Legge regionale 23 agosto 1996, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 23 agosto 1996, n. 26

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennitą spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(B.U. 3 settembre 1996, n. 40).

Art. 1.

(1)

Art. 2

1. La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. 33/1995 si applica, per i procedimenti aperti o in corso successivamente al 1° gennaio 1993, anche nei confronti dei consiglieri e degli assessori cessati dalla carica.

1bis. Per i procedimenti di cui al comma 1, concernenti responsabilitą amministrativa, l'articolo 10, comma 1, della l.r. 33/1995, si applica gią a seguito della notifica dell'invito a dedurre da parte del procuratore regionale della Corte dei Conti (2).

Art. 3

1. Le spese per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 previste, per il 1996, in lire 60.000.000 (sessantamilioni) graveranno sul Cap. 20432 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 60.000.000 (sessantamilioni) dello stanziamento iscritto al Cap. 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto D6. (Iniziative e residenzialitą in campo universitario) dell'allegato 1. al bilancio medesimo.

3. A decorrere dall'anno 1997 per la copertura degli oneri eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennitą spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come integrato dall'art. 2 della presente legge, č autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo le modalitą di cui all'art. 37 della l.r. 27.12.1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione

Cap. 69000

01 01 01 09 00 01 12 032

"Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

Lire 60.000.000

b) in aumento

Cap. 20432: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali"

Lire 60.000.000

(1) Aggiunge il comma 1 bis) all'art. 7 della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

(2) Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 28 aprile 2003, n. 13.