Legge regionale 2 settembre 1996, n. 32 - Testo storico

Legge regionale 2 settembre 1996, n. 32

Bollettino ufficiale regionale 10 09 1996 n. 41

Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) e 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta). Norme di coordinamento e in materia di autorizzazione paesistica.

CAPO I

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1978, N. 14 (NORME IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE)

Art. 1

(Modificazioni all'art. 1)

1. La lett. b) del comma primo dell'art. 1 della l.r. 14/1978, già sostituita dalla legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, è sostituita dalla seguente:

"b) sui terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni, di valanghe o di slavine;".

Art. 2

(Abrogazione dell'art. 1quater)

1. L'art. 1quater della l.r. 14/1978, introdotto dalla l.r. 32/1981, è abrogato.

Art. 3

(Modificazioni all'art. 1quinquies)

1. Al comma primo dell'art. 1quinquies della l.r. 14/1978, introdotto dalla l.r. 32/1981, sono soppresse le parole "e 1quater".

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N.1 (PIANO URBANISTICO-TERRITORIALE AVENTE SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI, DENOMINATO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLA VALLE D'AOSTA)

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 2)

1. L'art. 2 della l.r. 1/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in:

a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della regione, senza necessità di previa ricezione per mezzo di strumenti o atti sottordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti o programmi o piani di settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione locale e i regolamenti devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente lettera, nel termine stabilito dalla legge di approvazione del PTP;

b) prescrizioni mediate. Le prescrizioni mediate hanno quali destinatari i soggetti autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul territorio; tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito dalla legge di approvazione del PTP, negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;

c) indirizzi. Gli indirizzi hanno quali destinatari i soggetti di cui alla lett. b). Gli strumenti di pianificazione urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito dalla legge di approvazione del PTP, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari; parimenti operano i progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli indirizzi espressi dal PTP. La mancata traduzione di indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopra indicati, o il discostarsi dagli indirizzi medesimi, richiede idonea motivazione.

2. Alle prescrizioni direttamente prevalenti e cogenti si applicano le misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del PTP, con la disciplina di cui all'art. 12, commi 5, 5bis, 5ter, 5quater e 5quinquies."

Art. 5

(Modificazioni all'art. 3)

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 1/1993 è abrogato.

Art. 6

(Modificazioni all'art. 12 della l.r. 1/1993)

1. Il comma 5 dell'art. 12 della l.r. 1/1993, già sostituito dalla legge regionale 18 maggio 1993, n. 34, è sostituito dal seguente:

"5. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di Giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario o, in caso contrario, dal momento della ricezione, da parte dei singoli enti locali, del testo delle modificazioni adottate dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP stesso, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP adottato dalla Giunta regionale. I provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del Sindaco."

2. Dopo il comma 5 dell'art. 12 della l.r. 1/1993, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"5bis. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 5, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche ed interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, ancorché non soggetti alle procedure di concessione e di autorizzazione edilizia, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP adottato dalla Giunta regionale; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia del PTP adottato."

3. Dopo il comma 5bis dell'art. 12 della l.r. 1/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"5ter. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 5, non è consentita l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP adottato dalla Giunta regionale."

4. Dopo il comma 5ter dell'art. 12 della l.r. 1/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"5quater. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 5, non è consentita l'adozione né l'approvazione di strumenti urbanistici generali e di loro varianti sostanziali, di piani urbanistici di dettaglio sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata e di loro varianti, in attuazione dei piani regolatori generali comunali (PRGC), nonché dell'apposita normativa di attuazione di cui all'art. 14, commi terzo, quarto e quinto della l.r. 14/1978, e successive modificazioni, di regolamenti, di programmi e di piani di settore, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP adottato dalla Giunta regionale."

5. Dopo il comma 5quater dell'art. 12 della l.r. 1/1993, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"5quinquies. In via eccezionale, la Giunta regionale può deliberare, in deroga a quanto stabilito nei commi 5, 5bis, 5ter e 5quater, l'esclusione dall'applicazione delle misure di salvaguardia di specifici interventi pubblici aventi particolare rilevanza sociale ed economica; l'esclusione stessa deve essere riconosciuta, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga. Gli interventi anzidetti devono comunque comportare il minor scostamento possibile dalle determinazioni del PTP applicabili nella fattispecie in assenza di deroga."

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 7

(Applicazione di norme della l.r. 14/1978 a prescrizioni del PTP)

1. Le disposizioni di cui agli art. 15 e 17 della l.r. 14/1978, come modificati dalla legge regionale 2 marzo 1979, n. 11, trovano applicazione anche in riferimento alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP.

Art. 8

(Limitazioni all'applicazione delle misure di salvaguardia)

1. Le misure di salvaguardia di cui ai commi 5, 5bis e 5ter dell'art. 12 della l.r. 1/1993, come modificato dalla presente legge, non si applicano quando le concessioni, le autorizzazioni, le trasformazioni, gli interventi e le opere costituiscono attuazione di strumenti urbanistici esecutivi o di piani di settore approvati anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia del PTP adottato, purché le concessioni, le autorizzazioni, le trasformazioni, gli interventi e le opere stessi non incidano su parti del territorio ricadenti nelle aree di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b), all'art. 12, comma 1, con riferimento alle fasce A e B del piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po e all'art. 13, comma 1, lett. a) e b).

