Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 - Testo vigente
Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5
Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).
(B.U. 18 febbraio 1997, n. 9).
(Modificazioni all'art. 4). (1)
Artt. 2. - 5 (2)
(Modificazioni all'art. 13). (3)
(Modificazioni all'art. 14). (4)
(Modificazioni all'art. 15). (5)
(Modificazioni all'art. 32). (6)
(Inserimento dell'art. 34 bis). (7)
(Modificazioni all'art. 35).
1. La lett. f) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 4/1995 è abrogata.
(Modificazioni all'art. 53). (8)
(Modificazioni all'art. 57). (9)
(Modificazioni all'art. 58). (10)
(Modificazioni all'art. 73). (11)
(Disposizioni finanziarie).
1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in lire 10.000.000 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, si provvederà con legge di approvazione del relativo bilancio.
(1) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(2) Articoli abrogati dall'art. 88 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8. Modificavano la L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(3) Integra l'art. 13, comma 1, della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(4) Aggiunge il comma 1 bis) all'art. 14 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(5) Sostituisce l'art. 15, comma 1, lett. d) e l), della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(6) Sostituisce l'art. 32 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(7) Aggiunge l'art. 34 bis alla L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(8) Sostituisce l'art. 53, comma 6, della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(9) Modifica ed integra l'art. 57 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(10) Integra l'art. 58, comma 2, della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(11) Aggiunge il comma 2 bis) all'art. 73 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.