Legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 - Testo storico

Legge regionale 7 marzo 1997, n. 7

Bollettino Ufficiale regionale 18 03 1997 n. 13

Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta.

Art. 1

(Ordinamento della professione)

1. L'esercizio e l'organizzazione della professione di guida alpina e aspirante guida alpina in Valle d'Aosta sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2

(Definizione di guida alpina e di aspirante guida alpina)

1. E' guida alpina chi esercita professionalmente le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed ascensioni alpine, sia su roccia, sia su ghiaccio, sia su misto;

b) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche;

d) allenamento alla pratica anche competitiva delle suddette attività.

2. E' aspirante guida alpina chi esercita le attività di cui al comma 1, lett. a) e b), nei limiti stabiliti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM). L'aspirante guida alpina è inoltre autorizzata a svolgere l'attività di cui al comma 1, lett. c) e d), solo in qualità di collaboratore di una guida alpina.

Art. 3

(Specializzazioni)

1. Alla guida ed aspirante guida alpina è consentito l'esercizio di ulteriori attività direttamente derivate dagli ambiti professionali di cui all'art. 2, quali:

a) il torrentismo sportivo, consistente nell'accompagnamento di singoli o gruppi lungo itinerari interessati dalla presenza di torrenti, forre, orridi e simili, per affrontare i quali è necessario l'uso di tecniche e attrezzature alpinistiche, nonché l'insegnamento delle relative tecniche;

b) le altre specializzazioni, così come definite dall'art. 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).

2. Le specializzazioni di cui al comma 1 si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorico-pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17 o dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

Art. 4

(Esercizio stabile della professione)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 6.

2. Costituisce esercizio stabile della professione l'organizzazione di corsi e l'apertura di scuole di alpinismo, anche solo stagionali, e, comunque, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando gli stessi a recarsi nella regione.

Art. 5

(Esercizio saltuario della professione)

1. Per esercizio saltuario della professione si intende l'attività svolta da guide alpine o aspiranti guide alpine, iscritte presso altro albo professionale regionale istituito ai sensi della l. 6/1989, o abilitate all'esercizio della professione, conformemente alle norme vigenti nello Stato estero di appartenenza, e provenienti in accompagnamento di propri clienti da altre regioni o dall'estero.

2. L'esercizio saltuario della professione di guida alpina e aspirante guida alpina non è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale di cui all'art. 6, ma comporta l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13.

Art. 6

(Albo professionale regionale)

1. E' istituito, presso l'UVGAM, l'albo professionale regionale delle guide e aspiranti guide alpine, di cui all'art. 4 della l. 6/1989.

2. L'UVGAM gestisce l'albo professionale regionale e ne cura l'aggiornamento.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia triennale ed è rinnovata previa verifica, a cura dell'UVGAM, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), c) e g).

Art. 7

(Iscrizione all'albo professionale regionale)

1. Sono iscritti all'albo professionale regionale i soggetti che ne fanno richiesta all'UVGAM e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) età minima di 18 anni per le aspiranti guide alpine e di 21 anni per le guide alpine;

c) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli art. 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

d) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i soggetti nati anteriormente al 1° gennaio 1957; l'equivalenza del titolo di studio conseguito in uno Stato estero al corrispondente titolo di studio italiano risulta da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente e apposta in calce o allegata alla traduzione in lingua italiana o francese, debitamente legalizzata, del titolo di studio prodotto;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

f) abilitazione tecnica conseguita a norma dell'art. 11;

g) residenza o domicilio in un comune della regione;

h) conoscenza delle lingue italiana e francese, da accertarsi mediante specifica prova d'esame organizzata dall'UVGAM, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per i cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. c) ed e), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati di origine o di provenienza.

Art. 8

(Documento di riconoscimento)

1. Il presidente dell'UVGAM, all'atto dell'iscrizione all'albo professionale regionale, rilascia al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'UVGAM medesima di concerto con la struttura regionale competente in materia di turismo; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del-l'UVGAM.

2. In sede di vidimazione annuale, l'UVGAM accerta l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 12, nonché la permanenza dell'idoneità fisica all'esercizio della professione.

Art. 9

(Cancellazione dall'albo professionale regionale)

1. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine che hanno perduto uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1, sono cancellate dall'albo professionale regionale; nel caso di perdita del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), o in caso di cessata attività per anzianità, le guide ed aspiranti guide alpine sono iscritte, qualora interessate e su loro richiesta, in separata sezione dell'albo, senza diritto all'esercizio della professione.

