Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22

Bollettino ufficiale regionale 06 08 1996 n. 35

Intervento finanziario per la parziale ristrutturazione del Presidio ospedaliero di Aosta.

Art. 1

(Finalitą)

1. La Regione, nell'ambito del programma straordinario degli investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988) interviene finanziariamente per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ritenuti urgenti, relativi ad alcune unitą operative del Presidio ospedaliero di Aosta, da effettuarsi nell'anno 1996.

Art. 2

(Procedure)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione e nell'ambito dei programmi approvati dal Ministero della sanitą, ai sensi dell'art. 20 della l. 67/1988, gli interventi da realizzare, compatibilmente con le esigenze di programmazione sanitaria e con le situazioni organizzative esistenti nell'ambito delle unitą operative oggetto di intervento.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanitą adotta, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), ogni provvedimento necessario per l'aggiudicazione degli appalti relativi ai lavori di cui al comma 1.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge, č autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11.500.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 graverą sul capitolo 60420 (Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto nell’allegato n. 1 del bilancio stesso (Strutture socio-sanitarie - D.1).

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 11.500.000.000;

b) in aumento:

cap. 60420 "Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere"

lire 11.500.000.000.

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.