Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 - Testo storico
Legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44
Bollettino ufficiale regionale 30 12 1996 n. 60
Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano.
(Finalità)
1. La Regione concede contributi in conto capitale a soggetti di natura pubblica o privata per favorire l'utilizzo del gas metano al servizio di unità immobiliari destinate ad utilizzo residenziale o assimilabile.
(Tipologia degli interventi ed entità dei contributi)
1. Possono essere ammessi a contributo i seguenti tipi di intervento:
a) realizzazione di impianto interno di distribuzione del gas;
b) realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione;
c) installazione di apparecchi per la produzione di acqua calda ad uso sanitario;
d) realizzazione di impianti di riscaldamento a gas relativi ad una singola unità abitativa;
e) installazione o trasformazione di impianti di riscaldamento centralizzati con potenzialità superiore ai 35 kw.
2. I contributi sono concessi, fino alla concorrenza della spesa sostenuta, per ogni intervento previsto al comma 1, lett. a), b), c), d), ed e), rispettivamente nella misura di lire 250.000, lire 350.000, lire 500.000, lire 1.000.000 e lire 1.500.000.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e ad eventuali ulteriori criteri approvati dalla Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di energia.
4. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili.
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare convenzioni da stipulare con la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio valdostano per le modalità di attuazione degli incentivi di cui alla presente legge.
2. Nelle convenzioni dovranno essere fissate le procedure ed i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo.
3. I contributi sono erogati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia.
4. La struttura di cui al comma 3 può effettuare controlli atti a verificare la regolare esecuzione delle opere oggetto di finanziamento.
(Divieto di cumulo)
1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze autorizzate da norme comunitarie, statali e regionali aventi stesso oggetto e finalità.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 5.961 milioni per il triennio 1996/1998, di cui lire 900 milioni per il 1996, grava sull'istituendo capitolo 33751 (Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripartite nel seguente modo:
a) anno 1997: lire 2.418.400.000;
b) anno 1998: lire 2.642.600.000.
2. Alla copertura dell'onere si provvede:
a) per il 1996 mediante utilizzo, per lire 900 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 33750 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 (Contributi ai Comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione);
b) per il 1997 mediante utilizzo:
1) per lire 200.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 33750 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1996/98 (anno 1997) (Contributi ai Comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione);
2) per lire 2.218.400.000 di parte dello stanziamento iscritto al cap. 69300 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1996/98 (anno 1997) (Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre);
c) per il 1998 mediante utilizzo, per lire 2.642.600.000, di parte dello stanziamento iscritto al cap. 69300 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1996/98 (anno 1998) (Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre).
3. A decorrere dal 1997 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1996 e per il triennio 1996/98 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per il 1996, anche in termini di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 33750 "Contributi ai Comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione"
anno 1996 lire 900.000.000
anno 1997 lire 200.000.000
cap. 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre"
anno 1997 lire 2.218.400.000
anno 1998 lire 2.642.600.000;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.2.15
codificazione: 2.1.2.4.1.3.10.28
cap. 33751 (di nuova istituzione) "Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano"
anno 1996 lire 900.000.000
anno 1997 lire 2.418.400.000
anno 1998 lire 2.642.600.000.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.