Legge regionale 2 settembre 1996, n. 31 - Testo storico
Legge regionale 2 settembre 1996, n. 31
Bollettino ufficiale regionale 10 09 1996 n. 41
Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).
(Sostituzione della lett. c) del comma 3 dell'art. 26)
1. La lett. c) del comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette) è sostituita dalla seguente:
"c) promuovere l'informazione e la formazione della popolazione valdostana sul significato e sul valore delle aree naturali protette, anche al fine di incentivare lo sviluppo di professionalità locali, nonché gestire le riserve naturali e le riserve naturali integrali, non situate all'interno di un parco naturale regionale, con una delle seguenti modalità:
1) gestione diretta;
2) affidamento a Comuni, consorzi di Comuni o Comunità montane;
3) affidamento a persone fisiche, imprese o cooperative operanti nel settore agricolo o ambientale o della manutenzione del territorio;
4) affidamento a società, enti o consorzi operanti nel settore agricolo o ambientale o della manutenzione del territorio;
5) affidamento, in accordo con i Comuni territorialmente interessati, ad associazioni di protezione ambientale anche con attribuzione fiduciaria sulla base di apposita convenzione."
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 100.000.000 per l'anno 1997 e in lire 150.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, graveranno sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio degli esercizi stessi con la denominazione "Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali".
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo, per il corrispondente importo, delle risorse iscritte al capitolo 69020 a valere sull'accantonamento previsto al punto C.3.2. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) indicato all'allegato n. 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998; a decorrere dall'anno 1999 si provvederà con legge di bilancio.
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
anno 1997: lire 100.000.000
anno 1998: lire 150.000.000;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.1.08.
codificazione: 1.1.1.4.1.2.10.29.
cap. 39500 (di nuova istituzione)
"Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali"
anno 1997: lire 100.000.000
anno 1998: lire 150.000.000.