Regolamento regionale 9 agosto 1996, n. 4 - Testo storico

Regolamento regionale 9 agosto 1996, n. 4

Bollettino ufficiale regionale 20 08 1996 n. 37

Attuazione della legge regionale 5 aprile 1991, n. 15 (Interventi regionali a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali improduttivi e a fine carriera).

Art. 1

(Limiti)

1. Il contributo per l'abbattimento di animali improduttivi o a fine carriera è erogato per i bovini e gli ovi-caprini di sesso femminile per un numero di animali non superiore al quindici per cento di quelli risultanti, alla data del 1° settembre di ogni anno, nelle singole schede di stalla redatte ai sensi della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

2. Dal numero di cui al comma 1 deve essere detratto quello degli animali improduttivi o a fine carriera all'abbattimento dei quali si è acquisito il diritto in relazione alla campagna di bonifica sanitaria dell'anno precedente e abbattuti dopo la data di riferimento del 1° settembre.

3. Per gli allevamenti di piccole dimensioni, per i quali l'applicazione della percentuale di cui al comma 1 non permetta l'abbattimento di alcun animale, è concessa la possibilità di abbattere un capo.

Art. 2

(Valutazione)

1. La valutazione dell'animale è effettuata da personale specializzato da reperire preferibilmente nell'ambito della struttura regionale competente in materia di bonifica sanitaria o, in subordine, tra esperti esterni.

2. La Giunta regionale, nell'adottare gli atti amministrativi necessari all'attuazione degli interventi, determina annualmente, per ogni categoria, il valore del contributo, che non può superare il settanta per cento delle quotazioni ufficiali regionali del bestiame, riferite al mese di agosto di ogni anno.

Art. 3

(Presentazione degli animali per la valutazione)

1. I proprietari degli animali ritenuti improduttivi o a fine carriera possono sottoporli alla valutazione entro il 30 settembre, in occasione delle fiere, rassegne e mercati del comune di Aosta o di altri comuni da individuare con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Procedure)

1. Ai fini della concessione del contributo la macellazione deve avvenire entro i quindici giorni seguenti a quello della valutazione dell'animale.

2. La domanda di contributo deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di bonifica sanitaria, allegando la dichiarazione veterinaria di avvenuta macellazione.

Art. 5

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 15 luglio 1991, n. 1 (Attuazione della legge regionale 5 aprile 1991, n. 15, recante interventi regionali a favore di animali improduttivi e a fine carriera) è abrogato.