Legge regionale 2 settembre 1996, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 2 settembre 1996, n. 31

Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).

(B.U. 10 settembre 1996, n. 41).

Art. 1.

(Sostituzione della lett. c) del comma 3 dell'art. 26) (1)

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 100.000.000 per l'anno 1997 e in lire 150.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, graveranno sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio degli esercizi stessi con la denominazione "Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo, per il corrispondente importo, delle risorse iscritte al capitolo 69020 a valere sull'accantonamento previsto al punto C.3.2. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) indicato all'allegato n. 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998; a decorrere dall'anno 1999 si provvederà con legge di bilancio.

Art. 3.

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1997: lire 100.000.000

anno 1998: lire 150.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.08.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.10.29.

cap. 39500 (di nuova istituzione)

"Spese per l'organizzazione

e gestione delle riserve naturali"

anno 1997: lire 100.000.000

anno 1998: lire 150.000.000.

(1) Sostituisce l'art. 26, comma 3, lett. c), della L.R. 30 luglio 1991, n. 30.