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI TERRENI SEDI DI FRANE, A RISCHIO DI INONDAZIONI, SOGGETTI AL RISCHIO DI VALANGHE O SLAVINE

Art. 9

(Disciplina dell'edificazione sui terreni di cui all'art. 1, comma primo, lett. b), della l.r. 14/1978)

1. Relativamente ai terreni di cui all'art. 1, comma primo, lett. b), della l.r. 14/1978, come sostituita dalla presente legge, il divieto di edificazione, quale imposto e disciplinato dall'art. 1, commi primo, secondo e terzo della l.r. 14/1978, è sostituito dalla disciplina recata dagli art. 11, 12 e 13 della presente legge. La predetta sostituzione del divieto di edificazione opera, per ciascun Comune, dal giorno successivo a quello in cui la Giunta regionale approva le relative cartografie ai sensi dell'art. 10.

2. Limitatamente ai terreni di cui all'art. 1, comma primo, lett. b), della l.r. 14/1978, come sostituita dalla presente legge, le disposizioni dell'art. 1quinquies, comma secondo, della l.r. 14/1978 sono sostituite da quelle recate dall'art. 10 della presente legge.

Art. 10

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni individuano, con deliberazione del Consiglio comunale, i terreni di cui all'art. 1, comma primo, lett. b), della l.r. 14/1978, come modificata dall'art. 1 della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui agli art. 11, 12 e 13 della presente legge ed ai criteri, parametri e coefficienti individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 5, e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000; in caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella a base catastale.

2. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRGC ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione; ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.

3. In caso di inerzia del Comune protratta oltre il termine di cui agli art. 11, 12 e 13, i terreni di cui al comma 1 sono individuati e definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. La cartografia di cui al comma 1 può essere sottoposta a revisione, con le procedure previste dal presente articolo, recependo le modificazioni verificatesi.

Art. 11

(Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in:

a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici;

b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate;

c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la bonifica dei dissesti e la manutenzione straordinaria; sono altresì vietati alterazioni del reticolo idrografico superficiale, restrizioni dei corsi d'acqua e ogni altro intervento suscettibile di pregiudicare gli equilibri statici e idrodinamici. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT), di cui all'art. 18 della l.r. 14/1978, e successive modificazioni, può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali. Tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

3. Nelle aree di cui al comma 1, lett. b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione ed ampliamento degli edifici e delle infrastrutture esistenti, interventi di tipo puntuale e lineare, quali prese d'acqua, acquedotti, elettrodotti, fognature, impianti di risalita, piste antincendio, forestali e poderali, ampliamenti stradali e piazzole, reti telematiche, ed altri similari, purché i relativi progetti si fondino su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative o produttive, previa verifica, tramite specifiche indagini geognostiche, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

5. Relativamente ai terreni sedi di frane, la delimitazione di cui all'art. 10 è effettuata, nel rispetto della classificazione di cui al comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito denominato piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni.

2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale e la delimitazione dei terreni a rischio di inondazioni di cui al comma 3 sono effettuati con le modalità di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 3, entro nove mesi dall'entrata in vigore del piano stralcio.

3. Per i corsi d'acqua naturali dei quali il piano stralcio non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni sono delimitati, con le modalità di cui all'art. 10, dai Comuni. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano stralcio, su proposta dell'assessore competente in materia, sentito il CRPT, delibera i criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di inondazioni.

4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni del piano stralcio che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica.

5. Il PTP, di cui alla l.r. 1/1993 e successive modificazioni, definisce gli indirizzi a cui devono attenersi i PRGC nella disciplina dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C del piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma 3, con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.

Art. 13

(Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in:

a) aree ad elevato rischio;

b) aree a medio rischio;

c) aree a debole rischio.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la manutenzione straordinaria; ogni intervento di manutenzione straordinaria deve comportare l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atti a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. È comunque consentita l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano localizzabili altrimenti e siano assistite da opportuni accorgimenti o interventi di bonifica. Sono altresì consentiti gli interventi di costruzione di strade poderali di servizio agli alpeggi e ai mayen fruibili solo in stagioni caratterizzate da assoluta sicurezza, nonchè interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per la monticazione del bestiame durante il periodo estivo, solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

3. Nelle aree di cui al comma 1, lett. b), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste:

a) è consentita la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

b) sono consentiti gli interventi di recupero eccedenti l'ordinaria manutenzione solo ove si accompagnino all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

c) sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, nonché gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a cielo aperto, di piccole strutture tecniche agricole. In questi casi, la concessione edificatoria è subordinata al rilascio, da parte dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia, sentito il CRPT, delibera:

a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;

b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree;

c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili ai sensi del presente articolo.

6. Relativamente ai terreni soggetti al rischio di valanghe o di slavine, la delimitazione di cui all'art. 10 è effettuata, nel rispetto della classificazione di cui al comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1 sono sottoposti al parere vincolante dell'assessore regionale competente in materia.

CAPO V

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Art. 14

(Interventi esenti dall'obbligo di autorizzazione)

1. Non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), gli interventi di manutenzione, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché quelli diretti al ripristino dell'efficienza di opere e strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 15

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni inerenti ai terreni a rischio di inondazioni, di cui all'art. 8, all'art. 9, comma 2, all'art. 10 e all'art. 12, non si applicano fino all'entrata in vigore del piano stralcio.