Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5

Bollettino Ufficiale regionale 18 02 1997 n. 9

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

Art. 1

(Modificazioni all'art. 4)

1. L'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Elezione del sindaco, del vice sindaco e

dei consiglieri comunali)

1. Il sindaco, il vice sindaco ed i consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 5)

1. Al comma 2 dell'art. 5 della l.r. 4/1995 sono soppresse le parole "per la nomina".

2. Il comma 4 dell'art. 5 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la surrogazione dei componenti della giunta, determinata da dimissioni, revoca o da qualsiasi altra causa sopravvenuta, è effettuata nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci."

3. Il comma 7 dell'art. 5 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"7. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco può revocare uno o più assessori, ad eccezione del vice sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale; il sindaco, in caso di dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa sopravvenuta, sostituisce gli assessori entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al consiglio comunale. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al sindaco, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci."

4. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"8bis. Sia nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sia in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora, in sede di convalida, si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 19, comma 2, il consiglio comunale procede nella trattazione dell'ordine del giorno dopo la convalida degli altri componenti il consiglio stesso."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 7)

1. Il comma 7 dell'art. 7 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"7. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal vice sindaco, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci."

Art. 4

(Modificazioni all'art. 11)

1. Il comma 4 dell'art. 11 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza."

2. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"4 bis. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2, della l. 142/1990."

Art. 5

(Inserimento dell'art. 12 bis)

1. Dopo l'art. 12 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

(Validità delle sedute e determinazione

delle maggioranze)

1. Ai fini della validità delle sedute e della determinazione delle maggioranze in seno al consiglio comunale si prendono in considerazione anche il sindaco ed il vice sindaco."

Art. 6

(Modificazioni all'art. 13)

1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente periodo:

"Sono altresì elettori i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Valle d'Aosta ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni comune a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza)."

Art. 7

(Modificazioni all'art. 14)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:

"1bis. Sono inoltre eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte istituite a norma del d.lgs. 197/1996."

Art. 8

(Modificazioni all'art. 15)

1. La lett. d) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) il Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;".

2. La lett. l) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e dei consorzi di cui alla l. 142/1990;".

Art. 9

(Modificazioni all'art. 32)

1. L'art. 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Liste dei candidati)

1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 5 ad un massimo di 11 per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

b) da un minimo di 10 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 12 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.

2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista o ad un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 29."

Art. 10

(Inserimento dell'art. 34 bis)

1. Dopo l'art. 34 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis

(Candidature di cittadini comunitari)

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e consigliere circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta, per i cittadini italiani, dalla presente legge:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 197/1996, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti."

Art. 11

(Modificazioni all'art. 35)

1. La lett. f) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 4/1995 è abrogata.

Art. 12

(Modificazioni all'art. 53)

1. Il comma 6 dell'art. 53 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio."

Art. 13

(Modificazioni all'art. 57)

1. Il comma 2 dell'art. 57 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. d), con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4, .... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio."

2. Al comma 3 dell'art. 57 della l.r. 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'assegnazione dei seggi alle liste di minoranza tra di loro collegate è effettuata sulla base della somma dei voti riportati da ciascuna delle liste collegate, indipendentemente dai voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco."

Art. 14

(Modificazioni all'art. 58)

1. Al comma 2 dell'art. 58 della l.r. 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'assegnazione dei seggi di consigliere alle liste di minoranza tra di loro collegate, è effettuata sulla base della somma dei voti riportati da ciascuna delle liste collegate, indipendentemente dai voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco."

Art. 15

(Modificazioni all’art. 73)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 73 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:

"2bis. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario della forza pubblica e delle forze armate comandate in servizio di ordine pubblico o presso i seggi elettorali. Sono altresì a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Tribunale di Aosta e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura."

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in lire 10.000.000 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, si provvederà con legge di approvazione del relativo bilancio.