Art. 10

(Trasferimento all'albo professionale regionale)

1. E' ammesso il trasferimento, su domanda, della guida alpina ed aspirante guida alpina iscritta all'albo di un'altra regione o provincia autonoma al corrispondente albo professionale della Valle d'Aosta.

2. Il trasferimento è disposto dall'UVGAM, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o domicilio in un comune della Valle d'Aosta e previo superamento dell'esame di cui all'art. 7, comma 1, lett. h).

Art. 11

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b).

2. Sono ammessi ai corsi di cui al comma 1 i soggetti residenti in un comune della Valle d'Aosta e aventi l'età prescritta per l'iscrizione all'albo professionale regionale; nel caso di corsi per guida alpina è altresì richiesto l'avvenuto esercizio della professione di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a due anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di cui al comma 1 sono svolte da istruttori a ciò abilitati ai sensi dell'art. 18 o dell'art. 7, comma 8, della l. 6/1989.

Art. 12

(Aggiornamento professionale)

1. Le guide ed aspiranti guide alpine sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dal-l'UVGAM, d'intesa e per conto della Regione.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza entro il termine del triennio per causa di forza maggiore riconosciuta dall'UVGAM, la guida o aspirante guida è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo e la relativa iscrizione all'albo professionale regionale è prorogata per un periodo massimo di un anno.

3. Per le aspiranti guide alpine la frequenza del corso di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina equivale, ai fini di quanto disposto ai commi 1 e 2, alla frequenza di un corso di aggiornamento.

4. L'obbligo di aggiornamento cessa al compimento del cinquantesimo anno di età.

5. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di aggiornamento sono svolte da istruttori abilitati ai sensi dell'art. 18 o dell'art. 7, comma 8, della l. 6/1989.

Art. 13

(Classificazione delle ascensioni e limitazione al numero di clienti)

1. Le ascensioni si distinguono in ascensioni di primo ordine, ascensioni di secondo ordine ed escursioni facili.

2. Le società locali autorizzate a norma dell'art. 19 o, ove non esistenti, l'UVGAM, individuano nelle rispettive zone le ascensioni di primo ordine, di secondo ordine e le escursioni facili.

3. Nelle ascensioni di primo ordine le guide non possono portare sulla propria cordata più di un cliente; in quelle di secondo ordine non più di due clienti.

4. Nelle escursioni facili il numero massimo di clienti accompagnabili è stabilito con regolamento dell'UVGAM.

5. Le aspiranti guide alpine sono autorizzate a fungere da capo cordata nelle ascensioni di primo ordine soltanto nei seguenti casi:

a) quando fanno parte di una cordata condotta da una guida e sono invitati a ciò dalla medesima guida;

b) quando sono a capo di una cordata facente parte di un gruppo di cordate condotte da una guida.

Art. 14

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'UVGAM, e sono vincolanti per tutte le guide ed aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.

Art. 15

(Sanzioni)

1. L'esercizio abusivo della professione di guida o aspirante guida alpina è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva la somma minima e quella massima sono raddoppiate.

2. L'irregolare esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è inoltre punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) chi, essendo iscritto in un albo professionale di altra regione o provincia autonoma, esercita stabilmente la professione di guida alpina o aspirante guida alpina in Valle d'Aosta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva le somme minima e massima sono triplicate;

b) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000;

c) l'inosservanza delle tariffe professionali, stabilite ai sensi dell'art. 14, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000;

d) ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 16

(UVGAM)

1. L'UVGAM è organo di autogoverno e autodisciplina della professione, è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo, è dotata di personalità giuridica e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'art. 13 della l. 6/1989; l'UVGAM ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide ed aspiranti guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

2. L'UVGAM ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi e finanziamenti erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 26 e da ogni altra eventuale entrata.

3. Hanno diritto di far parte dell'UVGAM, con parità di diritti e di doveri, tutte le guide e le aspiranti guide alpine iscritte nell'albo professionale regionale.

4. Lo statuto dell'UVGAM e le eventuali modifiche dello stesso sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

5. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 4, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti.

6. Lo statuto dell'UVGAM prevede l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, del quale fa parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione regionale, nominato ai sensi della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).

