale.

5. Per l'alienazione di beni ubicati in zone agricole, la gara, di norma, deve essere preceduta da trattativa privata tra i proprietari confinanti qualora ciò risulti funzionale al riquadramento della proprietà fondiaria.

6. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, nel rispetto, salvo rinuncia, delle quote possedute da ciascuno di essi.

7. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.

Art. 14

(Modalità e procedura)

1. L'asta pubblica si svolge con le modalità indicate nell'allegato A.

2. Non possono presentare offerte le persone o le imprese inibite a contrattare con l'Amministrazione regionale dall'autorità giudiziaria o poste in mora per somme dovute alla Regione. La competente struttura della Presidenza della Giunta cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di tali soggetti sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale o di atti di inibizione eventualmente disposti dall'autorità giudiziaria.

Art. 15

(Permute)

1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico, quando ciò venga ritenuto più conveniente per l'Amministrazione in relazione alla specificità dei beni da acquisire, può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di altri soggetti. Qualora i beni ceduti appartengano al patrimonio indisponibile, i beni acquisiti ricevono contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati.

2. La permuta è effettuata a trattativa privata, previa stima dei beni nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 18. Qualora i beni oggetto di permuta non abbiano uguale valore, si procede al relativo conguaglio.

3. La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico del terzo contraente sia superiore al venti per cento del valore del bene di proprietà regionale.

Art. 16

(Costituzione di diritti reali)

1. La Giunta regionale può costituire diritti reali a carico di beni immobili di proprietà della Regione quando ciò non comporti nocumento al bene interessato e comunque non ne risulti pregiudicata la destinazione. L'atto di costituzione deve stabilire condizioni e modalità per l'esercizio del diritto costituito a favore del terzo.

2. Sui beni di proprietà della Regione possono essere concessi diritti di superficie, esclusivamente a favore di soggetti che esercitino attività produttiva, nel quadro di iniziative di politica economica ed industriale finalizzate ad obiettivi di sviluppo dell'occupazione e dell'economia regionale.

3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione.

Art. 17

(Donazioni e altre liberalità)

1. Il Consiglio regionale delibera l'accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità, legati ed altre liberalità, con espresse motivazioni riferite all'interesse pubblico.

Art. 18

(Valutazione e prezzo)

1. Il valore di stima è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne affidate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

CAPO IV

BENI MOBILI E STRUMENTALI

Art. 19

(Classificazione)

1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

a) beni di uso durevole quali mobili, arredi, macchine, strumenti ed attrezzature d'ufficio, di laboratorio e di cantiere;

b) beni strumentali quali apparecchiature, prodotti informatici ed attrezzature telefoniche;

c) automezzi, veicoli e simili iscritti nei pubblici registri;

d) libri e pubblicazioni;

e) beni di consumo quali cancelleria, vestiario, che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e quelli di modico valore;

f) diritti d'autore;

g) opere d'arte;

h) altri beni mobili.

Art. 20

(Programmazione degli acquisti)

1. Le strutture regionali sono tenute a presentare all'Assessorato del bilancio e delle finanze, in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione, un documento di programmazione degli acquisti di beni mobili e strumentali da acquisire nell'esercizio successivo.

2. Nel documento di programmazione degli acquisti le strutture richiedenti devono indicare l'ammontare delle forniture, per tipologie di prodotto, che intendono acquisire nel corso dell'anno finanziario successivo.

3. Gli acquisti non preventivati sono possibili, per sopravvenute e imprevedibili esigenze che si verificano nel corso dell'esercizio, con le normali procedure e nei limiti delle disponibilità assegnate dal bilancio.

Art. 21

(Acquisti)

1. La Regione procede all'acquisto dei beni mobili e strumentali secondo la vigente normativa applicando, in assenza di norme regionali, leggi e regolamenti dello Stato in materia di forniture e di contabilità, nonché la normativa europea, qualora direttamente applicabile, per gli acquisti al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Sono fatti salvi gli acquisti in economia, in applicazione del regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8.

2. Le procedure di acquisto dei beni mobili e strumentali sono gestite dalle competenti strutture regionali, alle quali vanno inoltrate le richieste motivate e contenenti le caratteristiche prestazionali dei beni di cui si richiede l'acquisto ovvero la chiara definizione delle esigenze che l'acquisto deve soddisfare.

3. Le strutture che gestiscono le procedure d'acquisto sono anche responsabili della pubblicità dei bandi di gara prevista dalle leggi.

