Legge regionale 2 settembre 1996, n. 31 - Testo storico

Legge regionale 2 settembre 1996, n. 31

Bollettino ufficiale regionale 10 09 1996 n. 41

Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).

Art. 1

(Sostituzione della lett. c) del comma 3 dell'art. 26)

1. La lett. c) del comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette) è sostituita dalla seguente:

"c) promuovere l'informazione e la formazione della popolazione valdostana sul significato e sul valore delle aree naturali protette, anche al fine di incentivare lo sviluppo di professionalità locali, nonché gestire le riserve naturali e le riserve naturali integrali, non situate all'interno di un parco naturale regionale, con una delle seguenti modalità:

1) gestione diretta;

2) affidamento a Comuni, consorzi di Comuni o Comunità montane;

3) affidamento a persone fisiche, imprese o cooperative operanti nel settore agricolo o ambientale o della manutenzione del territorio;

4) affidamento a società, enti o consorzi operanti nel settore agricolo o ambientale o della manutenzione del territorio;

5) affidamento, in accordo con i Comuni territorialmente interessati, ad associazioni di protezione ambientale anche con attribuzione fiduciaria sulla base di apposita convenzione."

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 100.000.000 per l'anno 1997 e in lire 150.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, graveranno sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio degli esercizi stessi con la denominazione "Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo, per il corrispondente importo, delle risorse iscritte al capitolo 69020 a valere sull'accantonamento previsto al punto C.3.2. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) indicato all'allegato n. 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998; a decorrere dall'anno 1999 si provvederà con legge di bilancio.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1997: lire 100.000.000

anno 1998: lire 150.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.08.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.10.29.

cap. 39500 (di nuova istituzione)

"Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali"

anno 1997: lire 100.000.000

anno 1998: lire 150.000.000.