Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6

Bollettino Ufficiale regionale 18 03 1997 n. 13

Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre).

Art. 1

1. L'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Autorizzazione all'esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato al possesso di autorizzazione.

2. Per i residenti in Valle d'Aosta l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

3. Per i non residenti in Valle d'Aosta, che intendono esercitare stabilmente la professione sul territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale essi stabiliscono il loro domicilio.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli art. 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

c) idoneità fisica all'esercizio della professione per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione, certificata dal medico di sanità pubblica del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

d) abilitazione di cui all'art. 8 o riconoscimento di cui all'art. 10bis.

5. Sull'autorizzazione di cui al comma 1 debbono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) professione per la quale l'idoneità è stata accertata.

6. L'autorizzazione ha validità di un anno e viene rinnovata previo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 10, comma 2.

7. Per i cittadini stranieri il possesso dei requisiti di cui al comma 4, lett. a), b) e c), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dei paesi di origine o di provenienza redatti in lingua francese o italiana, oppure accompagnate da una traduzione a norma dell'art. 10bis, comma 4."

Art. 2

1. L'art. 5 della l.r. 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Esame di abilitazione all'esercizio della

professione)

1. Il rilascio dell'attestato di cui all'art. 3, comma 4, lett. d), è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame teoriche e pratiche, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono espletate, almeno ogni tre anni, in unica sessione indetta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 fissa inoltre la data di scadenza per la presentazione delle domande e, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, la composizione della commissione d'esame, i termini, le modalità di effettuazione delle prove di esame e l'eventuale specificazione dei contenuti delle materie di cui all'art. 7bis.

4. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione del personale regionale.

5. Entro centottanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito ai sensi del comma 3, deve essere data comunicazione dei risultati degli esami mediante affissione di apposito elenco presso la sede di svolgimento degli esami o della struttura regionale competente in materia di turismo.

6. Qualora venga organizzato un corso di formazione propedeutico all'esame, con il provvedimento di cui al comma 2 sono individuate le modalità per l'organizzazione del corso stesso, nonché delle relative prove di ammissione. In tale eventualità il termine di cui al comma 5 si intende prorogato per un periodo pari alla durata del corso stesso."

Art. 3

1. L'art. 6 della l.r. 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Requisiti d'ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) maggiore età;

c) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame."

Art. 4

1. L'art. 7 della l.r. 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre deve essere presentata entro la data indicata sul provvedimento di cui all'art. 5, commi 2 e 3, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Nella domanda il candidato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), ed esibisce il certificato medico di cui all'art. 6, comma 1, lett. d). In caso di superamento con esito positivo delle prove d'esame, il candidato esibisce la certificazione originale o in copia autenticata del titolo di studio.

3. Il candidato allega alla domanda di ammissione una ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota d'iscrizione di lire 200.000 a titolo di concorso alle spese di organizzazione ed espletamento dell'esame.

4. Le quote d'iscrizione di cui al comma 3 sono introitate nel capitolo 9700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

5. All'adeguamento della quota d'iscrizione di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione."

Art. 5

1. Dopo l'art. 7 della l.r. 33/1993 è inserito il seguente:

"Art. 7bis

(Esame per il rilascio dell'attestato di

abilitazione)

1. Le prove d'esame si articolano in una prova pratica e una teorica orale:

a) prova pratica:

1) cura e governo del cavallo;

2) equitazione;

3) pratica di viaggi a cavallo;

b) prova teorica orale:

1) topografia-orientamento;

2) ippologia e giusto impiego del cavallo;

3) alimentazione del cavallo e abbeverata;

4) sistemazione dei cavalli in posta;

5) regole di viaggio;

6) nozioni di pronto soccorso per cavalieri e cavalli;

7) nozioni sulla gestione di un centro di turismo equestre;

8) ordinamento della professione di turismo equestre;

9) geografia della Valle d'Aosta e sue principali risorse e attrattive turistiche;

10) lingua francese e, nel caso di cittadini provenienti da altri Stati, lingua italiana.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova pratica non sono ammessi a sostenere la prova teorica orale."

Art. 6

1. L'art. 8 della l.r. 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Attestato di abilitazione)

1. Sono abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento d'esame, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 3, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle conoscenze e delle capacità tecniche.

4. L'attestato di abilitazione viene rilasciato all'interessato entro quaranta giorni dalla data di conclusione delle prove d'esame."

Art. 7

1. Il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 33/1993 è sostituito dal seguente:

"2. In sede di vidimazione annuale il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), b) e c). Deve inoltre verificare l'avvenuta frequenza, da parte del richiedente e nel corso dell'ultimo triennio, di un corso di aggiornamento all'uopo organizzato dalla struttura regionale competente in materia di turismo."