4. La liquidazione delle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è subordinata all'avvenuta loro presa in carico nei registri inventariali, che deve risultare da apposita dichiarazione sulla stessa fattura, o ad essa allegata, recante l'indicazione del numero di inventario attribuito ai singoli oggetti.

Art. 22

(Inventario)

1. I beni mobili, esclusi quelli di consumo di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), sono indicati nell'inventario, il quale deve contenere:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie;

b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua se necessario alle esigenze del sistema informatizzato di tenuta delle scritture;

c) la struttura presso la quale si trovano gli oggetti;

d) il valore, secondo quanto previsto dall'art. 23.

Art. 23

(Valore dei beni inventariati)

1. Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente:

a) al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;

b) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;

c) al prezzo di costo, per quelli realizzati direttamente dalla Regione.

Art. 24

(Consegnatari)

1. I beni mobili e strumentali che formano oggetto di inventari sono assunti in consegna dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative.

2. La consegna e la riconsegna dei beni si attua a mezzo di appositi verbali i cui estremi sono annotati negli inventari.

3. Fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, i dirigenti consegnatari sono responsabili della gestione dei beni loro affidati che devono, a cura degli stessi, essere annotati su apposito registro.

4. Sono ammesse le subconsegne e i subconsegnatari rispondono al dirigente consegnante dei beni dallo stesso avuti in consegna.

Art. 25

(Comodato)

1. I beni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) e f), possono essere dati in comodato o in uso a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta regionale, ad enti senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per finalità di interesse collettivo e generale riconosciute dalla Regione.

Art. 26

(Cessione dei beni non più utilizzabili)

1. I beni mobili riconosciuti non più utilizzabili sono dichiarati fuori uso con provvedimento motivato del dirigente competente che ne determina la destinazione.

2. I beni dichiarati fuori uso sono ceduti a titolo oneroso ovvero, ove ciò non sia conveniente per l'Amministrazione, ceduti gratuitamente ovvero distrutti.

Art. 27

(Cessione a titolo oneroso)

1. La cessione a titolo oneroso può essere disposta a favore di:

a) altra amministrazione pubblica che ne paghi il corrispondente valore di stima;

b) imprese fornitrici, al prezzo offerto che viene computato come parte del prezzo delle forniture da effettuare o in parziale permuta;

c) terzi, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa, al migliore offerente.

Art. 28

(Cessione gratuita)

1. La cessione gratuita è disposta prioritariamente a favore di enti pubblici regionali, fondazioni, associazioni senza finalità di lucro, e altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale.

Art. 29

(Eliminazione di beni dall'inventario)

1. Il materiale mancante per furto, per caso fortuito, per cause di forza maggiore, reso inservibile all'uso o dichiarato inutilizzabile ai sensi dell'art. 26 è eliminato dagli inventari con provvedimento del dirigente responsabile della tenuta dell'inventario.

CAPO V

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

Art. 30

(Inventario)

1. L'inventario delle partecipazioni deve di norma contenere:

a) i dati identificativi delle società partecipate;

b) l'importo del capitale sociale deliberato e versato, nonché il numero complessivo delle azioni o quote ed il loro valore nominale unitario;

c) la composizione del capitale sociale;

d) la composizione degli organi societari con l'individuazione dei rappresentanti della Regione;

e) i dati e gli indicatori dei bilanci delle società partecipate;

f) la cronologia delle operazioni effettuate dalla Regione relativamente alle partecipazioni stesse.

2. I consiglieri regionali, per l'espletamento delle funzioni connesse con il loro mandato, hanno diretto accesso, presso le competenti strutture della Presidenza del Consiglio, all'inventario delle partecipazioni finanziarie, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 31

(Acquisizione di partecipazioni)

1. La Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie.

2. L'acquisizione è disposta, con provvedimento del Consiglio o della Giunta regionale, secondo quanto disciplinato dall'art. 32, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di stato.

3. La Regione può, altresì, acquisire partecipazioni, per il tramite della Finaosta s.p.a., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni. Il relativo mandato di incarico deve essere conferito con deliberazione della Giunta regionale che deve indicare le motivazioni alla base dell'acquisizione della partecipazione.

Art. 32

(Acquisizioni dirette)

1. Qualora la partecipazione nella società non superi il cinquanta per cento del capitale sociale, l'acquisizione è disposta dalla Giunta regionale.

2. Per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 si applica anche nel caso di successiva sottoscrizione a titolo di aumento di capitale o di ulteriore acquisizione di partecipazione.

