Legge regionale 28 novembre 1996, n. 39 - Testo storico

Legge regionale 28 novembre 1996, n. 39

Bollettino ufficiale regionale 04 12 1996 n. 55

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

Art. 1

(Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. La spesa sanitaria di parte corrente per l'anno 1996, gią determinata in lire 208.690 milioni dall'art. 14 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, č elevata a lire 213.690 milioni. La maggior spesa di 5.000 milioni č interamente trasferita all'USL per il finanziamento di spese correnti quale "quota indistinta" (cap. 59900).

2. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'erogazione dei corrispettivi da riconoscere, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 11, ad imprese di trasporto pubblico per l'esercizio in concessione di linee di interesse regionale (cap. 67670).

3. Per l'applicazione della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, in materia di diritto allo studio, č autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 365 milioni, di cui lire 165 milioni per gli articoli 9 e 10 (cap. 55560) e lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 5 (cap. 55580).

4. Per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10, concernente l'obbligo di costruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra, č autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 17.000 milioni (cap. 63500).

5. Per la copertura delle spese derivanti dagli interventi di urgenza posti in essere in occasione delle calamitą naturali verificatesi nell'estate 1996 e per l'indennizzo da corrispondere ad enti e privati per danni patiti in occasione di eventi calamitosi č autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 6.000 milioni (cap. 37960).

6. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni per la concessione di premi a ditte agro-silvo-pastorali, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 41650).

7. E' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 120 milioni per l'ulteriore applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente la concessione ad associazioni di produttori agricoli e delle relative unioni, di contributi in applicazione dei regolamenti CEE nn. 1360/78, 2083/80 e 2084/80 (cap. 43920 di nuova istituzione).

8. Per la concessione di indennitą compensative ad operatori agricoli previste dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 e successive modificazioni, č autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni (cap. 43400).

9. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della "Finaosta S.p.A.", di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, č autorizzata, per l'anno 1996, l'ulteriore spesa di lire 55.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni per la sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." e lire 45.000 milioni per iniziative a sostegno dello sviluppo economico e produttivo della Valle d'Aosta (cap. 35620).

10. E' autorizzata l'assegnazione, alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88, di un finanziamento straordinario di lire 4.000 milioni a parziale ripiano dei disavanzi di gestione degli esercizi 1994/95 e 1995/96 (cap 64927 di nuova istituzione).

11. Alla copertura della maggior spesa di lire 91.785.000.000 complessivamente autorizzata dal presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo di maggiori entrate accertate sul bilancio dell'esercizio in corso derivanti da quote di ripartizioni di tributi erariali (cap. 1375 di nuova istituzione).

Art. 2

(Variazione alla parte entrate del bilancio)

1. Alla parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

programma regionale: 1.02

codificazione: 1.2.9

cap. 1375 (di nuova istituzione)

"Saldo quote di ripartizione del gettito di tributi erariali - anni 1993 e precedenti "

lire 92.715.000.000

Art. 3

(Variazioni alla parte spesa del bilancio)

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della regione sono apportate le variazioni in diminuzione per lire 8.185.000.000 e le variazioni in aumento, per lire 100.900.000.000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, risultanti dall'allegato A alla presente legge.

Art. 4

(Fondi globali)

1. La variazione in diminuzione sul capitolo di spesa n. 69000, di lire 6.000 milioni ricomprese nel precedente articolo 3, risulta dalla riduzione dell'accantonamento A1 "Regionalizzazione dei servizi antincendio" iscritto nell'allegato 1 al bilancio di previsione per l'anno 1996.

Art. 5

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di lire 2.918.554.719.194 per la competenza e di lire 3.280.066.749.586 per la cassa.

Art. 6

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.