Art. 17

(Compiti dell'UVGAM)

1. All'UVGAM sono affidati i seguenti compiti:

a) curare la gestione e l'aggiornamento dell'albo professionale regionale;

b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide e delle aspiranti guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide, di cui all'art. 15 della l. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento per guide ed aspiranti guide alpine di cui all'art. 12, i corsi di preparazione per istruttori a norma dell'art. 18, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'art. 3;

c) promuovere ed organizzare manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l'alpinismo e la conoscenza della montagna;

d) promuovere studi e provvedere alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida e aspirante guida alpina;

e) promuovere e sviluppare le relazioni con gli altri organismi operanti nel settore di interesse delle guide e aspiranti guide alpine;

f) coordinare l'attività delle associazioni locali delle guide e aspiranti guide alpine, nel rispetto della loro autonomia;

g) formulare, su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, pareri sulle questioni relative all'ordinamento delle professioni di guida e aspirante guida alpina, nonché sulle questioni relative agli interventi a rifugi e altre opere alpine;

h) svolgere le altre funzioni ad essa affidate dalla legge o dalla Regione o previste dallo statuto;

i) stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore delle guide e aspiranti guide ad essa iscritte, per la corresponsione di somme una tantum in caso di morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio in servizio.

Art. 18

(Corsi per istruttori)

1. Il rilascio, da parte dell'UVGAM, della qualifica di istruttore è subordinato alla frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed al superamento dei relativi esami, organizzati dall'UVGAM ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b).

2. Ai corsi di formazione per istruttori sono ammesse le sole guide alpine che hanno esercitato la professione per un periodo non inferiore a tre anni.

3. Le attività di insegnamento pratico nei corsi di formazione per istruttori sono svolte da istruttori abilitati da almeno tre anni.

Art. 19

(Società locali)

1. Assumono la denominazione di Società locali le associazioni costituite per organizzare e coordinare il lavoro delle guide alpine ed aspiranti guide alpine ad esse aderenti, in funzione delle esigenze della zona in cui esse operano.

2. Le Società locali collaborano con le aziende di promozione turistica, con i Comuni e con la Regione per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, in generale, di iniziative volte alla promozione della zona di competenza.

3. Ai fini della presente legge, le Società locali di guide e aspiranti guide alpine sono autorizzate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentito il parere del-l'UVGAM; con il medesimo decreto è altresì approvato lo statuto dell'associazione, che deve essere conforme ai principi della presente legge, nonché allo statuto ed ai regolamenti del-l'UVGAM.

4. Nella medesima zona della regione, comprensiva di uno o più comuni, può essere autorizzata una sola Società locale di guide e aspiranti guide alpine.

5. Hanno diritto, a richiesta, di fare parte delle Società locali autorizzate le guide ed aspiranti guide alpine esercenti stabilmente nella rispettiva zona, iscritte all'albo regionale professionale e che accettino lo statuto ed i regolamenti dell'associazione; lo stesso diritto è riconosciuto alle guide ed aspiranti guide alpine invalide, a norma dell'art. 23, residenti in uno dei comuni compresi nella zona di competenza della Società locale e che ne accettino lo statuto ed i regolamenti.

6. Lo statuto della Società locale di guide ed aspiranti guide alpine individua i comuni compresi nella rispettiva zona.

Art. 20

(Scuole di alpinismo)

1. Sono considerate scuole di alpinismo le strutture, comunque denominate e costituite, che svolgono stabilmente in forma organizzata e collettiva attività di insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia, ghiaccio e misto e delle tecniche sci-alpinistiche, con esclusione delle attività di formazione professionale di cui alla presente legge.

2. L'apertura di una scuola di alpinismo è soggetta ad autorizzazione rilasciata annualmente, con decreto, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la scuola si avvale esclusivamente, per l'attività di insegnamento, di guide alpine o aspiranti guide alpine iscritte all'albo professionale regionale;

b) le aspiranti guide alpine, di cui la scuola eventualmente si avvale per l'attività di insegnamento, risultano in numero comunque non superiore a quello delle guide alpine;

c) la direzione della scuola è affidata ad una guida alpina autorizzata all'esercizio stabile della professione in Valle d'Aosta da almeno tre anni.

Art. 21

(Provvidenze a favore delle guide e delle aspiranti guide alpine e loro superstiti)

1. La Regione corrisponde annualmente, previa specifica richiesta indirizzata alla struttura regionale competente in materia di turismo, a tutte le guide ed alle aspiranti guide alpine iscritte all'UVGAM e residenti in Valle d'Aosta, nonché ai loro superstiti:

a) assegni di anzianità;

b) assegni di invalidità permanente;

c) assegni di reversibilità.

2. Gli assegni di cui al comma 1 decorrono dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, fatto salvo il diritto degli eredi legittimi a percepire le mensilità dell'assegno maturate e non riscosse dal titolare dell'assegno stesso.