Art. 33

(Partecipazione alla costituzione

di nuove società)

1. La Regione, sempre ai fini di cui all'art. 31, può promuovere, con provvedimento del Consiglio regionale, la costituzione di società di diritto privato dotate di personalità giuridica nelle quali è prevista la partecipazione della Regione stessa.

2. La Regione può altresì conferire, con deliberazione della Giunta regionale, alla Finaosta s.p.a., ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982, mandato a costituire o a partecipare alla costituzione di nuove società.

Art. 34

(Modalità)

1. Le modalità ed i termini per la costituzione di una nuova società, con partecipazione diretta o mediante mandato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982, sono proposti all'organo deliberante dall'assessore competente per settore d'intervento, di concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

2. Le strutture competenti predispongono l'istruttoria e stabiliscono i termini e le modalità per la partecipazione.

Art. 35

(Condizioni)

1. La partecipazione diretta è regolata dalle norme e condizioni contenute in appositi statuti sociali che la Regione approva con il provvedimento di acquisizione della partecipazione o di partecipazione alla costituzione della nuova società, e che, in questo ultimo caso, devono essere approvati dagli altri soggetti partecipanti alla costituzione della società stessa.

2. Le partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982 sono regolate sulla base delle condizioni definite nel relativo mandato di incarico alla Finaosta s.p.a.

Art. 36

(Previsioni statutarie)

1. Lo statuto della società partecipata deve prevedere la facoltà per l'Amministrazione regionale di nominare uno o più amministratori o sindaci, in applicazione dell'art. 2458 del codice civile.

2. Nel caso di partecipazione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982, la Finaosta s.p.a. deve garantirsi la facoltà prevista dall'art. 6 della medesima legge.

Art. 37

(Gestione)

1. L'attività di gestione e controllo delle partecipazioni dirette è svolta, con propria struttura, dall'Assessorato del bilancio e delle finanze.

2. L'attività di gestione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/1982 è svolta dalla Finaosta s.p.a. che, sulla base delle indicazioni della struttura di cui al comma 1, periodicamente relaziona sull'andamento delle società partecipate.

3. I soggetti che svolgono l'attività di gestione delle partecipazioni devono, tra l'altro:

a) tenere e aggiornare l'inventario delle partecipazioni;

b) curare la partecipazione alle assemblee delle società, con particolare riferimento all'analisi dei bilanci d'esercizio prima della loro approvazione;

c) tenere i rapporti con i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali;

d) monitorare l'andamento economico-finanziario delle società partecipate.

Art. 38

(Cessioni)

1. Gli organi competenti a disporre l'acquisizione delle partecipazioni sono autorizzati a deliberarne, in tutto o in parte, la cessione.

2. Le modalità ed il valore della partecipazione da cedere sono fissati, nei casi in cui essi non siano già stati stabiliti all'atto dell'acquisizione della partecipazione stessa, con deliberazione dell'organo competente, sulla base delle valutazioni effettuate dalla struttura di cui all'art. 37, che possono richiedere a tal fine l'assistenza tecnico-professionale di soggetti esterni alla Regione.

3. Con la sola eccezione della Finaosta s.p.a., gli incarichi di valutazione e assistenza operativa alla cessione non possono essere affidati a soggetti che svolgono o che abbiano svolto incarichi di consulenza o ricoperto cariche sociali nelle società oggetto di valutazione, o in società da esse controllate, nei tre anni precedenti.

Art. 39

(Modalità di cessione)

1. La cessione delle partecipazioni dirette, o ai sensi della l.r. 16/1982, viene effettuata, in ragione dell'interesse pubblico perseguito dalla Regione, con una delle seguenti modalità:

a) trattative dirette con i potenziali acquirenti già facenti parte della compagine societaria;

b) offerta pubblica di vendita;

c) trattative dirette con altri potenziali acquirenti.

2. Sono fatti salvi i casi di prelazioni o opzioni previsti dallo statuto della società partecipata o da altre pattuizioni contrattuali.

Art. 40

(Offerte pubbliche di vendita)

1. In caso di cessione mediante offerta pubblica di vendita si applicano le leggi vigenti in materia.

Art. 41

(Trattative dirette)

1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve garantire la trasparenza della procedura e deve accertarsi della congruità del valore di cessione e dell'affidabilità e solvibilità dell'acquirente.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di cessione può prevedere, tra l'altro, per un periodo determinato, clausole quali il divieto di cessione della partecipazione a terzi, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, nonché eventuali impegni e condizioni atti a garantire determinate condizioni economico-finanziarie e gestionali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42

(Norme transitorie)

1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 1998.

2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli art. 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 43

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.