Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46 - Testo storico

Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 46

Bollettino ufficiale regionale 30 12 1996 n. 60

Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM). Abrogazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56.

Art. 1

(Denominazione)

1. Il Centro di ricerche per la viticoltura montana (CERVIM) assume la nuova denominazione Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM). Ad esso possono aderire enti ed organizzazioni nazionali ed esteri, sotto gli auspici dell'Office international de la vigne et du vin (OIV), che perseguono gli obiettivi indicati all'art. 2.

2. I locali e le attrezzature per la sede del CERVIM sono messi a disposizione dall'Amministrazione regionale a titolo di comodato, con la stipula di apposito contratto.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CERVIM provvede a presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali il proprio statuto.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Il CERVIM persegue l'obiettivo di salvaguardare e promuovere la viticoltura montana o in condizioni orografiche difficili, quali forti pendenze o terrazzamenti, minacciata dall'abbandono, proponendo le soluzioni per la protezione del territorio, per ridurre i costi di produzione e per valorizzare la qualità dei prodotti vitivinicoli scaturenti da ricerche scientifiche, attraverso esperienze collaudate e discusse in campo nazionale ed internazionale.

2. Rientrano negli scopi del CERVIM tutte le iniziative tecniche, scientifiche, culturali, di studio, valorizzazione, promozione, divulgazione e di studio e analisi dei mercati inerenti alla tipologia di viticoltura di cui al comma 1, compresa l'organizzazione di concorsi itineranti sui vini di montagna o in condizioni orografiche difficili.

3. Il CERVIM intrattiene rapporti con tutti gli organismi interessati operanti nel settore e collabora con gli organismi creati per la protezione della vite e del vino.

Art. 3

(Organi)

1. Sono organi del CERVIM:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato tecnico-scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

(Assemblea)

1. L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti ed organizzazioni aderenti al CERVIM.

2. L'assemblea è presieduta e convocata dal presidente del CERVIM e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa:

a) nomina quattro componenti del consiglio di amministrazione e due componenti effettivi e due supplenti del collegio dei revisori dei conti;

b) nomina i venti componenti esperti nel settore della viticoltura di montagna, all'interno del comitato tecnico scientifico;

c) approva lo statuto e le sue modificazioni;

d) approva il rendiconto e, entro il trenta giugno di ogni anno, il bilancio preventivo;

e) approva il programma di attività annuale del CERVIM.

3. I documenti di cui al comma 2, lett. d) ed e), dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, sono trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 5

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sei componenti, più il presidente. Il presidente e due componenti sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali. Quattro componenti sono nominati dall'assemblea, in rappresentanza degli enti ed organizzazioni aderenti al CERVIM.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed un rappresentante dell'OIV.

3. Il direttore del CERVIM svolge le funzioni di segretario.

4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati per la durata di tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.

5. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno un vice-presidente.

Art. 6

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione gestisce sul piano amministrativo il CERVIM; in particolare:

a) nomina il direttore;

b) predispone il rendiconto e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c) decide i mezzi per la realizzazione delle proposte contenute nel programma di attività annuale del CERVIM;

d) delibera sull'organigramma del personale, sulle locazioni e sugli impegni pluriennali;

e) predispone, in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico, le proposte di modificazione dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) decide in materia di concorsi itineranti sui vini di montagna e delle zone in forte pendenza.

Art. 7

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è di diritto presidente del CERVIM e ne ha la rappresentanza pro tempore. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, che deve essere riunito anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute.

2. In caso di necessità, comprovata oggettivamente, il presidente può prendere provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di sottoporli alla ratifica nella prima riunione successiva del consiglio di amministrazione.

3. In assenza del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente.

4. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono valide se non è presente almeno la metà dei componenti.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto e del bilancio di previsione.

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato comitato, è composto da venti componenti esperti nel settore della viticoltura di montagna nominati dall'assemblea. Oltre ad essi, ne fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione.

2. Ai lavori del comitato tecnico-scientifico partecipano un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed un rappresentante dell'OIV.

3. Il comitato nomina un segretario e costituisce dei gruppi di lavoro.

4. Il mandato dei componenti del comitato dura tre anni, può essere rinnovato, ma è legato alla permanenza in carica del consiglio di amministrazione.

Art. 9

(Compiti del comitato)

1. E' compito del comitato predisporre, in accordo con il consiglio di amministrazione, il programma di attività annuale del CERVIM, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 10

(Funzionamento del comitato)

1. Il presidente e il vice-presidente del comitato sono eletti tra i suoi componenti.

2. Il presidente, o altro componente del comitato da lui delegato, rappresenta il CERVIM a livello tecnico e scientifico presso gli organismi nazionali e internazionali.

3. Il comitato è convocato dal suo presidente, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

4. Se un componente del comitato non partecipa, senza un giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

5. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno; la data della convocazione deve essere fissata in modo da lasciare al consiglio di amministrazione il tempo per deliberare sul bilancio preventivo.

Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

1. L'amministrazione del CERVIM è controllata da un collegio dei revisori dei conti composto di tre componenti effettivi, di cui uno è il presidente, e due supplenti.

2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali. I restanti componenti effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea.

3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano gli onorari stabiliti dal consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla Giunta regionale la relazione allegata al rendiconto.

Art. 12

(Direttore del CERVIM)

1. Il direttore del CERVIM è nominato dal consiglio di amministrazione. Il direttore esegue le decisioni del consiglio di amministrazione, è responsabile della buona esecuzione del programma di attività e del personale del CERVIM e partecipa ai lavori del comitato.