Art. 22

(Assegni di anzianità)

1. Gli assegni di anzianità sono corrisposti in favore delle guide ed aspiranti guide alpine che, avendo cessato l'esercizio della professione, si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) hanno compiuto il sessantesimo anno di età ed esercitato la professione in Valle d'Aosta per almeno venticinque anni;

b) hanno esercitato la professione in Valle d'Aosta per almeno trentacinque anni.

Art. 23

(Assegni di invalidità permanente)

1. Gli assegni di invalidità permanente si distinguono in:

a) ordinari;

b) speciali.

2. Gli assegni ordinari di invalidità permanente spettano a tutte le guide ed aspiranti guide alpine che hanno esercitato la professione in Valle d'Aosta per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e che, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, non sono più in grado di svolgere la professione per sopraggiunta invalidità superiore al cinquanta per cento.

3. Gli assegni speciali di invalidità permanente spettano a tutte le guide ed aspiranti guide alpine, indipendentemente dal tempo per il quale hanno esercitato la professione, qualora siano colpite da invalidità specifica, a norma del comma 2, derivante da causa di servizio.

4. Gli assegni di invalidità permanente ordinari o speciali sono revocati per cessazione dello stato di invalidità e non sono cumulabili con l'assegno di anzianità di cui all'art. 22.

5. L'invalidità risulta da apposito certificato rilasciato dal medico dipendente dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL) e convalidato dal medico responsabile del Servizio di medicina legale della medesima USL.

6. I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1.

7. I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del sessantesimo anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1.

Art. 24

(Assegno di reversibilità)

1. L'assegno di reversibilità viene erogato in caso di morte:

a) del titolare dell'assegno di anzianità o di invalidità permanente;

b) dell'iscritto all'UVGAM, nell'eventualità che il decesso non sia dovuto a causa di servizio, qualora abbia esercitato la professione per non meno di cinque anni complessivi, di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data della morte;

c) dell'iscritto all'UVGAM che, alla data del decesso non dovuto a cause di servizio, abbia esercitato la professione per almeno venticinque anni complessivi, indipendentemente dal tempo in cui ha cessato l'attività;

d) dell'iscritto all'UVGAM, indipendentemente da qualsiasi altra condizione, ove la morte sia avvenuta per cause di servizio.

2. Hanno diritto all'assegno di reversibilità, nell'ordine:

a) il coniuge superstite, sempreché non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione a lui addebitabile;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, nonché gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge superstite ed i soggetti regolarmente affidati al defunto, purché rispondano ad una delle seguenti condizioni:

1) abbiano età non superiore a 18 anni;

2) abbiano età compresa fra 18 e 21 anni, ove frequentino la scuola secondaria di secondo grado, ovvero una scuola o un corso di istruzione professionale, e non prestino lavoro retribuito;

3) abbiano età compresa fra 18 e 26 anni, ove frequentino una università o istituto universitario e non prestino lavoro retribuito;

4) qualunque età abbiano siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro;

c) i genitori legittimi o che hanno legittimato, riconosciuto o adottato il defunto, nonché coloro che lo hanno affiliato o ricevuto in affidamento, purché alla data della morte dell'iscritto all'UVGAM o del titolare dell'assegno, essi abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e non vi siano il coniuge o figli superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità;

d) i fratelli e le sorelle, purché alla data della morte dell'iscritto all'UVGAM o titolare dell'assegno essi siano permanentemente inabili al lavoro e non vi siano il coniuge o figli o genitori superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità.

3. L'assegno di reversibilità è riconosciuto nella seguente misura:

a) sessanta per cento dell'assegno diretto: al coniuge superstite;

b) venti per cento dell'assegno diretto: ad ogni figlio, quando sia superstite anche il coniuge;

c) quaranta per cento dell'assegno diretto: ad ogni figlio, se non è superstite il coniuge, con diritto però ad un minimo pari al sessanta per cento dell'assegno diretto nel caso in cui vi sia un unico figlio superstite;

d) quindici per cento dell'assegno diretto: ad ogni genitore o ad ogni fratello o sorella.

4. La somma delle quote dell'assegno di reversibilità non può mai essere superiore all'importo dell'assegno diretto attribuito o che sarebbe spettato al defunto.

5. Il diritto all'assegno di reversibilità cessa, per il coniuge superstite, quando contragga nuovo matrimonio; per i figli, quando raggiungano i limiti di età o vengano meno le altre condizioni alle quali tale diritto è subordinato.

Art. 25

(Norme generali sugli assegni)

1. Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge.

2. Gli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24 sono cumulabili con eventuali altri assegni o pensioni spettanti all'iscritto all'UVGAM o ai suoi familiari in forza di altre assicurazioni obbligatorie o volontarie.