Art. 8

1. Dopo l'art. 10 della l.r. 33/1993 è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Riconoscimento di titoli e qualifiche)

1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, i cittadini comunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali di accompagnatore di turismo equestre rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta sono sottoposti al previo riconoscimento delle qualifiche in loro possesso secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Sono ammessi al riconoscimento i titoli rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea in seguito a una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali, per l'esercizio della professione stessa, da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro. La documentazione prodotta dal richiedente deve attestare l'esperienza professionale acquisita, la durata della stessa, le prove d'esame sostenute per il rilascio della qualifica e ogni altro elemento che il richiedente ritiene utile fornire per il riconoscimento della propria qualifica professionale.

3. Se il richiedente proviene da uno Stato membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre non è subordinato a rilascio di specifici titoli di formazione professionale, è necessario che il richiedente sia in possesso della licenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), nonché di qualifiche, attitudini e conoscenze che offrano garanzie equivalenti a quelle richieste dalla presente legge regionale, comprovate da idonea certificazione o documentazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di turismo. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese o italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

5. Ai fini della verifica delle conoscenze delle materie teoriche previste dall'art. 7bis, comma 1, lett. b), n. 9 e 10, gli accompagnatori di turismo equestre in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato da altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, inoltrano le domande di riconoscimento alla struttura regionale competente in materia di turismo accompagnate da idonea documentazione dalla quale risulti il contenuto e le tipologie degli esami sostenuti per il rilascio dell'attestato stesso.

6. Le domande di riconoscimento sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione tecnica che decide, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse, circa l'equipollenza o meno dei titoli e delle qualifiche. Qualora la formazione ricevuta dal richiedente e risultante dalla documentazione esibita verta su materie teoriche o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate nell'art. 7bis, la commissione dispone che il richiedente compia un tirocinio di adattamento oppure una prova attitudinale consistente in prove d'esame integrative. La commissione stabilisce la durata del tirocinio di adattamento, che non deve superare un anno, le modalità di svolgimento dello stesso e della sua valutazione, nonché la tipologia delle prove d'esame integrative e le modalità per l'espletamento delle stesse. La commissione è composta come segue:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) il Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia legale, o suo delegato.

7. La struttura regionale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione della commissione, dà comunicazione della stessa al richiedente, il quale può scegliere tra l'essere sottoposto al tirocinio di adattamento oppure alla prova attitudinale.

8. Nel caso in cui sia necessario un periodo di tirocinio o il superamento di prove d'esame integrative, la commissione adotta una decisione finale entro un mese dalla conclusione di detto periodo o dall'espletamento delle prove stesse.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla dir. 92/51/CEE."

Art. 9

1. Il comma 4 dell'art. 12 della l.r. 33/1993 è sostituito dal seguente:

"4. I centri regionali di turismo equestre non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono equiparati ai fabbricati agricoli ai fini urbanistico-edilizi."

2. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della l.r. 33/1993 è aggiunto il seguente:

"4bis. I centri regionali di turismo equestre dotati di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono ubicati in zone appositamente individuate e destinate a servizi dagli strumenti urbanistici comunali."

Art. 10

1. L'art. 22 della l.r. 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 a chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di accompagnatore di turismo equestre senza possedere l'autorizzazione di cui all'art. 3; in caso di recidiva nel corso di un periodo di due anni il limite minimo e quello massimo sono raddoppiati;

b) da lire 700.000 a lire 2.100.000 agli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'art. 2; ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso nelle violazioni di cui alla presente lettera per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione accessoria, disposta dal Sindaco, della sospensione dell'autorizzazione da due a sei mesi;

c) da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 a coloro che, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, si avvalgono di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 3; qualora i medesimi soggetti, in un periodo di due anni, siano incorsi in una delle violazioni di cui alla presente lettera almeno due volte, all'ulteriore violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazioni alle norme di cui all'art. 20;

e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci."

Art. 11

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 15.000.000 a decorrere dall'anno 1997, graverà sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 nel modo seguente:

a) quanto a lire 7.000.000, per il funzionamento delle commissioni d'esame, sul capitolo 64170;

b) quanto a lire 8.000.000, per gli eventuali corsi propedeutici e di aggiornamento, sul capitolo 64930 di nuova istituzione.

2. Alla copertura dell'onere di lire 15.000.000 si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999, a valere sull'intervento previsto al punto B.3.6. (Interventi per il turismo equestre) dell'allegato 1 ai medesimi bilanci.

3. A decorrere dall'anno 1998 l'onere potrà essere rideterminato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 12

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1997 lire 15.000.000

anno 1998 lire 15.000.000

anno 1999 lire 15.000.000;

b) in aumento:

cap. 64170 "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico"

anno 1997 lire 7.000.000

anno 1998 lire 7.000.000

anno 1999 lire 7.000.000

programma regionale 2.2.2.12.

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.24

cap. 64930 (di nuova istituzione)

"Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico"

anno 1997 lire 8.000.000

anno 1998 lire 8.000.000

anno 1999 lire 8.000.000.