Art. 13

(Proventi del CERVIM)

1. Il CERVIM provvede alle proprie spese con i seguenti proventi:

a) contributo ordinario annuo ed eventuali contributi straordinari della Regione e degli altri enti ed organizzazioni italiani e stranieri aderenti al CERVIM;

b) eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e di enti ed organizzazioni italiani e stranieri non aderenti al CERVIM.

2. L'erogazione del contributo annuo da parte della Regione è subordinata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla presentazione da parte del CERVIM del rendiconto relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, ed alla verifica, da parte della struttura dirigenziale appositamente individuata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), circa la corrispondenza delle spese sostenute con i fini istituzionali del CERVIM.

Art. 14

(Spese di funzionamento)

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato è corrisposta un'indennità di presenza stabilita dal consiglio di amministrazione, in misura non superiore a quella prevista per i componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Qualora essi non risiedano nel comune di Aosta, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio.

2. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato sono rimborsate, in misura e con modalità analoghe a quelle dei dipendenti regionali, le spese vive sostenute per l'esecuzione di compiti specifici definiti dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente, che dovrà informarne il consiglio di amministrazione stesso nella prima seduta successiva.

Art. 15

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assemblea votata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, decide sullo scioglimento dell'organo e sulla nomina del commissario che cura la gestione del CERVIM fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

2. Il nuovo consiglio di amministrazione deve essere costituito entro i sei mesi successivi alla nomina del commissario.

Art. 16

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 28 luglio 1987, n. 56 (Istituzione del Centro di Ricerche per la Viticoltura Montana (CERVIM)) è abrogata.

Art. 17

(Norma transitoria)

1. Tutti gli organi previsti dalla l.r. 56/1987, abrogata dall'art. 16, ed in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni sino alla costituzione dei nuovi organi, che deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Istituzione del comitato regionale di coordinamento della viticoltura)

1. E' istituito il comitato regionale di coordinamento della viticoltura, a cui competono le seguenti funzioni:

a) formulare proposte o richieste di interventi regionali nel settore vitivinicolo;

b) affrontare problemi di carattere generale inerenti la viticoltura;

c) studiare e proporre azioni sia tecniche, che organizzative o finanziarie atte a migliorare la viticoltura sotto i vari profili qualitativo, quantitativo ed economico.

2. Il comitato regionale di coordinamento della viticoltura è composto da:

a) sei componenti in rappresentanza delle cooperative vitivinicole;

b) sei componenti in rappresentanza delle associazioni comunali e comprensoriali;

c) un componente in rappresentanza dei produttori non aderenti alle associazioni di cui alla lett. b);

d) un componente in rappresentanza dell'Institut agricole régional;

e) un componente in rappresentanza delle organizzazioni operanti nel settore vitienologico non appartenenti alle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di viticoltura o loro rispettivo delegato;

g) un tecnico addetto al settore vitienologico delle strutture di cui alla lett. f).

3. Le spese di funzionamento del comitato regionale di coordinamento della viticoltura sono a carico del bilancio regionale, compatibilmente con le disponibilità dello stesso, e sono erogate previa verifica da parte della struttura dirigenziale appositamente individuata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1995, circa la corrispondenza delle spese sostenute con i fini istituzionali del comitato stesso.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato regionale di coordinamento della viticoltura provvede a presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali il proprio statuto.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, gravano sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998:

a) per lire 220.000.000 per l'anno 1996 e per lire 230.000.000 a partire dal 1997, per il contributo annuo di cui all'art. 13, sul capitolo 42440, che assume la seguente nuova denominazione: "Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)";

b) per lire 20.000.000, a partire dal 1996, per le spese di cui all'art. 18, sul capitolo da istituirsi con la denominazione: "Spese per il funzionamento del comitato regionale di coordinamento della viticoltura".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con i seguenti interventi sul bilancio per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998:

a) utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 42440 (Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana) di lire 160.000.000 per l'anno 1996, di lire 170.000.000 per l'anno 1997 e di lire 180.000.000 per l'anno 1998;

b) diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 (Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio assistenza tecnico-economico-sociale e sviluppo agricolo) di lire 60.000.000 per l'anno 1996, di lire 60.000.000 per l'anno 1997 e di lire 50.000.000 per l'anno 1998;

c) diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 42780 (Spese per partecipazione a fiere, mostre, convegni, esposizioni e per attività promozionali) di lire 20.000.000 per l'anno 1996, di lire 20.000.000 per l'anno 1997 e di lire 20.000.000 per l'anno 1998.

Art. 20

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1996, anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio assistenza tecnico-economico-sociale e sviluppo agricolo"

anno 1996 lire 60.000.000

anno 1997 lire 60.000.000

anno 1998 lire 50.000.000

cap. 42780 "Spese per partecipazione a fiere, mostre, convegni, esposizioni e per attività promozionali"

anno 1996 lire 20.000.000

anno 1997 lire 20.000.000

anno 1998 lire 20.000.000;

b) in aumento:

cap. 42440 "Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)"

anno 1996 lire 60.000.000

anno 1997 lire 60.000.000

anno 1998 lire 50.000.000

cap. di nuova

istituzione: "Spese per il funzionamento del comitato regionale di coordinamento della viticoltura"

anno 1996 lire 20.000.000

anno 1997 lire 20.000.000

anno 1998 lire 20.000.000.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.