Legge regionale 2 settembre 1996, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 2 settembre 1996, n. 30

Bollettino ufficiale regionale 10 09 1996 n. 41

Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta)

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 1)

1. L'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Le attribuzioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641)."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 3)

1. L'art. 3 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. L'attività che il Consorzio svolge è rivolta al conseguimento dei seguenti fini:

a) promuovere la conservazione e la propagazione del patrimonio ittico dando la preminenza alle specie pregiate indigene;

b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico mediante:

1) la costruzione e l'esercizio di impianti ittici, avvalendosi della consulenza di un ittiopatologo;

2) la gestione dell'attuale stabilimento regionale ittico di Morgex e di La Salle in base ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale, nella quale dovranno essere specificate le rispettive competenze sia tecniche che amministrative;

3) la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura;

4) la costituzione di bandite di pesca e zone di ripopolamento e recupero;

c) promuovere ricerche idrobiologiche ed idrologiche dirette alla creazione di nuovi impianti di piscicoltura ed al reperimento di nuove aree di pesca nel territorio della Regione;

d) attuare programmi di sperimentazione con la collaborazione di esperti nel settore con competenze specifiche, dando la preferenza ai residenti nella regione, per i quali il Consorzio sollecita e promuove la loro specializzazione;

e) effettuare e disporre studi ed indagini su quanto attinente l'ittica e la pesca, relazionandone alla struttura regionale competente per eventuali interventi in materia;

f) promuovere l'effettuazione da parte delle strutture competenti di periodici prelevamenti d'acqua per gli opportuni controlli sul tasso d'inquinamento, ai fini dell'adozione di adeguati provvedimenti a salvaguardia del patrimonio ittico e dell'equilibrio ecologico;

g) vigilare sulle opere di semina e ripopolamento ittico su acque date in concessione a terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;

h) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca avvalendosi dell'opera volontaria di pescatori, con qualifica di guardie ittiche, sia in materia di vigilanza che di ripopolamento;

i) emanare regolamenti relativi all'esercizio della pesca sportiva;

l) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica, istituendo in zone idonee opportune riserve consorziali e svolgendo adeguata opera in collaborazione con gli organi turistici della Regione;

m)svolgere attività didattico-divulgativa al fine di diffondere la conoscenza dei problemi dell'ittica e della pesca;

n) dare impulso alla pesca sportiva, mediante la creazione di particolari riserve da utilizzare esclusivamente a fini agonistici;

o) allacciare rapporti con altre organizzazioni ittiologiche, alieutiche e sportive, sia nazionali che estere, allo scopo di approfondire la conoscenza sull'ittiologia e sulla pesca;

p) eseguire tutti gli altri compiti ed incarichi che l'Ammistrazione regionale riterrà di affidargli nell'interesse dell'ittica e della pesca."

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 4)

1. L'art. 4 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. Costituiscono il Consorzio:

a) tutti i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, residenti nella regione, che abbiano versato la quota associativa. All'atto dell'iscrizione, il socio viene assegnato di diritto alla sezione del comune di residenza;

b) associazioni, enti e società che abbiano motivo di aderire al Consorzio esclusivamente per scopi agonistici;

c) i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, non residenti nella regione. Ad essi è riconosciuta la qualifica di soci aggregati secondo le modalità che annualmente sono stabilite dal consiglio di amministrazione."

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 6)

1. L'art. 6 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:

a) dalle quote sociali;

b) da eventuali contributi dello Stato e della Regione;

c) dai contributi di associazioni, enti, società ed imprese;

d) da altre eventuali entrate ed attività;

e) dai beni immobili e mobili di proprietà del Consorzio;

f) dai proventi delle tasse di concessione per il rilascio delle licenze di pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta)."

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 8)

1. L'art. 8 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri così nominati:

a) otto rappresentanti dei pescatori designati dagli stessi, come indicato dall'art. 23, nel numero di un rappresentante per ogni Comunità montana;

b) cinque rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di gestione del patrimonio ittico, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente al Corpo forestale valdostano e uno all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

3. Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del quadriennio. I membri del consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

4. I membri del consiglio possono essere inoltre revocati da coloro che li hanno nominati, con mozione di sfiducia presentata dai due terzi dei componenti l'assemblea dei pescatori delle singole Comunità montane e approvata a maggioranza assoluta dai soci della circoscrizione.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio di amministrazione controlla la regolarità della documentazione relativa alla mozione di sfiducia, designa il comitato elettorale presso una delle sezioni della Comunità montana e fissa la data per la votazione della mozione stessa.

6. Verificandosi vacanze tra i componenti del consiglio di amministrazione, qualunque ne sia la causa, si procede alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio e possono essere rieletti o riconfermati."