3. A partire dal 1° gennaio 1976, sono computati come periodi di anzianità di esercizio della professione utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24 esclusivamente i periodi nei quali la guida o aspirante guida alpina è stata iscritta all'UVGAM.

Art. 26

(Contributi finanziari della Regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Regione:

a) interviene, mediante la concessione di contributi a favore dell'UVGAM, fino ad un massimo del cento per cento delle spese relative all'organizzazione ed attuazione di corsi ed esami per l'abilitazione di guide ed aspiranti guide alpine e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall'UVGAM per conto e d'intesa con la Regione; a tale fine si intendono per spese di organizzazione ed attuazione solo quelle tecnicamente necessarie alla realizzazione dei corsi, ovvero le spese per l'acquisto di materiali, per la remunerazione degli istruttori e per l'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dei corsi medesimi. Sono escluse le spese concernenti l'alloggiamento ed il trasferimento nelle località sedi del corso, che rimangono totalmente a carico dei partecipanti. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall'UVGAM e approvati dalla struttura regionale competente in materia di turismo, eroga un primo acconto, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall'UVGAM;

b) concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per l'abilitazione degli accompagnatori della natura, di cui alla l.r. 34/1991, dei corsi ed esami di specializzazione, dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di turismo e dalla stessa approvati;

c) concede un contributo annuo a favore del-l'UVGAM in misura non superiore all'ottanta per cento delle spese di funzionamento, quali risultano dal bilancio di previsione dell'UVGAM e approvato dalla struttura regionale competente in materia di turismo; l'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, di cui l'acconto su presentazione del bilancio preventivo, in percentuale non superiore al settanta per cento ed il saldo previa presentazione del bilancio consuntivo, regolarmente approvato dai competenti organi statutari;

d) concede un contributo a favore del-l'UVGAM in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. i), preventivamente approvate dalla struttura regionale competente in materia di turismo; l'erogazione avviene in via anticipata e previa presentazione della copia della polizza assicurativa;

e) assume a proprio carico la corresponsione degli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24; l'entità degli assegni di anzianità e di invalidità ordinaria e speciale è fissata in annue lire 3.000.000 lorde; l'entità dell'assegno è aggiornata con legge finanziaria della Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni;

f) eroga, a partire dall'anno 1997, a favore delle Società locali di guide e aspiranti guide alpine, di cui all'art. 19, un contributo fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese necessarie per la ristrutturazione delle sedi delle medesime Società locali, per l'arredamento, nonché per l'acquisizione di strumentazione informatica necessaria ad assicurare una più efficiente gestione dell'attività delle medesime Società locali.

2. I contributi e le provvidenze di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide ed aspiranti guide alpine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano titolari di una autorizzazione all'esercizio stabile in Valle d'Aosta della professione di guida o aspirante guida alpina, rilasciata ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta), e successive modificazioni, sono iscritte, previa presentazione di domanda all'UVGAM, all'albo professionale regionale di cui all'art. 6.

Art. 28

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), ammontanti a lire 820 milioni, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 64360 (Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti), per lire 340 milioni, 64380 (Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Unione stessa), per lire 80 milioni, 64440, la cui denominazione viene modificata: "Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per funzionamento della stessa UVGAM", per lire 400 milioni, del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione.

2. L'onere di lire 150.000.000 annue derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. f), graverà, a decorrere dall'anno 1997, sul capitolo 64390, di nuova istituzione, denominato "Contributi per la ristrutturazione, l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di immobili da destinare a sedi di Società locali di guide e aspiranti guide alpine", alla cui copertura si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'intervento previsto al punto B.3.8. (Disciplina della professione di guida alpina) dell'allegato 1 al bilancio pluriennale 1997/1999 della Regione.

3. Il cap. 64360 viene incluso nell'elenco dei capitoli di cui all'allegato 7 del bilancio preventivo della Regione per i quali è ammesso il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 90/1989.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 sono introitate al capitolo 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).

Art. 29

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 sono apportate, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 150.000.000;

b) in aumento

programma regionale: 2.2.2.12.

codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.9.32

cap. 64390 (di nuova istituzione)

"Contributo per la ristrutturazione, l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di immobili da destinare a sedi di società locali di guide e aspiranti guide alpine"

lire 150.000.000.

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 11 agosto 1975, n. 39;

b) 8 maggio 1979, n. 29;

c) 31 maggio 1983, n. 39;

d) 21 dicembre 1984, n. 70.

Art. 31

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.