Legge regionale 28 novembre 1996, n. 40 - Testo storico

Legge regionale 28 novembre 1996, n. 40

Bollettino ufficiale regionale 04 12 1996 n. 55

Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario).

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 4)

1. L'art. 4 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 32 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Istruttoria e concessione di contributi)

1. Il responsabile del procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è il funzionario di qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale identificato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e provvede a trasmetterla, nei trenta giorni successivi al ricevimento, al dirigente della struttura competente in materia di sanità, il quale, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità a contributo delle spese previste fissando la spesa ritenuta ammissibile. Nell'esprimere il proprio parere, il dirigente della struttura competente in materia di sanità deve tener conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e della programmazione socio-sanitaria regionale.

3. Ove il parere di cui al comma 2 sia nel senso dell'ammissibilità del contributo, questo è concesso con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 3, l'importo del contributo non può superare il sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile."

Art. 2

(Abrogazione degli art. 5 e 6)

1. Gli art. 5 e 6 della l.r. 32/1993 sono abrogati.