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 9)

1. L'art. 9 della l.r. 34/1976 è così sostituito:

"Art. 9

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro volte all'anno, per deliberare sulle materie di cui all'art. 10. Il presidente può convocare il consiglio quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o da almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso o dal collegio dei revisori dei conti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui sono indicati gli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti."

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 10)

1. L'art. 10 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

1. Il consiglio di amministrazione, nel massimo rispetto delle proposte formulate dalle assemblee sezionali dei soci di cui all'art. 20:

a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Consorzio;

b) stabilisce i programmi di attività del Consorzio;

c) predispone ed approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame della Giunta regionale;

d) predispone i regolamenti interni del Consorzio;

e) ratifica le deliberazioni del comitato esecutivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. c);

f) delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del Consorzio;

g) predispone il regolamento per il funzionamento delle sezioni e le eventuali modificazioni.

2. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione sono sottoposte all'esame di legittimità dell'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla vigente legge in materia."

Art. 8

(Sostituzione dell'art. 14)

1. L'art. 14 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

1. Il comitato esecutivo:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura le altre attribuzioni che gli siano delegate dal consiglio stesso;

b) adotta i provvedimenti riguardanti il personale, diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, lett. f);

c) delibera sulla stipulazione dei contratti che non eccedano l'importo di lire 5.000.000. Le delibere relative ai contratti devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza;

d) applica tutte le sanzioni previste a carico dei pescatori, enti o persone che abbiano violato norme di disciplina e organizzative relative all'esercizio della pesca o comunque dannose per il patrimonio ittico o per l'equilibrio ecologico."

Art. 9

(Sostituzione dell'art. 22)

1. L'art. 22 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

1. Competono ai comitati sezionali:

a) l'amministrazione dei fondi sezionali di cui all'art. 5;

b) la formulazione di proposte da presentare al consiglio di amministrazione del Consorzio tramite i propri rappresentanti;

c) lo svolgimento dell'attività loro demandata dal Consorzio stesso sulle acque e sul territorio di loro competenza, secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento;

d) la promozione e l'attuazione di ogni altra iniziativa per la valorizzazione dello sport della pesca e del patrimonio ittico, che, nell'ambito delle proprie competenze, non contrasti con i compiti e le finalità generali del Consorzio."

Art. 10

(Sostituzione dell'art. 23)

1. L'art. 23 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

1. Alla nomina degli otto rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione del Consorzio si procede mediante elezione diretta da parte dei soci di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), suddividendo il territorio della Regione in otto circoscrizioni corrispondenti alla delimitazione delle Comunità montane.

2. Le elezioni dei rappresentanti dei pescatori nel consiglio di amministrazione si svolgono ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del comitato di sezione.

3. Ogni circoscrizione di Comunità montana è tenuta a comunicare al consiglio di amministrazione del Consorzio, almeno trenta giorni prima dell'elezione, la sezione compresa nel proprio territorio presso la quale si costituisce il comitato elettorale competente per l'elezione dei rappresentanti.

4. I rappresentanti di ciascuna circoscrizione di Comunità montana devono riunire almeno due volte l'anno i comitati di sezione compresi nel loro territorio, per riferire sul loro operato e sull'attività del Consorzio, pena la decadenza dall'incarico.

5. Per la sostituzione si segue la procedura dettata in materia dall'art. 24."

Art. 11

(Sostituzione dell'art. 24)

1. L'art. 24 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

1. L'elezione diretta degli otto rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione avviene nell'ambito di ciascuna circoscrizione di Comunità montana su presentazione di una o più liste, firmate da un solo candidato.

2. Le liste devono essere depositate almeno trenta giorni prima dell'elezione presso il consiglio di amministrazione del Consorzio. Le liste presentate sono definitive.

3. Nel caso di presentazione di più liste, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

4. Non sono eleggibili i soci che, nel biennio precedente le elezioni, abbiano commesso una violazione delle vigenti leggi sulla pesca punita da una sanzione amministrativa; essi decadono dal loro mandato elettivo qualora la violazione seguita da sanzione amministrativa avvenga in un qualunque momento del periodo di detto mandato. Lo stesso dicasi per le infrazioni alle leggi sulla pesca aventi rilevanza penale, che, ove seguite da condanna sia pure coi benefici di legge, determinano la radiazione del responsabile dall'elenco dei soci e la perdita di qualunque incarico per un periodo di tempo almeno pari a quello stabilito nella sentenza di condanna.

5. La sostituzione dei consiglieri decaduti in conseguenza di dette sanzioni o condanna o per altri motivi avviene mediante nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza."

Art. 12

(Norme transitorie)

1. La nuova composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 della l.r. 34/1976, come modificata dalla presente legge, ha decorrenza dalla naturale scadenza di quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento per il funzionamento delle sezioni comunali di cui agli art. 10 e 22 della l.r. 34/1976, come modificata dalla presente legge, dev'essere predisposto dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza il regolamento è predisposto dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.